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Ecommerce, approvata la nuova direttiva UE. Via libera alla strategia per il mercato unico digitale

La proposta legislativa contro il blocco geografico ha l’obiettivo di impedire qualsiasi tipo di differenziazione di trattamento basata su nazionalità o luogo di residenza: in pratica, non si possono applicare regole diverse a un consumatore in base al paese in cui si trova, per esempio in materia di prezzo, condizioni di vendita e di pagamento, a meno che non ci siano motivazioni oggettive (per esempio, le diverse aliquote IVA applicate nei vari paesi). Il sito di e-Commerce, non può bloccare o limitare l’accesso del consumatore in base a nazionalità o luogo di residenza, né reindirizzarlo verso altre pagine senza il suo consenso. E in questo caso, l’interfaccia originaria deve restare accessibile. Se è giustificato da specifiche normative o regole, deve essere spiegato. Per evitare oneri sproporzionati alle imprese, il regolamento non impone l’obbligo di effettuare consegne in tutta la UE ed esenta da alcune disposizioni le piccole imprese a cui si applica una soglia IVA nazionale. Le autorità nazionali potranno verificare se i siti di e-commerce praticano blocco geografico o condizioni post-vendita che non rispettano le norme (ad esempio, sul diritto di recesso), ordinare l’immediata rimozione dei siti che presentano offerte truffaldine, chiedere informazioni ai gestori dei registri di dominio e alle banche sull’identità degli operatori. La Commissione garantisce assistenza agli Stati per contrastare le pratiche scorrette, tempestività nella protezione dei diritti dei consumatori, e pubblica orientamenti aggiornati sulle pratiche commerciali sleali. Le piattaforme online di tipo professionale devono assicurare pratiche in linea con il diritto dell’Unione, e indicare chiaramente che le stesse norme non si applicano invece a eventuali privati abilitati a vendere oggetti online. I motori di ricerca saranno tenuti a distinguere con chiarezza i link sponsorizzati dai risultati naturali di una ricerca.

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