EDITORI, EDICOLE E DISTRIBUTORI. SCONTRO SULLA MODIFICA ART.5-D.LGS 170/01. LO SNAG INCALZA:”SEGNALEREMO ALL’ANTITRUST OGNI ABUSO”

0
2889

Tutto nasce dall’interpretazione della Modifica dell’art.5 del D.lgs 170/2001 di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Premesso che non è compito dello scrivente l’interpretazione delle leggi, è necessario riportare il testo integrale dell’art. 39 con la variazione data dall’art. 34 comma 41 definitivamente approvato:

«Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore).
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
“d -bis ) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
« d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall’editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore ».
d -quater ) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
d -quinquies ) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono”.
La posizione degli editori è in netta contrapposizione con quella dei sindacati delle edicole. Secondo gli stessi, infatti, la modifica conferma la facoltà per gli edicolanti di restituire il materiale editoriale a compensazione delle successive anticipazioni, ma a condizione che la restituzione avvenga nel rispetto del periodo di permanenza in vendita della pubblicazione stabilito dall’editore, che, secondo quanto disciplinato dall’art. 13 dell’accordo nazionale, prevede che “costituisce grave violazione degli accordi sulla distribuzione delle pubblicazioni la prassi diffusa fra alcune Rivendite di porre in resa i prodotti editoriali prima del termine di permanenza concordato”. In termini pratici, secondo gli stessi, la modifica normativa ha sostanzialmente introdotto per legge il divieto di restituzione da parte degli edicolanti delle pubblicazioni in anticipo rispetto alla scadenza naturale indicata dalla periodicità.
SNAG, SINAGI e FENAGI sono invece fermi e decisi su posizioni divergenti rispetto a quelle degli editori e dei distributori, ma prima di approfondire la questione è giusto dare alcuni chiarimenti quando si parla di resa libera e di merce in conto vendita
Il conto vendita è una forma di contratto estimatorio, regolato dal codice civile, e prevede per legge che la merce va pagata solo ed esclusivamente al momento della restituzione, per la parte che si è venduta e quindi non restituita. Nel momento in cui il rivenditore paga la merce, infatti, il conto vendita prevede che ne “diventa proprietario”. Ne deriva così che le edicole contrariamente a ciò che si pensava fino a ieri, non lavorano affatto con la merce fornita in conto vendita, in quanto pagano la merce immediatamente o nei giorni appena successivi alla ricezione della fornitura. Il conto vendita è sostanzialmente tutto il prodotto che arriva nelle edicole. Alcune pubblicazioni hanno un pagamento a 60 giorni, anch’esse previo richiamo dell’invenduto, ovvero in conto deposito, che è un termine tecnico che sta ad indicare una forma di pagamento di taluni prodotti sulla base della periodicità ed è definito dall’Accordo Nazionale, di cui è previsto il pagamento dell’invenduto.
E’ fondamentale, secondo i sindacati, ricordare che la ratio della norma è quella di limitare il fenomeno delle cosiddette anticipazioni finanziarie a carico dei rivenditori di giornali, riconoscendo la facoltà agli stessi di rendere in compensazione le pubblicazioni prima della loro scadenza. Un monito soprattutto per alcuni Distributori Locali che nei giorni scorsi hanno comunicato ai rivenditori di giornali, dislocati in varie aree d’Italia, che l’intervento legislativo compiuto con la modifica normativa in oggetto toglie la facoltà per gli edicolanti di rendere in compensazione le pubblicazioni ricevute in conto vendita fino a quando “non sia terminato il periodo di permanenza in vendita stabilito dall’Editore”.

Ma ciò non significa che la norma stabilisce il divieto di restituzione da parte degli edicolanti delle pubblicazioni in anticipo rispetto alla scadenza naturale indicata dalla periodicità ma che i rivenditori possono, a tutt’oggi, rendere in compensazione le pubblicazioni ricevute in conto vendita, entro il periodo di permanenza eventualmente stabilito dall’Editore, defalcando il valore corrispondente dal primo estratto conto utile.

In ogni caso, gli edicolanti possono anche restituire in qualunque momento tutte le pubblicazioni sulle quali non sia stato specificamente indicato dall’Editore il periodo di permanenza.

Il dott. Geri, del sindacato Fenagi – Pisa – è molto esplicito sulla questione, e, analizzando nei dettagli l’art. 39, ritiene di fare alcune precisazioni, soprattutto riguardo il comma d-ter) e d-quarter).
Questa la sua valutazione sul comma d)ter: “La prima parte dell’articolo credo sia ignota a tutti, anche a chi ha redatto tale testo, visto che l’editore non permette di fare sconti, la merce è di proprietà dell’editore fino alla cessione finale, forse potrà essere attuata in un prossimo futuro con l’informatizzazione dell’intera rete di vendita, nella seconda parte si parla di Conto Vendita, il conto vendita è per definizione parte del contratto estimatorio, il conto vendita è il prodotto che viene fornito e pagato all’atto della restituzione, quindi che, nella rete di vendita, viene chiamato conto deposito”.

E questa riguardo il d -quater ): “Questo è forse l’articolo di più ostica lettura, non solo per noi edicolanti, comunque nella prima parte ricorda che l’edicola è garanzia di pluralismo informativo sia essa esclusiva sia non esclusiva, la novità importante sta proprio nella parola pluralismo informativo, noi, come giornalai, abbiamo sempre chiesto una definizione di prodotto editoriale con una distinzione oggettiva tra chi fornisce informazione e chi invece è presente solo come passatempo di massa quando si parla invece della fornitura per eccesso e per difetto si fa riferimento a leggi che difendono le attività commerciali e l’utente finale”.
Anche il sindacato SNAG è fortemente attivo sulla questione. I propri associati possono stampare dal sito, il modulo
appositamente riprodotto per evidenziare eventuali violazioni dell’art. 39 – da parte dei distributori
locali e lo stesso sindacato provvederà a segnalare all’Antitrust – con l’ausilio dei propri legali – gli
eventuali abusi, le sospensioni o le vessazioni rilevate dagli stessi associati.
Sarebbe utile aprire un tavolo di confronto non solo tra tutti gli attori della filiera ma anche tra gli stessi ed il Governo. L’editoria vive un momento drammatico che riflette la crisi economica del nostro paese. Chiudono i giornali, è vero. Ma chiudono anche le edicole. Non solo è giusto parlarne, ma è anche giusto capire che cosa si può fare affinché ciò non accada.
**Ringrazio coloro che hanno gentilmente collaborato e contribuito alla stesura dell’articolo riassuntivo, i Dott. ri Leonardo Geri, Alessandro Rosa, Carlo Monguzzi e Raniero Casini.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome