Categories: Giurisprudenza

ECCO L’EMENDAMENTO AL DL FISCALE CHE ANNULLA IL BEAUTY CONTEST. NIENTE REGALI A RAI E MEDIASET

Con un emendamento al decreto fiscale (AC 5109), il governo cancella il “beauty contest” che assegnava gratuitamente un multiplex ai protagonisti del vecchio duopolio. Le frequenze vanno all’asta e per ottenerle bisognerà quindi pagare. Come hanno fatto a suo tempo i gruppi telefonici. L’introito per le casse dello Stato era fino a pochi giorni fa stimato dagli esperti in circa un miliardo e duecento milioni. Ma è una cifra che potrebbe ridursi e non di poco viste le difficoltà in cui versano i conti Rai e l’ipotesi che sia la tv pubblica che Mediaset possano accontentarsi della conversione in televisive di frequenze telefoniche già in loro possesso. Le nuove frequenze tv saranno “assegnate mediante pubblica gara indetta entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo”.
Si prevede l’assegnazione delle frequenze “ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all’offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale tra fornitori di programmi e operatori di rete”. Questo uno dei criteri indicati all’Agcom a cui spetterà adottare le necessario procedure per la gara. L’emendamento stabilisce inoltre che ogni lotto in cui saranno divise le frequenze sarà composto “in base al grado di copertura” e che all’interno di ciascun lotto la “durata dei diritti d’uso” sarà modulata “in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea”. Una disposizione che farebbe riferimento, in particolare, alla possibilità di utilizzare dal 2015 le frequenze della banda 700 Mhz, come ha stabilito la Conferenza mondiale di Ginevra, anche per la banda larga mobile.
Per queste frequenze era circolata nei giorni scorsi l’ipotesi di un’assegnazione “a termine”, fino al 2015, in ogni caso più breve rispetto alle frequenze destinate esclusivamente ai servizi tv, assegnabili invece per un periodo più lungo. L’aggiudicazione andrà “all’offerta economica più elevata, anche mediante rilanci competitivi; la gara sarà gara riservata agli operatori di rete, assicurando la separazione verticale tra i fornitori di programmi e gli stessi operatori di rete, che dovranno consentire l’accesso ai fornitori di programmi a condizioni eque e non discriminatorie. Saranno fissati dei criteri e delle priorità per favorire i fornitori di programmi nuovi entranti e l’innovazione tecnologica”.
Di seguito riportiamo l’emendamento in questione.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 3-TER.07 DEL GOVERNO


Dopo l’articolo 3-ter inserire il seguente:


Art. 3-quater.

(Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive).


1. Al fine di assicurare l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell’8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Autorità).

2. L’Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all’offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l’obbligo degli operatori di rete di consentire l’accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità ed i criteri fissati dall’Autorità per garantire l’accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l’innovazione tecnologica;

b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l’uso flessibile della risorsa radioelettrica, l’efficienza spettrale e l’innovazione tecnologica;

c) modulazione della durata dei diritti d’uso nell’ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall’Agenda digitale nazionale e comunitaria.

3. L’Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l’effettiva concorrenza e l’innovazione tecnologica nell’utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l’uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall’Unione europea ed agli obiettivi dell’Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall’Autorità entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo nonché l’uso efficiente e la valorizzazione delle spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1o gennaio 2013.

5. Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1o gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1o luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

6. All’articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «In conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009.», sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo capoverso, dell’allegato A,». Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell’8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara, sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Agli indennizzi di cui al comma 6 dell’articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo.

3-ter. 07.Il Governo.

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