Giurisprudenza, il confine tra diritto alla cronaca e diffamazione

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Nelle ultime settimane la giurisprudenza ha reso più chiari i limiti della diffamazione, in relazione alla corretta esplicazione del diritto all’informazione. Il Tribunale Milano, nella sentenza 876 25/01/18, ha infatti affermato che il diritto riconosciuto dall’art.21 della Costituzione costituisce una causa di giustificazione che scrimina il comportamento del soggetto cui le dichiarazioni lesive sono attribuite, in quanto costituisca corretto esercizio della manifestazione del pensiero. Tale libertà, garantita anche dall’art.10 CEDU, include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee su temi di interesse pubblico, e dunque soprattutto sui modi di esercizio del potere senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l’evocazione per il tramite dell’art.51 c.p., e non vi è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell’esercizio di altre libertà. Inoltre è stato chiarito il limite del diritto alla cronaca: la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorchè essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta. Ne consegue che eventuali inesattezze marginali o secondarie possono considerarsi irrilevanti, ai fini dell’altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarsi rilievo e privi di valore informativo. Al fine di attribuire efficacia esimente all’esercizio del diritto alla cronaca, la verità della notizia e la fondatezza dell’opinione debbono essere valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate.
Importante in materia è la sentenza Cassazione 23469 del 18/11/2016. In questo provvedimento la Suprema Corte pone dei limiti per l’azione giudiziaria, con riferimento al rispetto del diritto all’informazione. La tutela costituzionale, affermano gli ermellini, è applicabile al quotidiano o al periodico pubblicato con mezzo telematico, qualora possieda i tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie, il giornale non può essere oggetto di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca la diffusione, ferma restando l’eventuale tutela prevista in tema di protezione dei dati personali.

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