DL LIBERALIZZAZIONI: LA NUOVA VERSIONE DELL’ARTICOLO 39 (VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA)

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Il maxiemendamento presentato dal governo al disegno di legge 3110 modifica la versione iniziale dell’articolo 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore). Gli edicolanti potranno vendere qualunque altro prodotto oltre ai giornali, potranno praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore ma non potranno «rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori».
Ecco la nuova versione dell’articolo 39:

Articolo 39
(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore)
1. All’articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

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