ECCO LA BOZZA DEL DECRETO LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE

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Disposizioni interpretative in materia di competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Art. 1. L’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Alla predetta Autorità è altresì affidata la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto l’applicazione sulle reti telematiche della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Per tali controversie opera la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Autorità adotta un regolamento che disciplina le procedure di notifica e rimozione dei contenuti in qualunque modo resi accessibili in Italia in violazione della legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modificazioni e per il tramite di servizi ovunque situati, nonché alla risoluzione delle relative controversie.

2. In caso di accertata inottemperanza agli ordini e diffide impartite dall’Autorità ai sensi del regolamento di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge 31 luglio 1997, n. 249. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle condotte illecite, l’Autorità inoltre dispone la disabilitazione dell’accesso al servizio o, solo se possibile, ai contenuti resi accessibili in violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. L’Autorità promuove altresì iniziative atte ad incentivare l’adozione di codici di condotta che disciplinano i rapporti tra i titolari delle opere dell’ingegno e i prestatori di servizi, favorendo l’offerta legale dei contenuti nelle reti di comunicazione elettronica.

4. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. Relazione illustrativa. L’intervento normativo in questione fa chiarezza nella materia della pirateria nelle comunicazioni elettroniche e nella diffusione telematica di dati, in primo luogo individuando nell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’autorità amministrativa cui la legge assegna la vigilanza sulla prestazione di servizi delle società di informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. A tale Autorità è altresì assegnato il compito di curare la risoluzione stragiudiziale delle controversie che involgono l’applicazione sulle reti telematiche del diritto d’autore (ribadendo l’effetto sospensivo dei termini per ricorrere giudizialmente finché non sia espletato, nel termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità, il tentativo obbligatorio di conciliazione) e quello di emanare un regolamento che disciplini la rimozione dei contenuti telematici violativi del diritto d’autore e la risoluzione delle controversie che ne derivano (comma 1).

Si prevede inoltre che, in caso di violazione dei conseguenti ordini e delle diffide emanati dall’Autorità, oltre all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge istitutiva dell’Autorità medesima, questa possa disporre, in casi di particolare gravità ovvero se le violazioni dovessero ripetersi, la completa disabilitazione dell’accesso al servizio telematico oppure, nel caso in cui sia tecnicamente possibile, ai soli contenuti resi accessibili in violazione delle norme sul diritto d’autore (comma 2).

A completamento del quadro di tutela dei contenuti telematici coperti da diritto d’autore, sono infine assegnati all’AgCom compiti di incentivazione dell’adozione di normative organiche di condotta che, disciplinando il rapporto tra titolari del diritto d’autore e prestatori di servizi, favoriscano l’offerta legale di tale contenuti (comma 3).

Infine, per ragioni di coordinamento normativo, volto ad evitare una prevedibile sovrapposizione – con conseguente deficit di operatività – di queste norme con quelle dettate dal decreto legislativo n. 70 del 2003 in materia di servizi delle società dell’informazione nel campo del commercio elettronico, vengono soppresse le disposizioni del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 dettate per regolare alcuni obblighi informativi di tali società, nonché i compiti di queste volti alla inibizione ovvero alla rimozione dei contenuti illegali dai siti informatici (comma 4).

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