Pubblichiamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2334 (11/05/2015) che vede protagonisti Telenorba e il Ministero dello Sviluppo economico sul tema del diritto d’uso delle frequenze in Calabria. Il TAR del Lazio, con la sentenza oggi appellata (I, n. 8504/2014) ha dichiarato il ricorso inammissibile, per decorrenza del termine (annuale, a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento – nella specie, quello generale di trenta giorni) di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.
Nella specie, la decorrenza del termine è riferita al periodo 9 marzo 2013 – 9 marzo 2014, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 24 aprile 2014. Nell’appello, Telenorba sottolinea la tempestività dell’azione, in base all’applicabilità al termine in questione del periodo di sospensione feriale previsto dall’art. 1 della legge 742/1969 (avendo detto termine natura processuale – cfr. Cons. Stato, IV, n. 4556/2014 e n. 499/2014; V, n. 2267/2012; C.G.A., n. 404/2013). Ribadisce poi che l’obbligo di provvedere sulla propria istanza discende, oltre che dall’art. 2 della legge 241/1990, dalla determina in data 24 settembre 2013 (“Criteri per l’assegnazione delle frequenze residue e disponibili”), nella quale tra i criteri da utilizzare si fa riferimento (art. 3, n. 8) al “recupero dell’operatore di rete non utilmente collocato in graduatoria regionale”, categoria in cui, relativamente alla Calabria, rientrerebbe.
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