Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 30 maggio 2011, n. 303

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Informativa economica di sistema

L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177, in particolare l’art. 1 comma 6, lett. a) n. 5, lett. c) n. 7 e n. 9 e l’art. 1 commi 29 e 30;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, come più volte modificato, in particolare gli articoli 40- bis, 47 e 48;
VISTA la propria delibera n. 666/08/CONS recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” che razionalizza e aggiorna il precedente quadro regolamentare in tema di tenuta e gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione;
VISTA la propria delibera n. 608/10/CONS recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS” che adegua la delibera n. 666/08/CONS e l’allegata modulistica all’ampliamento dell’ambito soggettivo dell’obbligo di iscrizione al Registro, facente seguito alla novella introdotta dal già citato decreto legislativo n. 44 del marzo 2010;
VISTA la delibera n. 116/10/CONS recante “Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all’Informativa economica di sistema”, che ha operato una complessiva razionalizzazione del precedente sistema attuativo per la gestione e l’invio dell’Informativa Economica di Sistema;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 della delibera n. 116/10/CONS, i soggetti obbligati comunicano, con cadenza annuale, all’Autorità i dati relativi all’Informativa Economica di Sistema pertinenti all’esercizio finanziario dell’anno precedente;
CONSIDERATO che le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi saranno oggetto di rilevazione mediante modulistica separata da quella disciplinata nella presente sede;
CONSIDERATA la necessità di adeguare i modelli dell’Informativa Economica di Sistema al fine di renderli conformi ai cambiamenti legislativi e regolamentari intervenuti;
RITENUTO che l’invio del modello da parte dei soggetti obbligati aventi ricavi totali, riferibili alle attività rilevate dall’Informativa Economica di Sistema, pari a zero euro, pur rappresentando un onere per i regolati di dimensioni minori, non produce un’effettiva utilità ai fini della Informativa Economica di Sistema. Infatti, i soggetti in questione, non generando proventi, non producono alcuna risorsa economica imputabile alle attività del settore delle comunicazioni;
RITENUTO, altresì, necessario riservarsi la possibilità di procedere ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche degli obblighi informativi posti in capo alle imprese, qualora intervenissero mutamenti del quadro normativo e di mercato;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA
ARTICOLO N.1
Obbligo della Informativa Economica di Sistema

1. Gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l’editoria elettronica, così come definiti nell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, art. 2, comma 1, – recante il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione -, modificato dalla delibera n. 608/10/CONS, sono obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema.
2. Sono esentati dall’obbligo dell’invio della Informativa Economica di Sistema i soggetti obbligati di cui al comma 1 aventi, nell’anno di riferimento, ricavi totali pertinenti alle attività di cui al comma precedente pari a zero euro. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
3. E’ fatta salva la facoltà dell’Autorità di effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei presupposti per l’esenzione di cui al precedente comma.
4. L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni, integrazioni o qualsiasi documento ritenuto necessario in relazione a specifiche esigenze di completezza dell’Informativa Economica di Sistema.

ARTICOLO N.2
Modelli

1. I soggetti obbligati all’invio della Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilare i modelli disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.
2. I modelli di cui al comma precedente potranno essere soggetti ad eventuali successivi aggiornamenti e modifiche, in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare.
3. I modelli di cui al presente articolo sono articolati in due serie: ridotta e base.
4. I soggetti i cui ricavi risultano minori di 1 milione di euro nei settori rilevati dalla Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilarla in conformità ai modelli della serie ridotta.
5. I soggetti i cui ricavi risultano superiori a 1 milione di euro nei settori rilevati dalla Informativa Economica di Sistema sono tenuti a compilarla in conformità ai modelli della serie base.
6. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio d’esercizio dell’anno precedente, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

ARTICOLO N.3
Modalità di trasmissione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli telematici di cui all’art. 2, resi disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it nella sezione “Informativa Economica di Sistema”.
2. Nella medesima sezione sono presenti le note esplicative dei modelli e i riferimenti alle informazioni utili alla corretta compilazione degli stessi.
3. I modelli telematici delle serie ridotta e base devono essere compilati ed inviati, a mezzo di casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata ies@cert.agcom.it.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non affluiscono al protocollo generale dell’Autorità, bensì al registro di protocollo dedicato alla Informativa Economica di Sistema e gestito, in via telematica, dalla casella di posta certificata ies@cert.agcom.it.

ARTICOLO N.4
Termine

1. Le comunicazioni di cui all’art. 3 dovranno essere inviate, con cadenza annuale, a partire dal 1° luglio entro il termine massimo del 30 settembre.

ARTICOLO N.5
Sanzioni

1. I soggetti che, ai fini dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, della presente delibera, comunicano dati non rispondenti al vero sono puniti ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. I soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte, all’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, sono puniti ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ARTICOLO N.6
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente delibera sostituisce integralmente la precedente delibera n. 116/10/CONS recante “Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all’Informativa Economica di Sistema”.
2. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità www.agcom.it ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente delibera è altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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