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ECCO LE DECISIONI DELL’ASSEMBLEA DELLA CAMERA SUGLI EMENDAMENTI EDITORIA

Art. 70-ter. – (Editoria). –

1. All’articolo 20 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 3-ter è
sostituito dal seguente:

      «3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato
nell’alinea dell’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, non è richiesto per le imprese, e per le testate di
quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o
movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il
diritto ai contributi di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni».

2. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate
a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata,
purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone
fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone
fisiche»;

          b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

          «Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia
intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto
o indiretto in capo a persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal
caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare
i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249».

2-bis. All’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «che costituiscono»
sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a
quello di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario».  

3. All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica

4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2009, hanno accesso
alle sovvenzioni statali indirette di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, esclusivamente le imprese editrici aventi diritto che
abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili
della società.

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