Con 162 voti favorevoli, 134 contrari e un astenuto, il Senato ha accordato la fiducia al Governo, così convertendo definitivamente in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (ddl n. 2791).
Alcune novità introdotte dal decreto, pubblicato in Gazzetta il 13 maggio scorso:
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Le imprese che finanziano progetti di ricerca scientifica hanno diritto ad un credito d’imposta della misura massima del 90% delle spese sostenute. Il progetto finanziato è agevolabile se il finanziamento è effettuato a favore di Università o enti di ricerca scientifica o di altre strutture individuate dal Ministro dell’Istruzione di concerto con quello dell’Economia. Il credito d’imposta è sperimentale per gli anni 2011 e 2012.
L’agevolazione riguarda però solo la parte di spesa di ricerca che eccede la media degli investimenti di ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione per pagare altri debiti tributari o contributivi. Inoltre, l’investimento è deducibile dal reddito dell’impresa finanziatrice. Le disposizioni di attuazione per fruire del credito d’imposta saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per finanziare il credito d’imposta è prevista una spesa di 484 milioni di euro, dal 2011 al 2014.
CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO
Le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori nelle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), hanno diritto ad un credito d’imposta. Il beneficio, utilizzabile in compensazione, è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione. Per i contratti part-time, il credito d’imposta è attribuibile in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale.
Sono agevolate solo le assunzioni che comportano un effettivo incremento della base occupazionale: sarà necessario confrontare, alla fine di ogni mese per cui si ha diritto al beneficio, il numero medio dei lavoratori impiegati nei 12 mesi precedenti il periodo di applicazione del beneficio (media di riferimento). Per i datori di lavoro neo-costituiti, ogni dipendente impiegato a indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
Si decade dal “bonus assunzioni” se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o uguale a quello della media di riferimento, se i posti di lavoro creati non sono mantenuti per almeno tre anni (due per le imprese di media e piccola dimensione), se si verificano violazioni della normativa fiscale, contributiva, sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in presenza di condotta antisindacale del datore di lavoro (attestata da provvedimenti definitivi della magistratura).
Le modalità per applicare il credito d’imposta per le assunzioni al Sud e le risorse disponibili per ogni Regione saranno determinate con un decreto interministeriale.
Il finanziamento avverrà previo consenso Ue, tramite le risorse del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale.
RIDUZIONI E SEMPLIFICAZIONI SULLA PRIVACY
Le piccole e medie imprese, nei rapporti tra imprese, non dovranno sottostare alle regole sulla riservatezza dei dati personali. Potranno trovare sui siti delle istituzioni, l’elenco dei documenti per ottenere provvedimenti amministrativi.
Non è soggetto al codice della privacy il trattamento di dati personali di persona giuridiche effettuato esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati. Viene meno l’obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati se il candidato ha spontaneamente inviato il proprio cv a un soggetto pubblico o privato.
Il documento programmatico sulla sicurezza, per le aziende che trattano dati non sensibili o trattano i dati dei loro dipendenti, è sostituito da una autocertificazione che il titolare del trattamento deve sottoscrivere.
Consentito il trattamento dei dati negli elenchi telefonici, per l’invio di materiale pubblicitario o per ricerche di mercato.
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Sono state introdotte una serie di misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili fra le quali le principali sono le seguenti:
– abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico (l’obbligo rimane solo in caso di variazione dei dati);
– abolizione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento prima dell’inizio dei lavori;
– i contribuenti in regime di contabilità semplificata potranno dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura. All’articolo 66 del T.U.I.R., III comma, viene previsto che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), del medesimo T.U.I.R., sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1000. In pratica diviene possibile non contabilizzare eventuali ratei o risconti per le fatture di fornitura di acqua, luce, gas, telefono, premi assicurativi, contratti di assistenza e manutenzione ed altre ipotesi simili con importi inferiori a 1000 euro per singola spesa;
– abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat ex articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
– estensione del regime di contabilità semplificata: il limite massimo dei ricavi annui che consente di applicare il regime di cui all’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 viene portato a 400.000 euro (rispetto ai precedenti 309.874,14 euro) per le imprese di servizi e a 700.000 euro (rispetto ai precedenti 516.456,90) per le altre tipologie di imprese.
Nell’ipotesi di svolgimento contemporaneo delle due tipologie di attività, ai fini dell’individuazione del limite di riferimento si deve considerare quella prevalente in termine di ricavi. Quando non vi è contabilizzazione separata dei proventi, è da applicare invece il limite più elevato;
– abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, VI comma, del D.P.R. n. 605 del 1973. L’agevolazione contabile è sfruttabile solo dai contribuenti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente con carte di credito o debito, in caso di pagamenti in parte in contante ed in parte con carte di credito o debito dovrebbe rimanere l’obbligo di compilazione della scheda carburante;
– innalzamento a 10.000 euro della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;
– innalzamento a 300 euro dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese ai fini I.V.A.
I CONTROLLI
Il controllo amministrativo sotto forma di accesso effettuato da qualsiasi autorità competente dovrà rispettare poche e chiare regole: dovrà essere unificato, avere cadenza semestrale e una durata massima di quindici giorni. Il nuovo bon ton degli accessi prevede anche che la Guardia di Finanza d’ora in poi operi in borghese. Mentre saranno esclusi dalle nuove modalità di controllo i casi straordinari di verifiche per salute, giustizia ed emergenza. Il coordinamento, poi, dei controlli effettuati a livello “substatale” (regioni, comuni e province) sarà affidato allo Sportello unico per le attività produttive (dove istituito) o alle Camere di commercio.