Categories: Giurisprudenza

EDICOLE VERSO POSSIBILE “RIFIUTO” DI PRODOTTI COMPLEMENTARI DA EDITORI E DISTRIBUTORI

Il ddl sulle liberalizzazioni, approvato, ieri, in via definitiva alla Camera reca, all’articolo 39, una nuova disciplina per le edicole. Nel corso dell’esame degli ordini del giorno, il Governo ha accolto la proposta dell’onorevole Marco Rondini (LNP) impegnandosi a «rivalutare gli effetti applicativi della lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 39 del provvedimento in esame, al fine di modificarla, dando la possibilità agli edicolanti, in aggiunta a quanto già disciplinato, di rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori».
Le edicole presenti in Italia sono circa 35 mila e coinvolgono tra i 50 e i 70 mila addetti. Il sistema di vendita si articola su tutto il territorio nazionale ed è sottoposto ad un accordo nazionale in vigore dal 2006, attualmente scaduto. L’accordo nazionale regola il procedimento di distribuzione e vendita dei prodotti oltre all’obbligo per i venditori in esclusiva di dover porre in vendita tutta la merce inviata dalle aziende di distribuzione, garantendo così la parità di trattamento tra tutti i prodotti presenti nel punto vendita.
La rete di vendita è in profonda crisi. Le edicole, pur svolgendo una attività imprenditoriale, sono in ogni caso vincolate alle decisioni imposte dalle rete distributiva e quindi impossibilitate a compiere scelte finanziarie nonché prive di autonomia commerciale.
Tale situazione sta portando alla chiusura di alcune edicole, con effetti assolutamente negativi sull’occupazione e sta generando un’inefficienza del sistema a danno dei cittadini, che vengono così privati di un servizio di interesse generale.
Per chiedere un intervento in tal senso, come spiegato dall’onorevole Rondini, era stata posta un’interrogazione (del 13 luglio 2010) al Governo e un’istanza al consigliere Elisa Grande, all’epoca capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Tentativi caduti nel vuoto.
«L’accoglimento di questo ordine del giorno – ha concluso Rondini – pur rimanendo un impegno di massima, va comunque nella direzione auspicata dagli edicolanti, che capiamo non siano in grado di fare “massa critica” e per questo sono poco tenuti in considerazione, ma le loro sacrosante richieste servirebbero per ristabilire un minimo di equità fra i soggetti del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica».

La Camera,
premesso che:
l’articolo 39, del decreto-legge in esame, introduce dinamiche concorrenziali nel sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica;
il comma 1, del citato articolo, modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, disponendo ulteriori prescrizioni relative a modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica da parte degli edicolanti, accogliendo una recente segnalazione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
l’Autorità ha segnalato infatti la necessità di eliminare le disposizioni che limitano o impediscono il libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali anche attraverso la modifica dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo;
in tal senso gli obiettivi sottesi dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 170 del 2001, dovrebbero essere coniugati con incentivi all’efficienza, attraverso una modifica normativa che, come accade in molti altri Paesi europei, consenta una remunerazione differenziata dei rivenditori in base a parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall’esercizio;
una maggiore efficienza nel settore potrebbe essere conseguita dando anche la possibilità agli edicolanti di rifiutare i prodotti complementari fomiti dagli editori e dai distributori,
impegna il Governo
a rivalutare gli effetti applicativi della lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 39 del provvedimento in esame, al fine di adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a modificarla, dando la possibilità agli edicolanti, in aggiunta a quanto già disciplinato, di rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori.
9/5025/117 Rondini

Massimo De Bellis

editoriatv

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