La comunicazione per la prenotazione degli investimenti incrementali programmati per il 2024 può essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria tra il 1° marzo ed il 2 aprile 2024.
Ricordiamo che per il 2023 torna in vigore la normativa prevista dall’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in ragione della quale il credito d’imposta va calcolato in ragione del 75 per cento degli investimenti incrementali rispetto all’esercizio precedente e non più del 50 per cento degli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio.
Alleghiamo il modello di comunicazione che, chiaramente, va trasmesso dagli inserzionisti pubblicitari e non dalle imprese editrici o dalle emittenti radiotelevisive.
Lo stanziamento per il 2024 è pari a 30 mni di euro. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse si provvede a riparto proporzionale. Ricordiamo che per il 2023, attesa l’incapienza dello stanziamento, la percentuale di contributo effettivo è stata pari all’11,5% per cento della richiesta.
A partire dal 2024 il beneficio spetta esclusivamente per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, in quanto non sono più agevolabili gli investimenti in pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Ai soli fini dell’attribuzione del beneficio fiscale in commento, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Ricordiamo, inoltre, che il comma 762 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 assoggettando l’agevolazione al regime “de minimis”.
La comunicazione per la fruizione andrà trasmessa tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2025.
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