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Il 13 maggio u.s. il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato sul proprio sito le risposte a quattro quesiti inviati da editori e associazioni di editori.
I quesiti e le relative risposte vengono proposto a margine. In allegato, invece, tutte le risposte finora pubblicate dal Dipartimento in relazione ai contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Entrando nel merito dei singoli quesiti, tutti inerenti l’edizione telematica, l’interpretazione del Dipartimento sembra molto rigorosa nel definire i costi ammissibili relativi ai contenuti acquistati per alimentare le pagine web. Sotto il profilo dei costi ammissibili, infatti, la lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, prevede tra i costi ammissibili quelli legati alla gestione e all’alimentazione delle pagine web. Il primo quesito era, quindi, rivolto a conoscere se, e a quali condizioni, erano ritenute ammissibili le spese sostenute per acquistare contenuti, anche in regime di esclusiva, da società terze o giornalisti non legati da un rapporto di lavoro dipendente con la società editrice. Il Dipartimento con un’interpretazione molto rigorosa ha ritenuto che questi costi non rientrano nel conteggio del contributo, in quanto i costi per la produzione informativa sono quelli afferenti a personale dipendente, utilizzando il termine dello stesso Dipartimento, incardinato nell’impresa editrice. Tra l’altro quest’interpretazione molto restrittiva viene estesa anche a figure tecniche, quali i web master. In altri termini, l’alimentazione delle pagine web deve ritenersi circoscritta solo alla parte tecnico informatica strumentale all’attività di edizione e in nessuna maniera è riferibile alla produzione di contenuti, né alla gestione degli stessi. In questa prospettiva è evidente che vanno esclusi anche i costi connessi a figure professionali quali i social media manager laddove non assunti con contratto a tempo indeterminato dall’impresa editrice.
Non rileva, invece, ai fini dell’ammissibilità del costo la forma giuridica dei fornitori di servizi ammissibili.
Sempre con un’interpretazione restrittiva il Dipartimento ha, inoltre, ritenuto che i contenuti non prodotti dal personale dipendente dell’impresa editrice non soddisfino il requisito del contenuto autoprodotto previsto dal comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Infatti, ad avviso del Dipartimento i contenuti autoprodotti sono solo quelli sviluppati dal personale dipendente dell’impresa editrice. Questo anche nell’ipotesi in cui il soggetto terzo abbia un rapporto di esclusiva con l’impresa editrice ma non regolato da un rapporto di lavoro dipendente.
Inoltre, tornando ai costi ammissibili, questa volta in maniera meno restrittiva, il Dipartimento ha ritenuto che a proprio avviso tutti i costi connessi alla distribuzione dei contenuti su altre piattaforme rispetto al sito della testata (ad esempio i social network) debbano considerarsi ammissibili.
QUESITO: L’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2017, fa riferimento al sito web, alla lettera e), e alle pagine web, alla lettera f). Oggi le pagine dell’edizione digitale di una testata giornalistica sono distribuite anche su ulteriori piattaforme (facebook, instagram, twitter, telegram…). Si chiede, pertanto, se i costi necessari a garantire la gestione e l’alimentazione dei contenuti informativi anche su altri canali distributivi rientrano tra quelli ammissibili.
RISPOSTA: L’utilizzo di piattaforme, comunemente rientranti nella definizione dei “social network”, rappresenta oggi un canale attraverso cui vengono diffusi contenuti informativi, anche con finalità di incentivo alla vendita delle copie della rivista. Tali canali integrano i siti web collegati alle testate e creano sistemi di interazione con gli utenti, attraverso l’inserimento di commenti e scambi di opinione. Pertanto, tenuto conto dell’ampia e rapida evoluzione delle tecnologie di diffusione e accessibilità di notizie sulle diverse piattaforme social – di cui le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2017 non potevano tener conto compiutamente – ma dalle quali non si può oggi prescindere – si ritiene che anche i costi sostenuti dalle imprese per l’inserimento e l’alimentazione dei contenuti informativi su tali piattaforme rientrino nei costi di gestione corrente della testata digitale ammissibili al rimborso.
QUESITO: Cosa si intende per gestione e alimentazione delle pagine web? La sola funzione tecnico/informatica o invece anche la gestione e alimentazione giornalistica, quindi l’immissione di contenuti nelle pagine web? Il riferimento all’alimentazione delle pagine web sembra ricomprendere anche i costi sostenuti dalle imprese per la produzione di contenuti informativi e non solo per il supporto tecnico informatico. Si chiede un chiarimento al riguardo.
RISPOSTA: Per gestione e alimentazione delle pagine web è da intendersi l’attività tecnico – informatica necessaria per l’organizzazione e gestione delle pagine web o per l’immissione di dati e contenuti già prodotti (articoli, spazi pubblicitari, etc.). I costi sostenuti per la produzione dei contenuti informativi rientrano nella categoria “costo per il personale dipendente” di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 70 e sono, dunque, rimborsati a tale titolo, essendo il prodotto dell’attività lavorativa delle figure professionali (giornalisti, poligrafici, web master, etc.) incardinate nell’impresa editrice.
QUESITO: In relazione ai costi sostenuti per la gestione e per l’alimentazione delle pagine web, esistono prescrizioni o vincoli circa la forma giuridica del fornitore? In altri termini può trattarsi anche di collaboratori esterni o professionisti o, invece, i fornitori devono essere organizzati sotto forma di società o ditte individuali?
RISPOSTA: Non vi sono vincoli specifici in ordine alla configurazione giuridica dei fornitori dei servizi in questione.
QUESITO: La produzione di contenuti informativi commissionata a soggetti esterni alla società editrice, persone fisiche o giuridiche, ma in esclusiva per la società editrice, possono essere ricompresi tra il materiale autoprodotto ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?
RISPOSTA: Per materiale autoprodotto si intende il risultato dell’attività editoriale svolta dalla struttura organizzativa interna all’impresa editrice, in termini di creazione, elaborazione critica, commento delle notizie dirette all’utente. Pertanto la produzione di contenuti informativi da parte di soggetti esterni all’impresa editrice, seppur in regime di esclusiva, non soddisfa tale requisito. Anche per questo, i service editoriali, ammessi nella precedente normativa entro certi limiti, non sono più ricompresi tra i costi rimborsabili.
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