L’art. 295 del D.P.R. n. 207/2010, prevedendo che le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, richiama l’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici il quale, al comma 6 lettera b) statuisce che “le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (Codice dell’Amministrazione Digitale), senza richiamare ulteriori prescrizione o formalità.
Anche l’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) rimanda espressamente al CAD prevedendo che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se eseguite ai sensi dell’art. 65. Il comma 3, invece, prescrive un ulteriore adempimento, ossia l’allegazione della copia del documento di identità per le dichiarazione sostitutive di atto di notorietà.
L’ art. 65, al comma 1 del CAD, nell’indicare le modalità di valida presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, prevede alla lettera a) la sottoscrizione “mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato”, ricomprendendovi a tutti gli effetti anche le dichiarazioni di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.
Secondo il Consiglio di Stato quindi, dal combinato disposto dell’art. 65 comma 1 lett. a) del CAD e dell’art. 77 comma 6 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici si può giungere alla sola conclusione che “l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 83 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante”. Questo in quanto la norma primaria di riferimento non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validità alla condizione che l’apposizione della firma digitale, come invece succede per la firma autografa, sia accompagnata dall’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante.
Se si giungesse ad una conclusione differente, continua il Consiglio di Stato, si priverebbe “di utilità pratica la previsione di legge che riconosce all’apposizione della firma digitale un particolare grado di certezza ed attendibilità”.
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