ENTRO IL 13 AGOSTO 2012 LA LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI

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Ogni volta che si parla di liberalizzare la professione di giornalista si alza un vespaio di pro e contro ma la riforma sembra quasi inevitabile. Almeno è in questa direzione che si stanno muovendo i lavori del Parlamento. Già con il d.lgs. 59/2010 si è data attuazione alla direttiva “servizi”, introducendo disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti. La prima manovra economica (D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011) ha, inoltre, previsto un intervento di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi professionali mentre ulteriori misure sono state dettate dalla cosiddetta manovra di Ferragosto (D.L. 138/2011), ieri approvata, in via definitiva, al Senato.
Per i senatori Radicali Donatella Poretti e Marco Perduca «gli ordini servono per tutelare gli iscritti, e troppo spesso, creare ulteriori privilegi, piuttosto che andare incontro alle esigenze dei i cittadini che si rivolgono a quei professionisti. Quando l’iscrizione ad un ordine è obbligatoria per l’esercizio della professione non si salvaguarda la serietà dei professionisti, ma si blocca l’accesso al mercato del lavoro e nei fatti si impedisce il principio della libera concorrenza». Della stessa opinione l’Autorità Antitrust che nel gennaio 2009 ha concluso un’indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza all’attuazione di alcuni principi concorrenziali come i codici deontologici, i minimi tariffari, l’accesso alle professioni e la formazione dei professionisti, la costituzione di società multidisciplinari.
L’art. 29 della prima manovra finanziaria del 2011 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un’Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali (membri ulteriori dovranno essere esperti della Commissione europea, dell’OCSE e del F.M.I.). Spetterà al Governo, sentita l’Alta Commissione (il cui termine dei lavori è fissato decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge), l’elaborazione definitiva di proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorsi 8 mesi dal 17 luglio 2011 (data di conversione del D.L. 98), tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. L’art. 29 precisa che dalla liberalizzazione sono escluse le categorie implicitamente menzionate dall’art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all’esercizio professionale.
La manovra di Ferragosto prevede che gli ordini dovranno aprirsi ad una maggiore concorrenza e detta una serie specifica di principi cui deve essere informata la prossima riforma degli ordinamenti (da attuare entro 12 mesi dalla vigenza del provvedimento) ovvero: a) libertà dell’accesso alla professione, ed impossibilità, in forza di una disposizione di legge, di istituire “numeri chiusi”, salvo ragioni di interesse pubblico, nonchè di introdurre discriminazioni basate sulla nazionalità; in relazione alle società tra professionisti,la norma si limita a denunciare la possibilità dell’esercizio in forma societaria della professione escludendo discriminazioni derivanti dal luogo in cui la società ha sede; b) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente; c) adeguamento del tirocinio all’esigenza di garantire lo svolgimento effettivo dell’attività formativa ed il suo costante adeguamento alle esigenze di miglior esercizio della professione; d) pattuizione scritta del compenso professionale al momento del conferimento dell’incarico, prendendo a riferimento le tariffe professionali; e) obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione a tutela del cliente, per i rischi professionali; f) previsione di organismi disciplinari separati da quelli di natura amministrativa; g) libertà di pubblicità informativa sulla specializzazione professionale, struttura dello studio e compensi richiesti per le prestazioni.

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