DIFFAMAZIONE, C’È POCO DA CAMBIARE

0
647

Oggi la commissione giustizia del Senato dovrebbe licenziare la riforma della diffamazione a mezzo stampa. Il Parlamento sta tuttavia affrontando tale riforma in modo pessimo e la legge, che sembrava destinata ad eliminare giustamente il carcere per i giornalisti, rischia di diventare, in realtà, un oggetto imbarazzante.
L’obiettivo perseguito, la cancellazione della pena detentiva, è del tutto condivisibile. E, si badi, non si tratta di un’innovazione utile soltanto per Sallusti, bensì di una novità che riflette i più moderni orientamenti in materia di sanzione penale, favorevoli, tutti, a utilizzare il carcere soltanto nei confronti dei reati più gravi ed a sostituirlo, negli altri casi, con sanzioni alternative pecuniarie o interdittive.
Il nuovo testo presentato al Senato, e i successivi emendamenti depositati, rischiano tuttavia di turbare l’esercizio della professione giornalistica e di incidere, di conseguenza, sulla libertà di stampa. Prevista l’eliminazione della prigione, per mantenere comunque salda l’efficacia preventiva della norma, s’ipotizza di elevare il livello delle pene pecuniarie e di prevedere, in caso di recidiva, anche sanzioni interdittive. In linea di principio nulla da obiettare. Il problema è definire comunque entro confini ragionevoli il livello del carico pecuniario e non pecuniario minacciato e l’ambito delle persone alle quali le sanzioni si applicano: se la sanzione diventa troppo elevata, e se si coinvolge nella condanna in modo diretto la proprietà del giornale, si rischia infatti di incidere sulla libertà del giornalista (non a caso la Corte di Strasburgo ha, di recente, giudicato che pene eccessive costituiscono una lesione della libertà d’informazione sancita dai trattati europei).
Qual è tuttavia, esattamente, il livello sanzionatorio che s’ipotizza nel progetto? Leggendo i diversi emendamenti, emerge che in caso di diffamazione per fatto determinato si prevede addirittura la multa da 5.000 a 100.000 euro, che può essere raddoppiata se il colpevole è recidivo; a questa multa si affianca la possibilità d’infliggere una elevata riparazione pecuniaria a favore delle vittime e di condannare ulteriormente il diffamatore al risarcimento dei danni. Chi pagherà, tuttavia, tutte queste somme di denaro: il giornalista, ovvero l’editore, che fino ad ora si è accollato (quantomeno nelle grandi testate) l’onere delle spese legali e dei risarcimenti? E se l’editore, a fronte delle nuove somme inevitabilmente ingombranti, dovesse rifiutarsi di farlo?
Non solo. Da taluni emendamenti affiora un evidente spirito di punizione nei confronti del mondo della informazione. Si è ipotizzato ad esempio di cancellare la copertura finanziaria normalmente offerta al giornalista dalla testata, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali in forza delle quali la proprietà s’impegna, normalmente, a fare fronte alle spese legali. Si è ipotizzato, per altro verso, di coinvolgere direttamente la proprietà nel processo penale come responsabile in solido delle conseguenze civili dell’eventuale condanna. E se, in conseguenza, i giornalisti, intimoriti, smettessero di essere incisivi nelle loro inchieste o nei loro servizi? E se, all’opposto, le proprietà, preoccupate dal rischio di dovere pagare eccessivo denaro, facessero pesare in redazione tale rischio per ammorbidire direttore e giornalisti? Non risulterebbe, in questo modo, alterato il delicato equilibrio che ha garantito, fino ad oggi, la libertà del giornalista e dell’informazione? E se, ancora, questo carico complessivamente pesante costringesse le testate più piccole e povere a chiudere?
Fortunatamente la situazione sembra ancora fluida. Qualche promotore del progetto, di fronte alle critiche, pare essersi sfilato. E’ possibile che già oggi, addirittura, la commissione parlamentare approvi un testo innovativo rispetto a quello prospettato. Nell’attesa delle auspicate novità, mi permetto comunque di sviluppare alcune considerazioni sulle linee di una possibile riforma ragionevole.
A mio avviso, in materia di diffamazione a mezzo stampa, c’è poco da cambiare. Partiamo dalla valutazione di ciò che accade oggi nelle aule giudiziarie penali quando si discute di diffamatori e diffamati. Se il giudice ritiene provata la commissione del reato, nella stragrande maggioranza dei casi (pressoché sempre) condanna alla multa prevista in alternativa alla reclusione, e, se c’è costituzione di parte civile, al risarcimento dei danni subiti dalla vittima. Soltanto in via del tutto eccezionale (quasi una stravaganza) qualche giudice fa, invece, ricorso alla pena detentiva. E nessuno ritiene che, stando così le cose sul terreno della prassi giudiziaria, vi sia scarsa tutela delle vittime del reato o insufficiente punizione dei colpevoli.
Ma allora perché non limitarsi a formalizzare, sul terreno della legge, questa normativa consolidata nella prassi: abrogare quindi formalmente il carcere e confermare, nel resto, le sanzioni oggi concretamente applicate nei confronti degli autori della diffamazione e a ristoro delle persone offese? Tutt’al più, per rendere più incisiva la riparazione dell’onore senza innescare meccanismi pericolosi per la libertà di stampa, si potrebbe pensare d’introdurre una disciplina più stringente delle rettifiche (pubblicazione immediata, uguale spazio, uguale collocazione), di utilizzare, ma in modo molto attento, lo strumento della sanzione disciplinare, di prevedere circuiti privilegiati per i processi per diffamazione in modo da assicurare alla vittima la soddisfazione per la condanna del suo diffamatore quando di tale condanna ancora gli importa qualcosa.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome