Disciplina generale dei contributi all’editoria

0
3949

I contributi all’editoria, nell’attuale formulazione, sono stati introdotti nell’ordinamento italiano dalla legge del 7 agosto 1990 n. 250 e successivamente riformati dalla legge 7 marzo 2001, n. 62. Fondamentale, poi, è stata la riforma apportata dalla legge del 16 luglio 2012, n. 103.
In questa scheda di sintesi, ripercorriamo i principi cardine dell’ordinamento, rimandando per ogni argomento specifico agli approfondimenti che abbiamo proposto, nel corso degli anni, attraverso le nostre circolari e le varie pubblicazioni tematiche (contributi in Italia sulla rivista e monografia, più circolari generiche).
A partire dal 2012, i contributi sono riservati esclusivamente alle seguenti categorie di imprese:
a) cooperative giornalistiche che editano la medesima testata da almeno cinque anni, ridotti a tre per le imprese costituite prima del 2004;
b) cooperative giornalistiche costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
c) società editrici di quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali e che abbiano avuto accesso ai contributi per l’esercizio 2005;
d) imprese editrici di quotidiani organi di minoranze linguistiche riconosciute;
e) imprese editrici di quotidiani e/o periodici organi di partiti politici in possesso del requisito della rappresentanza parlamentare o che hanno avuto accesso, con questo titolo, ai contributi per l’esercizio 2005;
f) fondazioni, cooperative, enti morali o società la cui maggioranza sia detenuta da questi soggetti che editano periodici.
I requisiti richiesti per accedere ai contributi, da verificarsi annualmente, per i soggetti di cui alle lettere da a) a f) sono, a decorrere dall’esercizio 2013, i seguenti:
a) la percentuale di diffusione del giornale, se edito in via cartacea, calcolata tra le copie distribuite e le copie vendute, deve essere pari ad almeno il 25 per cento per le testate nazionali e pari almeno al 35 per cento per le testate locali. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno tre regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale;
b) gli statuti (vedi allegati) devono prevedere il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi. Inoltre, nelle ipotesi di cooperative giornalistiche gli statuti devono prevedere che tutti i dipendenti giornalisti con contratto in esclusiva possono diventare soci a prima richiesta;
c) il raggiungimento di una periodicità minima pari a 240 numeri per i quotidiani, 45 numeri per i settimanali e plurisettimanali, 18 numeri per i quindicinali, 9 numeri per i mensili, 5 numeri per i bimestrali;
d) la certificazione positiva del bilancio di esercizio, del prospetto dei costi ammissibili e della diffusione da parte di un revisore iscritto presso il relativo albo tenuto dal Ministero di giustizia;
e) l’inesistenza di rapporti di controllo e/o di collegamento con altre imprese che percepiscono i contributi previsti dalla medesima legge;
f) la corretta tenuta della posizione presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
g) l’obbligo, per le testate che non hanno percepito i contributi per l’esercizio 2005, di essere proprietari della testata per la quale richiedono i contributi;
h) l’obbligo, per i quotidiani, di avere impiegato nell’intero anno di riferimento del contributo almeno 5 dipendenti con prevalenza di giornalisti e, per i periodici, l’obbligo di aver impiegato nell’intero anno di riferimento del contributo almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti. In entrambi i casi tutti assunti con contratto a tempo indeterminato.
I requisiti richiesti per accedere ai contributi, da verificarsi annualmente, per i soggetti di cui alla lettera f) sono:
a) editare periodici diffusi da almeno cinque anni e, comunque, nel 1988 e nel 1989;
b) gli statuti (vedi allegati) devono prevedere il divieto di distribuzione degli utili;
c) il raggiungimento di una periodicità minima pari a 45 numeri per i settimanali e plurisettimanali, 18 numeri per i quindicinali, 9 numeri per i mensili, 5 numeri per i bimestrali;
d) la corretta tenuta della posizione presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le testate telematiche
Con l’approvazione della legge n. 103 del 16 luglio 2012 è stata introdotta la facoltà per le imprese che hanno percepito i contributi per il 2011 di passare, anche esclusivamente, in formato telematico.

Modalità di determinazione dei contributi
La determinazione dei contributi, per i soggetti di cui alle lettere da a) a f), sono, a decorrere dall’esercizio 2014, le seguenti: i contributi sono divisi in due diverse quote, una fissa ed una variabile. La parte fissa, calcolato sui costi, è pari al 50 per cento dei costi ammissibili per l’edizione cartacea (vedi circolare n. 17/2013) ed il 70 per cento per quella telematica (vedi circolari). A partire dal 2014, anche per l’edizione telematica i contributi sono pari al cinquanta per cento dei costi ammissibili.
Per l’edizione cartacea sono ammissibili i seguenti costi: a) costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (giornalisti e poligrafici) nella misura massima, rispettivamente, pari a 120.000 e 50.000 euro annui al lordo della azienda; b) costo per l’acquisto della carta; c) costo relativo alla stampa del giornale; d) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa (iscritte presso i competenti tribunali e/o presso il ROC); e) costo per la distribuzione.
Per l’edizione telematica, sono ammissibili i seguenti costi: a) costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (giornalisti, web master e altre figure professionali tecniche addette alla redazione web) nella misura massima, rispettivamente, pari a 120.000 e 50.000 euro annui al lordo della azienda; b) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa; c) costi per l’infrastruttura tecnologica; d) costi per la progettazione, l’organizzazione, la realizzazione del sito web; e) costi per l’installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso e di piattaforme che permettano l’integrazione con sistemi di pagamento digitali.
La quota fissa del contributo non può superare l’importo di euro 2.500.000 per i quotidiani nazionali, di euro 1.500.000 per i quotidiani locali e di euro 300.000 per i periodici.
La quota variabile è pari ad euro 0,25 per copia venduta per i quotidiani nazionali, ad euro 0,20 per copia venduta per i quotidiani locali ed ad euro 0,40 per copia venduta per i periodici. Tale importo, comunque, non può superare il limite massimo di euro 3.500.000 per i quotidiani ed euro 200.000 per i periodici. Per le copie vendute digitalmente, il contributo è pari ad euro 0,10 per copia venduta.
Il contributo complessivo non può essere superiore a quello di competenza del 2010.
Per i soggetti di cui alla lettera f) il contributo è pari ad euro 0,20 per copia tirata.

Il contributo, comunque, viene ridotto per le imprese in proporzione al rapporto tra fabbisogno annuale e stanziamento disponibile. Per le sole imprese di cui alla lettera f), le risorse complessive sono pari al cinque per cento dell’importo annualmente stanziato per i contributi diretti alla stampa.

Allegati:

STATUTO DI COPERATIVA S.R.L.
STATUTO COOPERATIVA S.P.A.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome