EMENDAMENTI AL DL LIBERALIZZAZIONI: FINANZIAMENTI ALLE TV LOCALI, PRIVATIZZAZIONE RAI, IVA SUI PRODOTTI EDITORIALI ON LINE

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La Commissione Industria è impegnata nell’esame del ddl 3110 di conversione del decreto-legge sulle liberalizzazioni. Molti gli emendamenti presentati che mirano al finanziamento dell’emittenza radiotelevisiva locale. Gli emendamenti chiedono di riservare alle emittenti locali almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. «Ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante con testuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Con altri emendamenti si cerca di introdurre agevolazioni sull’IVA per l’editoria digitale (al fine di eliminare effetti distorsivi nel mercato editoriale ed in particolare di sviluppare il mercato digitale editoriale) e di modificare la legge (Legge 31 luglio 1997, n. 249) in materia di rilevazione degli ascolti. Con altri ancora si punta alla privatizzazione della Rai attraverso la dismissione della partecipazione dello Stato nella Radiotelevisione italiana Spa. Infine, sono stati presentati emendamenti che ritornano sulla procedura del beauty contest chiedendo la revoca del disciplinare di gara relativi all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda televisiva e lo scioglimento della Commissione prevista dal bando di gara stesso. Inoltre, l’emendamento prevede che «l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario». «La base d’asta della procedura deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare».

Ecco alcuni degli emendamenti presentati:

39.0.35
POLI BORTONE
Dopo l’articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento del sistema televisivo locale)

1. Per il finanziamento dell’emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale dall’articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011,2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante con testuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

39.0.32
PROCACCI
Dopo l’articolo 39 aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Misure per favorire la diffusione nazionale
dell’emittenza radiotelevisiva locale)
1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l’80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.00 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

39.0.30
PROCACCI
Dopo l’articolo 39 aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Finanziamento del sistema televisivo locale)
1. Per il finanziamento dell’emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale dall’articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell’art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive, modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

39.0.22
TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Misure per favorire la diffusione nazionale
dell’emittenza radiotelevisiva locale)
1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l’80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.00 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

39.0.14
PORETTI, PERDUCA, VITA
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
1. Chiunque distribuisca contenuti audiovisivi attraverso televisione, home video o sale cinematografiche nell’ambito di un’attività di impresa è tenuto a rendere, contestualmente, disponibili i medesimi contenuti, a condizioni di accesso non discriminatorie rispetto a quelle caratteristiche della corrispondente offerta nei canali tradizionali, attraverso piattaforma telematica».

39.0.12
BELISARIO, BUGNANO
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Agevolazioni IVA per l’editoria digitale)
1. Al fine di eliminare effetti distorsivi nel mercato editoriale ed in particolare di sviluppare il mercato digitale editoriale, ai fini della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto, il libro, anche se fissato su supporto diverso da quello cartaceo e/o distribuito attraverso piattaforma telematica, sconta sempre la medesima imposta».

39.0.9
BELISARIO, BUGNANO, PARDI
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Modifiche alla Legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia
di rilevazione degli ascolti)
1. Al fine di garantire la concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e sui mezzi di comunicazione elettronica, alla lettera b), dell’articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il n. 11 è sostituito dal seguente:
”11) gestisce direttamente, con proprie strutture specificamente dedicate, la rilevazione indipendente degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione eventualmente rilevati anche da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull’operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punita ai sensi dell’articolo 476, primo comma del Codice Penale”.».

39.0.7
BELISARIO, BUGNANO
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Finanziamento del sistema televisivo locale)
1. Per il finanziamento dell’emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-Iegge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale dall’articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell’art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-Iegge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

39.0.5
BELISARIO, BUGNANO
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Liberalizzazione nel settore dell’editoria on-line)
Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente on-line, per quanto concerne il settore dell’editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l’entità delle riduzioni».

39.12
NICOLA ROSSI
Il comma 2 è sostituito dal seguente: «l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, in qualunque forma esercitata, è libera».

39.0.6
BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, DE TONI
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all’assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione)
1. Al fine di accrescere la concorrenza ed il pluralismo nel mercato televisivo italiano, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di. gara relativi all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB- T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l’immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma l tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
4. La base d’asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.».

39.0.49
VALDITARA
Dopo l’articolo 39 aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Dismissione della partecipazione pubblica nella società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. L’articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa). — 1. Entro il termine di tre mesi dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede all’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, secondo una procedura di offerta pubblica in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. La dismissione della predetta società può avvenire anche per mezzo di più offerte pubbliche di vendita separatamente riferite a specifici rami dell’azienda.
2. Entro il termine di sei mesi dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto, il CIPE con proprie delibere provvede alla definizione dei tempi, delle modalità e condizioni di presentazione, e di tutti gli altri elementi riguardanti l’offerta pubblica di vendita. La vendita dell’intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 31 dicembre 2012.
3. Tutti i proventi ricavati dall’alienazione della partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432».

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