Continua questa settimana al Senato l’esame del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici. Tra le maggiori novità previste dal provvedimento vi è sicuramente la possibilità di continuare a percepire i contributi per le testate che decidono di passare all’edizione digitale con riferimento, però, alle sole imprese editrici che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011. La norma, contenuta nell’articolo 3 del decreto legge, si riferisce alle testate “pubblicate, anche non unicamente, in formato digitale”. Ciò pone un primo problema in riferimento alle comunicazioni da fare al Roc. L’Autorità da tempo sostiene che la testata telematica richiederebbe un’altra iscrizione rispetto a quella cartacea, in quanto, chiaramente, i contenuti possono essere diversi. Ma la norma parla esplicitamente di una sola testata pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. Pertanto, è presumibile che il Roc sarà costretto ad adeguare il proprio Regolamento.
La seconda parte del primo comma entra nel merito dell’edizione cartacea specificando che “la testata deve essere accessibile online, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile online almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili”. Nasce qui la difficoltà di definire le “quattro pagine” di un’edizione telematica. A meno che il legislatore non si riferisca ad un pdf che riproduca il giornale cartaceo.
Tutta da chiarire resta la determinazione del contributo per le edizioni telematiche. In relazione ai costi ammissibili il comma 5 fa un esplicito rinvio ad un DPCM che verrà emanato entro sessanta giorni dalla conversione in legge del decreto. In assenza dello stesso, saranno sicuramente ammissibili i costi del personale, mentre chiaramente non ci saranno i costi relativi alla stampa, alla carta ed alla distribuzione. Il contributo sull’edizione telematica è pari al settanta per cento dei costi ammissibili – come detto da determinare con DPCM – ed a questi viene aggiunto un ulteriore contributo di euro 0,10 per ogni copia venduta in abbonamento. Anche in questo caso si denota una scarsa conoscenza del settore, in quanto in genere gli abbonamenti telematici non hanno quasi mai come riferimento le singole copie ma il periodo di riferimento.
Per ogni altro approfondimento in merito rimandiamo alle sottoelencate Circolari CCE.
DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 63
Art. 3 (Editoria digitale)
1. Le imprese editrici che abbiano percepito per l’anno 2011 i contributi di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche’ le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile online, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile online almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
2. Al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e’ consentita la riduzione di periodicita’. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall’articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale e’ suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non puo’ comunque essere superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell’articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nell’ambito del tetto globale specificato all’articolo 2, comma 2, lettera a).
4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta’ di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresi’ dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonche’ di una piattaforma che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento digitali. L’effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e’ oggetto, per ciascuna annualita’, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi.
5. Ai fini dell’applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto e’ aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.
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