Pubblichiamo e riportiamo dal sito (http://www.digital-sat.it/ds-news.php?id=34176) una lettera inviata da Marco Crispino, ammistratore unico di Conto Tv Srl all’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
ATTO DI INTIMAZIONE, SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA
PREMESSO CHE
il 2 ottobre 2008 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su denuncia di Conto TV s.r.l., avviava un’istruttoria – ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 – nei confronti di Sky Italia s.r.l. per accertare se determinate condotte da essa adottate nella fornitura dei servizi (Wholesale) di accesso alla propria piattaforma tecnica satellitare integrassero una violazione dell’art. 82 del Trattato CE (ora art. 102 TFUE);
secondo quanto rilevato nella decisione, dai fatti segnalati sembrava emergere, da un lato, il carattere discriminatorio delle condizioni economiche praticate da Sky a Conto Tv per i servizi di accesso alla propria piattaforma, ed in particolare della contribuzione ai costi comuni, rispetto alle condizioni dalla stessa società riservate alle proprie divisioni interne; dall’altro, la concreta possibilità che Sky avesse reso possibile all’emittente Rete Tele Brescia di accedere di fatto alla piattaforma satellitare, al fine di trasmettere eventi calcistici in pay per view, a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle richieste a Conto Tv;
l’Autorità osservava come la discriminazione posta in essere da Sky fosse in grado di ridurre la capacità di Conto TV di formulare offerte competitive per l’acquisizione di contenuti di particolare rilievo strategico e commerciale, con un effetto di preclusione anticoncorrenziale nel mercato a valle della paytv;
pertanto, rilevata la possibile incidenza dei comportamenti di Sky sui mercati nazionali e, quindi, l’idoneità degli stessi a pregiudicare il commercio tra Stati membri, l’Autorità concludeva nel senso che tali condotte potessero integrare una violazione dell’art. 82 del Trattato CE (oggi art. 102 TFUE) e decideva di aprire l’istruttoria;
PREMESSO ANCORA CHE:
22 gennaio 2010 nel corso del procedimento, Sky presentava, ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 287/1990, impegni definitivi, che venivano pubblicati sul sito internet dell’Autorità ed integrati, su richiesta di quest’ultima, in data 30 marzo 2010;
con delibera adottata il 7 luglio 2010 (prot. n. 21316) l’AGCM, ritenuto che “gli impegni presentati da Sky in data 22 gennaio 2010, così come integrati in data 30 marzo 2010, risultano idonei a far venire meno, nei termini sopra indicati, i profili anticoncorrenziali oggetto deH’istruttoria”, determinava di “a) rendere obbligatori per la società Sky Italia s.r.l. gli impegni presentati, ai sensi dell’art. 14 ter c. 1 della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante; b) di chiudere il procedimento nei confronti della società Sky Italia s.r.l., senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 14 ter c. 1 della legge n. 287/90″;
avverso tale provvedimento, in data 5/11/2010, Conto TV s.r.l. proponeva ricorso al Tar Lazio, deducendo, tra gli altri motivi, l’inidoneità degli impegni presentati da Sky a ripristinare la concorrenza violata per il passato e ad incidere sui rapporti negoziali in essere
il Tar Lazio, con sentenza n. 3964/2011, accoglieva il ricorso ed annullava la decisione impugnata, statuendo che sotto un profilo sostanziale, il Collegio ravvisa nfondata ed assorbente la censura con cui la ricorrente ha sostenuto che gli impegni non potrebbero essere presentati ed accettati a fronte di condotte che hanno consumato i loro effetti a meno che, rispetto ad esse, non siano in grado di rimuovere questi ultimi con efficacia retroattiva.
