Oltre alla soppressione dell’articolo sul diritto d’oblio, un’altra modifica – come anticipato le scorse settimane da Public Policy – potrebbe riguardare l’estensione della nuova disciplina sulla diffamazione a tutti i prodotti realizzati su supporto cartaceo, compresi i libri, e su sopporto informatico, dunque anche e-book e blog. Un emendamento Pd – a prima firma David Ermini, responsabile Giustizia del Partito democratico – agisce infatti sulla parte della proposta che sostituisce la pena detentiva per i giornalisti con la sola pena pecuniaria. La proposta del Pd – firmata anche dal deputato Franco Vazio – non fa altro che sostituire il riferimento alle testate giornalistiche online registrate ai sensi dell’articolo 5 legge 8 febbraio 1948, n. 47 con il riferimento ai prodotti editoriali di cui all’articolo 1 della legge n.62 del 7 marzo 2001. La legge, nata per evitare il carcere ai giornalisti, sostituito con un’ammenda fino a 50 mila euro, si è infatti via via arricchita di articoli e commi che rischiano di indurre al conformismo e all’autocensura gli stessi giornalisti nel timore di rappresaglie legali. La legge non prevede soltanto pesantissime sanzioni pecuniarie per le testate registrate, online, cartacee o radiotelevisive, ma anche un assoluto diritto di rettifica da parte del presunto diffamato, che potrà così chiedere una smentita integrale e senza possibilità di replica del giornalista o del direttore responsabile, anche a correzione di un refuso insignificante. Un emendamento a firma Ermini potrebbe eliminare, dall’articolo dedicato alle querele temerarie, l’esplicito riferimento alla “temerarietà delle querele” riportando la formulazione del testo alla versione licenziata da Montecitorio in prima lettura, stabilendo quindi limiti ben precisi (da mille a 10mila euro) al risarcimento in favore delle persone ingiustamente querelata, invece di una generica “somma determinata in via equitativa”. Ancora un emendamento Pd mira poi a includere, tra i casi di diffamazione perpetrati in malafede o con colpa grave, anche quelli commessi dalle testate giornalistiche online, e a far si che il risarcimento imposto dal giudice a favore della persona offesa sia “non superiore alla metà dell’oggetto della domanda risarcitoria” anziché – di nuovo – lasciare discrezionalità al magistrato. Una modifica potrebbe riguardare anche la competenza del giudice: “Per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, nonché a mezzo testate giornalistiche online e radiotelevisive, è competente il giudice del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale”, si legge in un altro emendamento Ermini. Se questo non fosse noto “la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato” o, se nemmeno così fosse possibile, “al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del Pubblico ministero che ha provveduto per primo” all’iscrizione del reato. Fonte parz ( Public policy)
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