ECCO LA DECISIONE DELL’UE IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLA BANDA 800 MHZ

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La comunicazione della Commissione «Trasformare il dividendo digitale in benefici
per la società e in crescita economica» ha sottolineato l’importanza di un’apertura
coerente della sottobanda di frequenze 790-862 MHz (la «banda 800 MHz») per i
servizi di comunicazioni elettroniche attraverso l’adozione di condizioni tecniche
d’uso. La banda 800 MHz fa parte del dividendo digitale, ossia delle radiofrequenze
disponibili grazie a un uso più efficiente dello spettro liberato in seguito al passaggio
dalla televisione analogica alla televisione digitale terrestre. I possibili vantaggi
socioeconomici si basano sull’ipotesi che l’Unione europea liberi la banda 800 MHz
entro il 2015 e imponga condizioni tecniche tali da impedire le interferenze
transfrontaliere ad alta potenza.
Il principio della neutralità tecnologica e dei servizi è stata confermato dalla direttiva
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante
modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/19/CE
relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all’interconnessione delle medesime e della direttiva 2002/20/CE
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva sul miglioramento della regolamentazione).
Inoltre, il parere espresso il 18 settembre 2009 dal gruppo «Politica dello spettro radio» sul dividendo digitale incoraggia l’applicazione dei principi della politica dell’accesso senza fili per i
servizi delle comunicazioni elettroniche (WAPECS) e raccomanda che la
Commissione si adoperi per attuare quanto prima le raccomandazioni ivi contenute in
modo da minimizzare, a livello UE, l’incertezza quanto alla capacità degli Stati
membri di rendere disponibile la banda 800 MHz.

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 24 settembre 2008 «Trarre il massimo
beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all’uso dello spettro
liberato dal passaggio al digitale» incita gli Stati membri a liberare quanto prima i
rispettivi dividendi digitali e sollecita una reazione a livello dell’Unione. Nelle sue
conclusioni del 18 dicembre 2009 sulla conversione del dividendo digitale in benefici
per la società e in crescita economica, il Consiglio ha ribadito la propria posizione del
2008, in cui invitava la Commissione a incitare ed aiutare gli Stati membri a realizzare
una stretta collaborazione tra loro e con i paesi terzi per il coordinamento dell’uso dello
spettro radio per trarre i massimi benefici dal dividendo digitale.
La designazione della banda 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi
di comunicazioni elettroniche costituisce un elemento importante nell’ambito della
convergenza dei settori delle comunicazioni mobili e fisse e dell’emittenza
radiotelevisiva e rispecchia le innovazioni tecniche realizzate. I servizi forniti in questa
banda di frequenze dovrebbero essere destinati, in particolare, all’accesso degli
utilizzatori finali alle comunicazioni a banda larga, compresi i contenuti
radiotelevisivi. Infine, l’assetto preferito per le frequenze della
banda 800 MHz dovrebbe basarsi sulla modalità FDD per facilitare il coordinamento
transfrontaliero con i servizi di emittenza radiotelevisiva, sottolineando che si
tratterebbe di un assetto non discriminatorio nei confronti delle tecnologie attualmente
previste. Ciò non esclude la possibilità, per gli Stati membri, di usare altri assetti di
frequenza allo scopo di a) realizzare obiettivi di interesse generale, b) garantire una
maggiore efficienza attraverso una gestione dello spettro orientata al mercato.
Di fronte alla necessità urgente di disporre di condizioni tecniche comuni per l’uso
efficiente della banda di frequenza 800 MHz da parte di sistemi in grado di fornire
servizi di comunicazioni elettroniche, per evitare che l’utilità di un approccio europeo
armonizzato sia sminuita da provvedimenti adottati in un futuro immediato da uno o
più Stati membri, la tempistica ha un’incidenza diretta sull’organizzazione dei servizi
di emittenza radiotelevisiva da parte degli Stati membri sul territorio nazionale. Gli Stati membri possono decidere individualmente se e quando designare o rendere
disponibile la banda di frequenza 800 MHz per reti diverse dalle emittenti
radiotelevisive ad alta potenza e la presente decisione non pregiudica l’uso della banda
800 MHz a fini di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e di difesa in determinati
Stati membri.

L’uso ottimale della banda di frequenza 800 MHz nei casi in cui Stati membri o paesi
terzi confinanti abbiano deciso usi diversi richiederà un coordinamento costruttivo
delle trasmissioni transfrontaliere affinché tutte le parti interessate adottino un
approccio innovativo, tenendo conto dei pareri del gruppo «Politica
dello spettro radio» sulle questioni relative allo spettro ai confini esterni dell’UE del 19
giugno 2008 e sul dividendo digitale del 18 settembre 2009. Gli Stati membri
dovrebbero tenere nella debita considerazione la necessità di coordinarsi con quegli
Stati membri che continuano ad avvalersi dei diritti esistenti di radiodiffusione ad alta
potenza.
È opportuno che essi facilitino anche il futuro riassetto della banda di
frequenza 800 MHz in modo da permettere, nel lungo periodo, un uso ottimale della
medesima da parte di sistemi a bassa e media potenza in grado di fornire servizi di
comunicazioni elettroniche. Nel caso particolare della coesistenza con sistemi di
navigazione radio aeronautici, che richiedono misure tecniche supplementari rispetto
alle maschere BEM, è opportuno che gli Stati membri elaborino accordi bilaterali o
multilaterali.

