Rai sconfitta davanti al giudice del lavoro di Milano: due redattori, pensionati, sono stati reintegrati nel posto di lavoro fino al compimento dei 70 anni. E’ una sentenza clamorosa (depositata il 23 dicembre 2012) che recepisce il comma 4 dell’articolo 24 della “manovra Monti- salva Italia” (dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011).
In questo comma c’è una norma di carattere generale e di grande profilo: i lavoratori potranno scegliere di rimanere negli uffici, nelle fabbriche e nelle redazioni fino a 70 anni e avranno il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il comma 4 dice testualmente. “Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 (Riassunzione per sentenza, ndr) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”. Il mitico articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) sancisce la “’reintegrazione nel posto di lavoro” in caso di illegittimo licenziamento. Le aziende non potranno licenziare nessuno per via dell’età. Se ciò dovesse accadere, il giudice del lavoro ha il potere di restituire il posto di lavoro al dipendente. Il comma 4 riguarda l’Inps e gli enti sostitutivi dell’Inps (l’Inpgi è tale). in un documento dell’Inpgi si legge: “Non vi è alcuna norma ostativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 65 anni”. Milano, 11 gennaio 2013 (da http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11061