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DL OMNIBUS ALLA CAMERA/ LE NOVITÀ PER LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

L’articolo 4 del ddl 4307 di conversione del cosiddetto decreto omnibus (34/2011) differisce il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. In particolare, il comma 1, primo periodo, proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire, con le modalità di cui all’articolo 8-novies, comma 5, del decreto-legge n. 59/2008, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre. Ricorda che tale comma 5 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, venga definito il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008. Rileva che la disposizione in esame non appare peraltro diretta a modificare il termine per la transizione definitiva alla trasmissione televisiva digitale terrestre, che in base a quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 5/2001, è fissata al 2012, ma solo quello per la definizione del calendario, relativo alle singole aree tecniche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale. Precisa quindi che il secondo periodo del comma 1 prevede che, entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010.

Per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, il provvedimento ministeriale dovrà predisporre, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:
a) entità del patrimonio al netto delle perdite;
b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) ampiezza della copertura della popolazione;
d) priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, anche con riferimento all’area di copertura.
Il comma 1, terzo periodo, prevede che nelle aree in cui, alla data del 1o gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all’assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d’uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del citato comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010.
Il comma 1, quarto periodo, prevede che nelle aree in cui alla medesima data del 1o gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d’uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d’uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.
Il comma 1, quinto periodo, demanda all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1o gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso sulla base delle citate graduatorie.

Al riguardo, si segnala che l’articolo 13, comma 3, del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059-A), all’esame della Camera, reca una modifica dell’articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, con la quale si prevede che l’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale.

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