Conflitti sussistenti tra l’esercizio del diritto alla cronaca e la diffamazione a mezzo stampa sono di competenza del giudice di merito, se quest’ultimo non ignora i consolidati orientamenti in materia della Corte di Cassazione . E’ con tale chiosa finale che la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da Mediaset contro un quotidiano edito da Rcs per la pubblicazione di due articoli potenzialmente diffamanti . I due articoli riguardano l’individuazione di “fondi neri” nell’ambito di un’inchiesta relativa all’acquisto di diritti televisivi da parte della società. I giudici di primo e secondo grado hanno rigettato le doglianze del Biscione, che si è pertanto rivolto alla Suprema Corte. La Corte d’Appello ha affermato che il richiamo alla società era “funzionale alla chiarezza ed immediatezza della comunicazione giornalistica e coerente con l’oggettività economica dei fatti ipotizzati”. Per Mediaset, però, il titolo degli articoli ha “una portata lesiva senz’altro autonoma rispetto alle affermazioni riportate nel testo”. Il titolo avrebbe un carattere autonomamente diffamante, non in linea con il contenuto degli articoli. Non la pensa così la Cassazione, che ha reputato infondati i motivi proposti dalla parte ricorrente. L’indicazione di Mediaset nel titolo è finalizzata ad “esigenze di chiarezza e immediatezza della comunicazione giornalistica”, senza che ciò comporti l’attribuzione di una qualsiasi responsabilità alla società. Per approfondire, ecco il link alla sentenza, risalente al 16/04/2015:
http://circolari.editoria.tv/sentenze/cassazione-civile-sez-iii-del-16042015-n-7698/