DIRETTIVA UE: DA 50 A 70 ANNI PROTEZIONE COMPOSIZIONI MUSICALI

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Con la legge comunitaria 2012, in discussione alla Camera, l’Italia dovrà recepire, tra le altre, la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.
La direttiva 2011/77/UE estende da 50 a 70 anni la durata della protezione delle composizioni musicali con testo, a partire dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra l’autore del testo o il compositore. Conseguentemente è estesa a 70 anni la tutela dei diritti connessi all’esecuzione del fonogramma, vale a dire i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori dello stessa, a partire dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.
La direttiva prevede anche la facoltà, da parte dell’artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest’ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (cosiddetta clausola «use it or lose it»). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell’artista, interprete o esecutore può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi e se quest’ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell’esecuzione dell’opera musicale.
Se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali.
La direttiva prevede inoltre nuove norme riguardanti il diritto irrinunciabile di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere all’artista, interprete o esecutore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico.
L’Italia, come tutti gli altri Stati membri, avrà tempo fino al 1° novembre 2013 per recepire le nuove disposizioni.

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