In Italia diecimila edicole hanno chiuso negli ultimi anni. Il disinteresse per la lettura è un problema, ma lo è ancor di più la farraginosità delle attività di fornitura dei prodotti. Gli edicolanti si lamentano dei distributori, che a loro volta affermano che il problema è a monte, e cioè gli editori. Chi ha ragione? Tutti e nessuno.
Hanno ragione i rivenditori, che protestano con i distributori perché devono pagare tutto e subito, ma solo dopo un mese recuperano i costi delle copie invendute. Si fa per dire, perché con l’acquisto delle nuove pubblicazioni, ovviamente sempre anticipato, il circolo vizioso riparte a svantaggio degli edicolanti.
Altri conflitti nascono con gli editori, quando questi ultimi inviano copie in eccedenza rispetto a quelle che vengono realmente vendute, costringendo gli edicolanti a pagamenti inutili. In questo caso una previsione legislativa c’è stata, ed è contenuta nel decreto liberalizzazioni. L’art. 39 stabilisce che gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori. Una disposizione che rafforza la posizione delle edicole, e che ovviamente non va giù ai distributori. Questi ultimi devono pagare acconti anticipati ai loro fornitori, gli editori, proprio come gli edicolanti fanno nei loro confronti. Insomma, ognuno coltiva il suo orticello, ma ciò che emerge è l’assoluta inutilità degli altissimi costi di produzione. Delle copie pervenute alle edicole, quasi la metà viene poi destinata al macero. Ci perdono gli editori, che corrispondono ai distributori costi di trasporto inutili. Ci perdono i distributori, che spendono tempo e denaro per la distruzione delle molteplici pubblicazioni invendute. Ci perdono gli edicolanti, che annaspano a fine mese nel tentativo di star dietro agli anticipi dovuti ai distributori.
I distributori locali avrebbero l’obbligo di assicurare la massimizzazione delle vendite, diffondendo i loro prodotti. E allora perché consegnano copie in eccedenza? Negli ultimi anni alcuni distributori, violando accordi nazionali, hanno chiesto agli edicolanti contributi aggiuntivi che sarebbero dovuti a non specificati “servizi diversi”.
La legge prevede che società incaricate dall’editore si rechino mensilmente presso i distributori locali per verificare la resa e ritirare le copie invendute. In altri termini, gli editori verificano, in base al numero di pubblicazioni destinate al macero, quanto dovranno produrre nelle prossime tirature. E allora perché la resa è ancora così alta? E perché non si rispettano accordi commerciali stipulati per preservare le esigenze diffusionali dei singoli punti vendita, nel nome del criterio di economicità? La realtà dice che alcuni prodotti editoriali hanno una resa enorme, del 90%.
In Italia sta avvenendo un processo di riduzione dei distributori locali, con conseguente ampliamento dell’operatività dei rimanenti. Questo, però, conferisce più poteri agli editori, che possono imporre condizioni economiche penalizzanti. Per ridare nuova linfa ai distributori, bisognerebbe remunerarli per l’effettiva attività di trasporto e non in base al numero di copie vendute dagli edicolanti.
Vista la situazione in Italia, come va nei principali paesi europei?
In Germania, l’aggio, il guadagno garantito al commerciante sulla vendita, è pari al 20% del prezzo del prodotto (come in Italia). A differenza del nostro paese, in Germania non esistono intermediari tra gli editori e i distributori locali. Questi ultimi hanno un grande potere decisionale, dal momento che possono negoziare i loro servizi con gli editori e scelgono le testate da vendere alle edicole. Nel caso tedesco, però, il rivenditore può rifiutare di continuare a pagare una pubblicazione, se quest’ultima rimane invenduta nel corso di una serie di uscite. Anche nel paese teutonico l’editore è a capo della filiera, e si accolla il rischio dell’invenduto. Ciò che fa la differenza è la liberalizzazione dei punti di rivendita. La gran parte dell’attività è realizzata dai GDO, negozi non specializzati che da soli effettuano quasi metà delle vendite.
Completamente diversa è la situazione francese. Oltre le Alpi i distributori nazionali ci sono eccome, ed hanno un’importanza preminente. Infatti in Francia un editore può decidere di provvedere autonomamente alla distribuzione oppure di realizzare con altri editori una cooperativa di distribuzione, la cosiddetta messaggerie de presse. Il mercato è dominato da TMPP, società che distribuisce 3.500 testate quotidiane e periodiche, l’80% di quelle realizzate in Francia. La metà del capitale sociale della TMPP è detenuto da cinque cooperative editoriali, che in tal modo hanno uno stretto controllo sul processo distributivo. La Francia si caratterizza per la cooperazione tra editori e punti di rivendita. I primi sono disposti ad aumentare l’aggio per i secondi, se questi ultimi si impegnano a rispettare determinati criteri qualitativi. Come in Germania, non ci sono barriere amministrative per l’attività di vendita. Si passa dai tradizionali chioschi ai relay, punti-vendita in concessione. L’aggio per gli edicolanti dovrebbe essere pari al 15%, ma in realtà sussistono sul mercato diverse percentuali di remunerazione, variabili in funzione della qualità del servizio offerto dai rivenditori.
In Inghilterra la situazione è più complicata, in virtù del rilevante potere concesso a tutti gli attori della filiera. Gli editori stipulano contratti quinquennali con i distributori al termine di gare lunghe e costose. Vige solo apparentemente una concorrenza spietata tra i vari distributori locali. In realtà il sistema è amministrato da quattro consorzi, che da soli realizzano l’85% degli affari. I rapporti tra distributori ed edicolanti sono regolati da un codice di condotta, che obbliga i primi a rifornire tutti i rivenditori ubicati nella loro zona di operatività che realizzino un fatturato minimo. Anche in Inghilterra non ci sono limiti all’esercizio dell’attività di vendita, ma i consorzi possiedono una buona parte dei negozi specializzati (con il 34% del fatturato totale). L’aggio per gli edicolanti è alto: varia dal 26,5 al 30%. Rilevano ancor più i tempi di pagamento: il saldo per le vendite è previsto farai 15 e 21 giorni successivi all’acquisto del materiale distribuito. Oltre la Manica cresce costantemente l’importanza nelle vendite dei multiple retailers, supermercati e distributori di carburante, i quali superano di gran lunga i risultati ottenuti dai tradizionali CTN (confectionery, tobacco, newspapers).
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita’ di gestione nonche’ l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attivita’ di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e’ libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.
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RIGUARDA ALTRO PROBLEMA. IL SITO TROVARESA DA UN PO DI TEMPO NON DA ACCESSO. POTETE VERIFICARE IL PERCHE'. GRAZIE