Pubblichiamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2334 (11/05/2015) che vede protagonisti Telenorba e il Ministero dello Sviluppo economico sul tema del diritto d’uso delle frequenze in Calabria. Il TAR del Lazio, con la sentenza oggi appellata (I, n. 8504/2014) ha dichiarato il ricorso inammissibile, per decorrenza del termine (annuale, a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento – nella specie, quello generale di trenta giorni) di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.
Nella specie, la decorrenza del termine è riferita al periodo 9 marzo 2013 – 9 marzo 2014, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 24 aprile 2014. Nell’appello, Telenorba sottolinea la tempestività dell’azione, in base all’applicabilità al termine in questione del periodo di sospensione feriale previsto dall’art. 1 della legge 742/1969 (avendo detto termine natura processuale – cfr. Cons. Stato, IV, n. 4556/2014 e n. 499/2014; V, n. 2267/2012; C.G.A., n. 404/2013). Ribadisce poi che l’obbligo di provvedere sulla propria istanza discende, oltre che dall’art. 2 della legge 241/1990, dalla determina in data 24 settembre 2013 (“Criteri per l’assegnazione delle frequenze residue e disponibili”), nella quale tra i criteri da utilizzare si fa riferimento (art. 3, n. 8) al “recupero dell’operatore di rete non utilmente collocato in graduatoria regionale”, categoria in cui, relativamente alla Calabria, rientrerebbe.
Facendo seguito alla nostra circolare n. 25/2024 segnaliamo che con Decreto del Capo del Dipartimento…
Fumata bianca ad Askanews: l’assemblea dei giornalisti dà il via libera alla proposta di prepensionamenti.…
Facendo seguito alla nostra circolare n. 25/2024 segnaliamo che con Decreto del Capo del Dipartimento…
Le cose cambiano, tutto scorre direbbe Eraclito. Sono passati meno di cinque anni dal 2020,…
Le associazioni degli editori europee sono pronte a ingaggiare battaglia contro Google. Per il caso…
Google “spegne” la stampa europea. C’è un test, che fa da preludio a una precisa…