DL BALDUZZI: È POSSIBILE GIOCARE ONLINE DAGLI INTERNET POINT?

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La legge di conversione del Decreto Balduzzi potrebbe avere ripercussioni importanti per quanto riguarda il gioco telematico nel nostro paese. In particolare sotto la lente d’ingrandimento è finito il comma 3-quater dell’articolo 7.

“Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.

In particolare, cosa intende il legislatore per “apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco…”?

La norma non è del tutto chiara e di facile interpretazione, però sembra destinata a restringere – in tutti i casi – la raccolta del gioco telematico. Gli operatori vivono nell’incertezza e temono drastiche ripercussioni.

TOTEM. Vi sono pochi dubbi che il divieto si riferisca all’utilizzo di totem per le scommesse sportive e dei tavoli da poker elettronici. Già in passato AAMS aveva disposto una circolare dal valore legale relativo (non avendo ricevuto il parere preventivo del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti) che vietava l’uso di tali apparecchiature.

CTD. I destinatari della norma sono i titolari di “qualsiasi pubblico esercizio”. Secondo un’interpretazione più estensiva potrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere compresi anche i Centri Trasmissione Dati (i famosi CTD protagonisti di una costante battaglia legale decennale) collegati a bookmakers stranieri . Molti dubbi anche sulla figura dei Punti di Commercializzazione (PdC), i negozi che raccolgono gioco per conto di concessionari AAMS. Ed è questo uno dei punti più delicati e meno chiari della recente legge pubblicata in Gazzetta ufficiale.

PUNTI REMOTI. La norma non è chiara ed i dubbi rimangono, anche perché la precedente normativa (articolo 2 comma 2 bis, legge 73/2010) va in tale direzione, seppur con diverse lacune. Autorevoli tecnici e legali non escludono che l’articolo 7 della legge di conversione del Dl Balduzzi possa integrare la fattispecie disciplinata dalla 73/10 che recita:

“in materia di raccolta di gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione a distanza” .

INTERNET POINT. Per quanto riguarda gli internet point invece la legge di conversione del decreto Balduzzi risulta di difficile applicazione: il titolare non può certo impedire la libertà di navigazione ai propri clienti e – pertanto – un utente può sentirsi libero di collegarsi e giocare su una piattaforma autorizzata e lecita. Se invece il pc messo a disposizione dell’utente è pre-impostato su un sito di gioco ed obbliga l’utente ad una navigazione con un percorso obbligato, in tal caso si potrebbe configurare un’irregolarità.

TELEFONINI. Molti dubbi anche sull’utilizzo di iPad, iPhone, tablet e smart phone vari, in esercizi pubblici: gli esercenti non possono di sicuro impedire – anche in questo caso – la libera navigazione agli utenti, in particolare, se utilizzano il loro telefonino. In poche parole, la tecnologia sembra andare più veloce di qualsiasi disposizione di legge, soprattutto se il testo è poco chiaro e si può prestare a svariate interpretazioni.(assogiochi)

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