in conseguenza della ritenuta fondatezza di parte dei motivi dedotti da Conto TV s.r.l.; il Tar Lazio dettava lo specifico obbligo conformativo prevedendo che !’Autorità, pertanto, nell’esecuzione della presente sentenza è tenuta a riprendere il procedimento, nel pieno esercizio del potere ad essa attribuito dalla legge, dal momento in cui lo stesso è stato illegittimamente interrotto”;
PREMESSO ULTERIORMENTE CHE
con atto di appello notificato il 21 settembre 2011, l’AGCM chiedeva la riforma in parte qua della sentenza del Tar Lazio;
con autonomo atto di appello 23 settembre 2011 avverso la medesima sentenza proponeva appello Sky Italia s.r.l., domandando la sospensione in via cautelare dell’efficacia della decisione gravata;
in entrambi i giudizi pendenti presso la VI Sezione del Consiglio di Stato, si costituiva Conto TV s.r.l., proponendo appello incidentale rispetto ai capi della sentenza di primo grado che avevano rigettato alcuni motivi di ricorso e dichiarato assorbiti altri;
nella camera di consiglio del 25 ottobre 2011 Sky Italia rinunciava all’ istanza di sospensione;
CONSIDERATO CHE
posto che l’Agcm non ha richiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata, mentre Sky Italia ha rinunciato alla propria istanza cautelare, la sentenza del Tar Lazio n. 3964/2011 deve essere eseguita dalla parte soccombente;
in particolare, in applicazione delle statuizioni dettate dal Tar, l’AGCM è tenuta a riprendere il procedimento volto all’accertamento della violazione, da parte di Sky Italia s.r.l., dell’art. 82 del Trattato CE (oggi art. 102 TFUE) dal momento in cui lo stesso è stato illegittimamente interrotto;
Conto TV s.r.l. ha interesse al proseguimento dell’istruttoria ed all’ auspicato accertamento del carattere anticoncorrenziale delle condotte tenute da Sky, come espressamente sancito nella citata pronuncia, secondo cui atteso che l’eventuale accoglimento del ricorso imporrebbe all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di proseguire l’istruttoria avviata ex art. 14 I. 287/1990 ed essendo il procedimento in materia di abuso di posizione dominante finalizzato in primo luogo all’accertamento deH’infrazione, non può certo escludersi l’interesse della ricorrente a che, in esito alla conclusione del procedimento, la condotta tenuta da Sky Italia S.r.l. sia considerata illecita, e ciò almeno in considerazione dell’ eventuale valenza probatoria che tale accertamento, compiuto daH’Autorità istituzionalmente competente, potrebbe avere in un contenzioso civile di risarcimento dei danni.
i comportamenti discriminatori posti in essere da Sky Italia – per il dettaglio dei quali si rinvia alle note presentate all’Autorità il 26 maggio 2008 ed ai documenti allegati – hanno effettivamente prodotto rilevanti danni economici in capo a Conto TV s.r.l., determinando l’irreversibile riduzione della capacità di quest’ultima di formulare offerte competitive per l’acquisizione di contenuti di particolare rilievo strategico e commerciale;
l’omessa conclusione del procedimento volto ad accertare l’abuso di posizione dominante implica la mancata adozione di misure idonee a porre fine alle condotte anticoncorrenziali in questione, con la conseguenza del prodursi di nuovi ed ulteriori danni in capo a Conto TV;
– la persistente inottemperanza alla pronuncia del Tar impedisce a Conto TV di promuovere tutte le iniziative finalizzate ad ottenere il ristoro dei pregiudizi già subiti e di quelli sopravvenuti alla delibera dell’Autorità;
la condotta omissiva dell’AGCM viola gli artt. 12 e ss. della L. n. 287/1990 e l’art. 102 TFUE nonché le disposizioni della L. n. 241/1990, ed in particolar modo il suo art. 2, ai sensi del quale ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
tutto ciò premesso e considerato Conto Tv
INTIMA E DIFFIDA
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in persona del Presidente pt a dare immediata esecuzione alle prescrizioni contenute nella sentenza del Tar Lazio n. 3964/2011, riprendendo il procedimento, avviato in data 2 ottobre 2008 volto all’accertamento della violazione dell’art. 82 TCE da parte di Sky Italia s.r.l., dal momento in cui lo stesso è stato interrotto, riservandosi in difetto di adire le competenti sedi giurisdizionali per la tutela dei suoi interessi illegittimamente lesi
SIGNIFICA ALTRESÌ’
che la presente vale espressamente ad interrompere la prescrizione, ai sensi degli artt. 1219 comma 1 cc e 2943 comma 4 cc nei confronti di SKY Italia srl, con sede legale in Milano, Via Monte Penice n. 7, in persona del legale rappresentante pt con riferimento a tutti i danni provocati dalle sue condotte anticoncorrenziali che verranno accertate nel corso del procedimento da parte di Agcm.
Marco Crispino
Amm. Unico Conto Tv S.r.l.
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