La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47 del 1948, si aggiunge e non si sostituisce al risarcimento del danno causato dall’illecito diffamatorio. E’ la massima stabilita dalla Corte di Cassazione a seguito di un provvedimento avente ad oggetto la diffamazione a mezzo stampa. Ad aver interpellato la Suprema Corte è stata la Società Europea Edizioni S.p.a., condannata dalla Corte d’Appello ad un risarcimento pari a 50.000 euro, notevolmente incrementato rispetto a quello previsto dalla sentenza di primo grado. La Cassazione, come detto, ha giudicato fondato il motivo presentato dall’attore, che aveva lamentato ragioni insufficienti e contraddittorie alla base della decisione del giudice di secondo grado. La sanzione, infatti, non può essere comminata alla società editrice e può esserlo al direttore responsabile purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione. La sentenza impugnata è, dunque, errata nel punto in cui, procedendo alla liquidazione del danno, ha stabilito un importo risarcitorio comprensivo (come s’è visto sopra) della riparazione di cui all’art. 12 della menzionata legge, pur rivolgendo la condanna contro la società editrice. Link alla sentenza:
http://circolari.editoria.tv/sentenze/cassazione-civile-iii-sezione-29-luglio-2015-n-16054/