Art. 16 (Misure per contrastare la crisi del comparto editoriale)
1. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, riguardo la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l’accesso al credito d’imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l’anno 2014.
2. Nelle more della definizione dei provvedimenti di attuazione dell’art. 1, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, per il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica resta ferma l’applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 e successive modificazioni ed integrazioni. La disposizione di cui all’art. 5 comma 1 lettera d/ter del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni e integrazioni, si applica esclusivamente ai prodotti editoriali che abbiano espressa indicazione del periodo di permanenza in vendita. L’esclusione dei prodotti non conformi è disposta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sentito l’apposito organismo paritetico, a tal fine istituito presso il medesimo dipartimento e composto da rappresentanti delle associazioni degli editori, dei rivenditori e dei distributori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Riguardo le rese, la bozza così come si appresta ad essere discussa in CDM, introduce una disposizione che mira a dare maggiore certezza nel quadro normativo di riferimento riguardo l’attività di rivendita di giornali. In primo luogo si attesta che , in attesa della definizione delle attività economiche sottratte alla liberalizzazione, per l’attività di vendita dei giornali resta ferma l’applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e quindi permane il previgente regime autorizzatorio. La stessa disposizione regola inoltre un aspetto particolarmente critico del rapporto tra distributori ed edicolanti, e cioè il periodo minimo di esposizione di ogni pubblicazione, allo scadere del quale il rivenditore può restituire le copie invendute (RESE) al distributore. La norma inoltre chiarisce che la disposizione di cui all’art. 5 comma 1 lettera d-ter del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 si applica esclusivamente ai prodotti editoriali che abbiano l’espressa indicazione del periodo di permanenza in vendita. Dispone inoltre che l’esclusione dei prodotti non conformi dal campo di applicazione della norma siano discussi da un organismo consultivo composto dai rappresentanti elle associazioni degli editori, rivenditori e distributori.
Ora la palla passa a chi di dovere. Nel caso degli edicolanti ora tocca ai propri sindacati far valere le proprie ragioni del caso.
(Poichè il documento è troppo lungo ed è in formato pdf scannerizzato, ho pensato che sia stata utile la trascrizione integrale del testo)
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