Il Tar ha annullato la multa di un milione di euro comminata lo scorso aprile a Ticketone “per non aver adottato misure idonee e procedure per prevenire, in altre parole per controllare, l’acquisto da parte solo di alcuni soggetti di un numero considerevole di biglietti per i principali eventi sui propri canali di vendita”. Per il Tar “ appare condivisibile la ricostruzione operata da Ticketone secondo la quale la stessa è stata accusata di non aver adottato le misure idonee a impedire l’acquisto dei biglietti in eccesso rispetto al normale procedimento di acquisto singolo di ciascun richiedente, quando l’effettiva attività che danneggia i consumatori non si riscontra nel rapporto diretto Ticket e l’acquirente a prezzo (non maggioritario) ma nel rapporto tra quest’ultimo e il consumatore, che consapevolmente si rivolge al mercato, che a quel punto diventa secondario, accettando di pagare a un prezzo maggiore pur di non perdere l’evento con un evidente plusvalore non a beneficio di Ticket ma del venditore secondario”. Il tribunale amministrativo ha accolto la richiesta di annullamento della sentenza del provvedimento emesso dall’Agcom per il fenomeno della secondary ticket. Secondo Agcom la vendita dei biglietti dei concerti sulla piattaforma online di Tickectone avveniva solo per pochi minuti, per riapparire a prezzi maggiorati sui circuiti secondari. L’autorità – spiegano i giudici nella sentenza – “avrebbe dovuto approfondire le caratteristiche proprie di tale mercato rispetto al comportamento dei consumatori e di Ticket”; e non “è chiarito come la mancata diligenza contestata alla ricorrente sia stata in grado di influenzare le decisioni di natura commerciale del consumatore utente.” “E’ necessario dimostrare – scrive il Tar- che sussista un vantaggio economico del professionista nel falsare in maniera rilevante il comportamento economico del consumatore utente attraverso la pratica su cui si concentra l’attenzione dell’Agcom. Ebbene il collegio ritiene che tale presupposto nel caso di specie non sia rinvenibile né comunque sia stato dimostrato in concreto dall’autorità. Ticketone ha dal 2002 un accordo con gli organizzatori di eventi per la vendita esclusiva dei biglietti online. Il prezzo del biglietto è fissata dagli organizzatori promoters per conto dell’artista e costituisce il cosiddetto mercato primario. L’ad di Ticketone ha espresso soddisfazione per la sentenza emessa dal tribunale amministrativo.“Abbiamo sempre chiarito che la nostra estraneità dei fenomeni speculativi della vendita dei biglietti”- ha affermato l’amministratore delegato -. “Siamo stati attaccati ingiustamente, qualcuno ha voluto cavalcare l’aspetto mediatico forse per trarne un po’ di benefico. Con la sentenza odierna – afferma l’amministratore delegato – Il Tar ha fatto chiarezza su come a Ticketone non siano attribuibili in nessun modo fatto o negligenze atte a favorire il fenomeno del mercato secondario che resta un fenomeno separato e indipendente. Per il Codacons invece “si tratta di una decisione assurda che va contro gli interessi di miglia e miglia di utenti danneggiati dal fenomeno della secondary ticketing”. “ L’Untitrust aveva elevato la sanzione a seguito di un esposto Codacons – spiega il Presidente Carlo Rienzi – ed è per questo interverremo al Consiglio di Stato a sostegno dell’Autorità per la concorrenza e per far confermare la multa, giusto sotto ogni profili. Non a caso a Milano sempre per la medesima vicenda di bagarinaggi online, si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per nove indagati per gravi anomalie nella vendita di biglietti per concerti ed eventi, i biglietti che sparivano in pochi giorni dai siti di vendita ufficiale per ricomparire ai prezzi maggiorati su quelli secondari”. Le società Viagogo, Stughub e Myway sono state sanzionate per il fenomeno del secondary ticket.
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