La legge di conversione del decreto-legge sulle liberalizzazioni è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, 24 marzo. Proprio oggi il presidente della Repubblica ha promulgato il disegno di legge esortando il parlamento a valutare attentamente le conversioni dei decreti legge: «Appare necessario garantire d’ora innanzi un’attenta valutazione, specie in sede di conversione dei decreti-legge, di tutte le norme di meno semplice o più controversa formulazione: e ciò in entrambi i rami del Parlamento, e con l’impegno di massima collaborazione, anche tecnicamente puntuale, da parte dei rappresentanti del Governo».
PROFESSIONI DI CATEGORIA
Il provvedimento contiene novità di non poco conto per le professioni di categoria che vanno dalla necessità del preventivo, al tirocinio abbreviato, dalla pubblicità che non sarà più sottoposta al controllo degli ordini alla polizza assicurativa obbligatoria. Si tratta di novità accolte in maniera differenziata dai singoli ordini. Infatti, se ad esempio in fatto di società tra professionisti gli avvocati sono fortemente contrari, gli ingegneri invece vedono positivamente la riforma.
Tariffe
L’articolo 9, comma 1, stabilisce una svolta storica nel mondo delle professioni abrogando le tariffe delle professioni regolamentate e completando il percorso iniziato dalla legge Bersani del 2006 che aveva cancellato l’inderogabilità delle tariffe fisse e dei minimi, introducendo la possibilità della quota-lite ossia dell’accordo tra cliente e avvocato per conferire al secondo una parte dei beni o dei diritti in lite. Le tariffe, però, restano in vigore altri 120 giorni nel caso in cui debba essere il giudice a liquidare un compenso. Così come restano fissati ex lege i compensi per le prestazioni dei professionisti incaricati dal giudice (come le consulenze tecniche d’ufficio).
Preventivo
Caduto l’obbligo del preventivo scritto, resta comunque l’obbligo per il professionista di indicare, “nelle forme previste dall’ordinamento” – quindi anche oralmente – il livello del compenso, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’adempimento, passando in rassegna le singole voci di costo in un cosiddetto “preventivo di massima”. Inoltre, scatta a partire dal 13 agosto l’obbligo di polizza assicurativa professionale (nel frattempo occorre comunque informare il cliente dell’esistenza o meno della polizza stessa anche prima della sua obbligatorietà).
Tirocinio
La durata massima del tirocinio scende da 24 a 18 mesi e i primi sei medi di pratica possono essere svolti – previa convenzione tra consigli degli ordini e ministero dell’Istruzione – in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Casse professionali
L’articolo 9 si occupa anche di casse previdenziali. Ma, in questo caso, occorre rinviare alla legge Salva-Italia in forza della quale entro la fine di settembre gli enti previdenziali dovranno approvare, nel contesto della loro autonomia ge-stionale, misure volte ad assicurare “l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni”. L’equilibrio a 50 anni, secondo la legge, deve essere garantito con le entrate contributive. Nel corso dei lavori parlamentari il ministro del Welfare ha precisato che l’equilibrio potrà essere raggiunto anche considerando i rendimenti del patrimonio e in generale degli investimenti (inizialmente esclusi). In ogni caso, se entro il 30 settembre non verranno adottate le misure di equilibrio, scatteranno le penalizzazioni per gli iscritti.
Società tra professionisti
Si aprono le porte al capitale nelle società tra professionisti. Possono essere soci sia i professionisti iscritti ad un ordine, albo o collegio, sia investitori di capitale (persone fisiche o società). In tal caso la partecipazione dei professionisti non può essere inferiore ai due terzi quando la società assume deliberazioni o decisioni. Si tratta di una norma finalizzata a garantire la prevalenza dei soci professionisti rispetto agli investitori finanziari puri e a tutela dell’indipendenza dell’attività professionale.
EDICOLE
L’articolo 39 prevede che le edicole potranno vendere anche altri prodotti (oltre ai giornali) allargando la propria attività, potranno praticare sconti, ma soprattutto pagare meno anticipi ai distributori, trattenendo il valore di quanto restituiscono.
Le edicole vedono così rafforzata la propria posizione nei confronti dei distributori che da una parte non possono fare le forniture a proprio piacimento (in difetto o in eccesso) ma devono basarsi sull’effettiva domanda, e dall’altra non potranno avere il pagamento in anticipo completo sulle forniture, ma considerare quanto viene loro restituito e defalcarne l’importo. In questo caso si tratterebbe della possibilità di fare rese anticipate sul materiale in conto vendita rispetto alla normale scadenza per compensare subito con la nuova fornitura.
Per quanto riguarda la possibilità di vendita di prodotti alternativi (“qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa”), il primo a cui si pensa sono i tabacchi, per alcuni versi e modalità di vendita prodotto complementare dei giornali. Qui bisognerà vedere se sussistono i requisiti, perché la vendita di tabacchi è fatta in regime concessorio e la norma non ha un riferimento esplicito come accade per i benzinai. Altre possibilità sarebbero rappresentate dall’alimentare preconfezionato, dai giochi come i gratta e vinci o dai libri, prodotti in alcuni casi già venduti dalle edicole, ma che ora trovano una previsione di legge.
Non sembra che potrà servire a molto la norma sulla possibilità di fare sconti, visti i margini della stampa, mentre già nel passaggio in senato era stata eliminata dal testo la norma che prevedeva la possibilità per l’edicolante di rifiutare i prodotti complementari forniti da editori e distributori.
Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per
oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle
forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento
dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura
del compenso e’ previamente resa nota al cliente con in preventivo di
massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e’
riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni
regolamentate non puo’ essere superiore a diciotto mesi; per i primi
sei mesi, il tirocinio puo’ essere svolto, in presenza di un’apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le
quali resta confermata la normativa vigente.
7. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate»
sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e
dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono
attivita’ similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
c) la lettera d) e’ abrogata.
8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto
d’autore)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede
qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita
e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al
distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti
a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti
disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono
nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il
contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore
della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,
mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo
maggiori economicita’ di gestione nonche’ l’effettiva partecipazione
e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attivita’ di
amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto
d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, e’ libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e previo parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi
diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto
sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.