L’agenzia di stampa Public Policy racconta le ultime modifiche approvate dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera prima del licenziamento del testo su cui è stata posta la fiducia: Salve le emittenze radio-televisive locali, a cui la prima versione del dl Fare tagliava 19 milioni nel 2013 e 7,4 milioni di euro nel 2014. Naturalmente per salvare quelle, continua Public Policy, si è dovuto tagliare da un’altra parte. Sulla banda larga per l’esattezza.
Ora i tagli cambiano (20,75 milioni ma solo nel 2013) e si abbattono sul fondo istituito dal dl Crescita del 2012 per finanziare il completamento del Piano nazionale banda larga (un fondo di 150 milioni di euro per il 2013 istituito presso il ministero dello Sviluppo economico).
Public Policy poi spiega anche come mai si potrà parlare di wi-fi libero.
Il nuovo emendamento, approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera prima di rimandare il testo in Aula, stabilisce che “l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia Wifi non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori”.
Si specifica poi che “quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio” non si applicano le norme sull’identificazione e il monitoraggio di chi fruisce del wi-fi. Si elimina quindi la parte dell’articolo 10 del dl Fare che parla di tracciabilità delle connessioni.
Sempre la stessa agenzia ci spiega com’era invece la formula precedente:
Una modifica rispetto alla precedente formula (modificata in commissione) dell’articolo 10 che vincolava la libertà del wi-fi ai casi in cui non costituisse l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio e chiedeva comunque al gestore di “garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l’assegnazione temporanea di un indirizzo Ip e il mantenimento di un registro informatico dell’associazione temporanea di tale indirizzo Ip al Mac address del terminale utilizzato per l’accesso alla rete internet”.
Il comma due inoltre recitava: “Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento è effettuato senza consenso dell’interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate e non comporta l’obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali”.