I BLOCCHI DI FREQUENZE (BEM)
Una BEM
è una maschera di emissione definita, in funzione della frequenza, rispetto all’estremità di un
blocco di frequenze i cui diritti d’uso sono stati allocati ad un operatore. È costituita da
componenti all’interno e all’esterno del blocco di frequenze che specificano i livelli ammessi
di emissione nelle frequenze situate rispettivamente all’interno e all’esterno del blocco di
frequenze concesse in licenza. I livelli delle BEM risultano dalla combinazione dei valori elencati nelle tabelle che seguono
in modo che il limite a qualsiasi frequenza sia dato dal valore più alto (meno vincolante) tra
a) i requisiti di base, b) i requisiti di transizione e c) i requisiti all’interno del blocco (se del
caso). Le maschere BEM sono date come limiti superiori calcolati sulla media della potenza
equivalente irradiata isotropicamente (e.i.r.p.) o della potenza totale irradiata (TRP)per un
intervallo medio di tempo e per una data larghezza di banda di frequenza. Sul piano del
tempo, la media della e.i.r.p. o della TRP è calcolata sulle porzioni attive di emissione del
segnale e corrisponde a una regolazione unica del comando di potenza. Sul piano della
frequenza, la e.i.r.p. o la TRP è determinata sulla larghezza di banda indicata nelle tabelle che
seguono. In generale e salvo disposizione contraria, i livelli delle BEM corrispondono alla
potenza irradiata dal dispositivo considerato indipendentemente dal numero di antenne di
trasmissione, salvo nel caso dei requisiti di transizione per stazioni di base che sono indicati
per antenna.
Le BEM sono una delle componenti essenziali delle condizioni tecniche necessarie per garantire la coesistenza tra i servizi a livello nazionale. Resta comunque inteso che le BEM
derivate non forniscono sempre il livello di protezione richiesto dei servizi disturbati, per cui
può essere necessario applicare tecniche supplementari di attenuazione dei disturbi a livello
nazionale, in modo proporzionato, per risolvere gli eventuali casi residui di interferenza.
Gli Stati membri garantiscono anche che gli operatori di sistemi terrestri in grado di fornire
servizi di comunicazioni elettroniche nella banda 800 MHz possano applicare parametri
tecnici meno vincolanti dei parametri sotto specificati, purché l’uso di tali parametri sia
concordato tra tutte le parti interessate e purché gli stessi operatori continuino a conformarsi,
da un lato, alle condizioni tecniche applicabili alla protezione degli altri servizi, delle altre
applicazioni o delle altre reti e, dall’altro, agli obblighi derivanti dal coordinamento
transfrontaliero.
Le apparecchiature funzionanti in questa banda possono utilizzare anche limiti di potenza
diversa, a condizione che utilizzino tecniche di mitigazione
adeguate conformi alla direttiva 1999/5/CE e che offrono un livello di protezione almeno
equivalente a quello garantito da questi parametri tecnici. Per «estremità del blocco» si intende l’estremità di un blocco di frequenze oggetto di un diritto
d’uso autorizzato. Per «estremità della banda» si intende l’estremità di una banda di frequenze
designata per un determinato uso.
A. Parametri generali:
(1) All’interno della banda 790-862 MHz l’assetto delle frequenze è il seguente:
(a) i blocchi sono assegnati secondo multipli di 5 MHz;
(b) la modalità di funzionamento duplex è la FDD (duplex a divisione in
frequenza) con i seguenti parametri: la spaziatura per il duplex è di 41 MHz,
nel qual caso la trasmissione della stazione di base (down link) avviene nella
parte inferiore della banda che inizia a 791 MHz e finisce a 821 MHz e la
trasmissione della stazione terminale (up link) avviene nella parte superiore
della banda di frequenza che inizia a 832 MHz e finisce a 862 MHz.
(2) In deroga alla parte A (1), gli Stati membri possono applicare
assetti di frequenze diversi allo scopo di a) realizzare obiettivi di interesse generale,
b) garantire una maggiore efficienza attraverso una gestione dello spettro orientata al
mercato, c) garantire una maggiore efficienza nella condivisione dei diritti d’uso
esistenti nel corso di un periodo di coesistenza oppure d) evitare interferenze.

Buona asta a tutti
Massimo De Bellis

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