Secondo una recente decisione della Corte di Cassazione, chi distrugge documenti contabili può commettere sia il reato proprio (occultamento ex articolo 10, Dlgs 74/2000) sia quello di dichiarazione fraudolenta di cui all’articolo 3 del medesimo Dlgs. Questo perché il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili concorre con il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, anche se gli artifici utilizzati per conseguire l’evasione siano consistiti proprio nell’occultamento dei documenti.