Con sentenza 7 giugno 2008, n. 10106, il Tribunale di Roma ha assolto per insussistenza del fatto un imputato accusato di detenere per la vendita un certo numero di cd e dvd privi del marchio S.I.A.E.
Alla base di tale decisione vi è la sentenza 8/11/07 della Corte di Giustizia con la quale è stato ritenuto non contestabile ai privati la mancanza del contrassegno S.I.A.E. apposto sui Cd e Dvd per non avere lo Stato Italiano comunicato alla Commissione UE, all’atto dell’estensione di tale obbligo a tali tipi di supporto attuata con il D.Lgs. 685/94, la nuova “regola tecnica”, come previsto dalla Dir. 83/189/CE.
Il Tribunale romano, richiamando la predetta sentenza e quelle emesse dalla Corte di Cassazione (13810 e 13816/2008), ha ritenuto che le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della dir. 189/93, poi ampliata dalla dir. 98/34, come modificata dalla successiva direttiva 98/48, l’obbligo di apporre su tali supporti il contrassegno SIAE, costituiscono appunto una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile ai privati.
Ne discende che la mancata notifica da parte dello Stato italiano determina un vizio di adozione delle norme tecniche, per la mancanza di procedura di informazione, nell’ambito delle norme penalmente sanzionate sul diritto di autore sanzionanti l’assenza del marchio SIAE e, in definitiva, l’insussistenza del fatto reato contestato in relazione all’art. 171 ter L. 633/1941.
Va ricordato che, in senso diverso, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 12 maggio 2008, ha ritenuto che non vi fosse, da parte dello Stato Italiano, tale obbligo di comunicazione, in quanto le modifiche legislative intervenute dopo il regolamento del 1942 (che ha introdotto, in via generale, la necessità del contrassegno S.I.A.E. per tutte le opere dell’ingegno) e, tra queste, il D.Lgs. 685/94, non hanno affatto alterato il campo di applicazione della regola tecnica introdotta da tale provvedimento, aggiornando altri profili della normativa e non rientrano, pertanto, nella previsione della Dir. 83/189/CE.
(Tribunale Roma, Sentenza 07/06/2008, n. 10106 – Giudice Gullo)