Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
Nella sua riunione del Consiglio del 26 novembre 2008;
Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante: «Disposizioni sulla stampa» e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;
Visti gli articoli 1, comma 6, lettera c), numeri 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e 19, comma 1, lettera b), del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, adottato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria» e successive modificazioni;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416», recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: «Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attivita’ radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.a. nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonche’ per le trasmissioni televisive in forma codificata»;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: «Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante: «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa’ dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006, recante: «Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile»;
Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell’assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorita’ e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali, nonche’ l’atto di approvazione dell’Accordo-quadro stesso;
Vista la propria delibera n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante: «Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni»;
Vista la propria delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante: «Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni»;
Vista la propria delibera n. 236/01/CONS recante: «Testo del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», successivamente modificata dalle delibere n. 403/01/CONS, n. 404/02/CONS, n. 25/02/CONS, n. 129/03/CONS, n. 130/03/CONS e n. 502/06/CONS;
Vista la propria delibera n. 129/02/CONS, recante: «Informativa economica di sistema»;
Vista la propria delibera n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003, recante: «Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali»;
Vista la propria delibera n. 646/06/CONS, recante: «Approvazione del regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprieta’ delle societa’ radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attivita’ di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni»;
Vista la propria delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante: «Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione»;
Vista la propria delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante: «Approvazione accordo quadro tra l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome»;
Considerata la necessita’ di una revisione complessiva del testo del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione in seguito ai rilevanti interventi del legislatore, succedutisi dall’istituzione del registro, che hanno provocato l’ampliamento della categoria dei soggetti tenuti all’iscrizione;
Considerata l’esigenza di semplificazione dell’attivita’ amministrativa da realizzare ponendo in essere modalita’ di trasmissione della documentazione e di gestione del registro in linea con la diffusione delle tecnologie di comunicazione finalizzate ad una maggiore efficacia e speditezza;
Considerata la necessita’ di disporre di uno strumento preciso di valutazione e classificazione degli impianti di diffusione presenti sul territorio italiano, caratterizzati da un proprio identificativo alfanumerico univoco che consenta di conoscerne con esattezza le caratteristiche tecniche anche per pianificare le operazioni di spegnimento progressivo degli impianti analogici, valutando gli effetti in termini di situazione interferenziale;
Considerate le esigenze di decentramento che troveranno prossimamente attuazione mediante il conferimento delle deleghe ai Co.Re.Com. per lo svolgimento dell’attivita’ istruttoria dei procedimenti di iscrizione nonche’ di quella relativa al rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione al registro degli operatori di comunicazione;
Udita la relazione dei commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, ai sensi dell’art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorita’;
Art. 1.
1. L’Autorita’ adotta il «Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione» che costituisce l’allegato A alla presente delibera.
2. Le disposizioni relative alle dichiarazioni obbligatorie dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione sono riportate nell’allegato B. Le disposizioni relative alla sezione speciale del registro afferenti alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono riportate nell’allegato C e nell’allegato TEC. La modulistica costituisce l’allegato D. Gli allegati A, B, C, TEC e D sono parte integrante ed essenziale della presente delibera..
3. Le delibere n. 236/01/CONS, n. 403/01/CONS, n. 404/02/CONS, n. 25/02/CONS, n. 130/03/CONS, n. 502/06/CONS e l’art. 2 della delibera n. 129/03/CONS sono abrogati.
4. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ ed e’ resa disponibile nel sito web dell’Autorita’: www.agcom.it
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «Autorità», l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) «Servizio», il Servizio Ispettivo e Registro dell’Autorità;
c) «Direttore», il Direttore del Servizio Ispettivo e Registro;
d) «Registro», il Registro degli operatori di comunicazione;
e) «Co.re.com.», i Comitati regionali per le comunicazioni;
1. Sono obbligati all’iscrizione al Registro:
a. gli operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti; [1]
b. i fornitori di contenuti: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; [2]
c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. «società dell’informazione» ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi; [3]
d. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
e. le imprese concessionarie di pubblicità:
1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi;
2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i);
f. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi:
1) i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;
g. le agenzie di stampa a carattere nazionale: i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con un rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana;
h. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste:
1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;
i. i soggetti esercenti l’editoria elettronica:
1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;
j. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.
[1] Vedi art. 2, lett. c) del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177;
[2] Vedi art. 2, lett. d) del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177;
[3] Vedi art. 2, lett. h) del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
1. Il Registro è tenuto presso il Servizio che provvede ad ogni conseguente adempimento amministrativo.
2. Ad ogni soggetto iscritto al Registro, in ragione del codice fiscale, è attribuito un univoco numero di posizione progressivo indipendentemente dal fatto che svolga più di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione nel Registro stesso.
3. La documentazione pervenuta al Servizio, a norma del presente regolamento, è archiviata secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti.
1. Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato che consente l’estrapolazione di documenti informatici, intesi come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti formati, o comunque trattati, inerenti ciascun soggetto presente nel Registro stesso.
2. Il sistema informativo automatizzato assicura la disponibilità, l’integrità e la sicurezza con riferimento all’accesso ai dati, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, in materia di amministrazione delle informazioni in modalità digitale, anche mediante l’interoperabilità con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e di altri enti.
1. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente regolamento presentano all’Autorità domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. Tale istanza, è redatta secondo il modello 1/ROC, ed è corredata dalle dichiarazioni inerenti l’attività esercitata.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente regolamento producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello2/ROC, contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, ciascuno in relazione alla propria natura giuridica presentano le dichiarazioni relative all’oggetto sociale, all’organo amministrativo, all’assetto societario, ed all’attività svolta in conformità a quanto previsto nell’allegato B al presente regolamento.
4. I soggetti di cui all’articolo 2, lett. e 1) ed f presentano altresì l’autocertificazione antimafia.
5. La domanda di iscrizione è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio delle attività. Nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l’iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.
6. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui all’articolo 2, lettere g), h) e i), l’iscrizione al Registro è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.
7. I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione nel Registro presentano un’unica domanda, redatta secondo il modello1/ROC, corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello2/ROC, nonché dalle dichiarazioni inerenti le attività esercitate.
8. Qualora successivamente all’iscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attività rilevante ai fini del presente regolamento, ne dà comunicazione con le modalità ed i termini di cui all’art. 10.
9. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 24 del presente regolamento.
1. Al fine di istruire la richiesta d’iscrizione, il Servizio verifica:
a. la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l’autenticità della sua sottoscrizione;
b. la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e l’autenticità della loro sottoscrizione;
c. l’esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Qualora in sede di istruttoria sia accertata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro, il Direttore del Servizio ne dà comunicazione all’interessato.
1. Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d’iscrizione si concludono nel termine di trenta giorni dalla data in cui la domanda perviene al Registro, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la medesima o la documentazione, con assegnazione di un ulteriore termine di trenta giorni.
2. Il provvedimento d’iscrizione, adottato dal Direttore, è inviato all’interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l’emanazione del provvedimento.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ultima linea, il responsabile del procedimento diffida il soggetto a presentare la domanda d’iscrizione e la documentazione complete dei dati e delle informazioni prescritti dal presente regolamento.
4. Si procede alla diffida di cui al comma 3 anche nei confronti del soggetto che, pur essendovi tenuto ai sensi dell’art. 2, non abbia presentato la domanda di iscrizione di cui all’art. 5.
5. Se entro il termine assegnato con la diffida prevista dai commi 3 e 4 il soggetto non presenta regolare domanda, completa delle dichiarazioni, dei dati e della documentazione richiesti ai sensi del presente regolamento, si procede all’acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti prescritti anche tramite il competente Nucleo della Guardia di finanza, ai fini della sua iscrizione d’ufficio. Al soggetto inottemperante si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma 30, e, ove del caso, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
1. I soggetti che controllano, ai sensi dell’art. 2359 c.c., al momento dell’iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello12.1/ROC ed il modello12.2/ROC, contenente l’indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l’acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.
2. I soci delle società per le quali è stato presentato l’elenco all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per l’esercizio concertato del voto o la gestione dell’impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello13/ROC.
2-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) n. 1 ed i) n. 1, ove la partecipazione di controllo delle societa’ cui sono intestate le azioni o quote della societa’ iscrivenda al Registro, sia intestata a societa’ fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei fiducianti, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC (1)
3. Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione e’ comunicata al registro mediante i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione (2).
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute nel caso di controllo dei soggetti che svolgono le seguenti attività:
– concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all’art. 2, lett. h 2) ed i 2);
– editori di testate periodiche di cui all’art. 2, lett. h 2), ed i 2).
5. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 24 del presente regolamento.
(1) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 16 aprile 2009, n. 195.
(2) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 2, della Deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 16 aprile 2009, n. 195.
1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli14.1/ROC e 14.2/ROC, di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:
a. della società iscritta al Registro. Se la società iscritta al Registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b);
b. delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta al Registro in misura superiore al 2% del capitale sociale.
2. Qualora la società iscritta al Registro sia quotata in borsa, essa dà comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del soggetto controllante.
3. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono date dall’acquirente, ovvero dal sottoscrittore, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti ed alle sottoscrizioni per effetto delle quali un singolo soggetto, ovvero più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente, vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società iscritta.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:
– concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all’art. 2, lett. h 2) ed i 2);
– editori di testate periodiche di cui all’art. 2, lett. h 2), ed i 2).
7. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 24.
1. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2 del presente regolamento comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al Registro.
2. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 1 deve essere inviata un’apposita dichiarazione, redatta secondo il modello15/ROC, recante il tipo di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni, inerenti le specifiche variazioni intervenute redatte sui modelli già utilizzati all’atto dell’iscrizione.
3. Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:
1. concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all’art. 2, lett. h 2) ed i 2);
2. editori di testate periodiche di cui all’art. 2, lett. h 2), ed i 2).
4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al Registro di cui all’articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
1. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2 del presente regolamento trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento dei medesimi in conformità a quanto indicato nell’allegato B.
2. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dell’assemblea, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.
1. Nei casi in cui siano venuti meno uno o piu’ requisiti per l’iscrizione al registro, i soggetti di cui all’art. 2 del presente regolamento trasmettono, entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che fa venire meno tali requisiti, domanda di cancellazione redatta secondo il modello 16/ROC.
2. Qualora sia rilevato il venire meno dei presupposti per l’iscrizione al registro ovvero il soggetto iscritto non effettui comunicazioni al registro da oltre 3 anni consecutivi, ne e’ data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato, il servizio effettua i relativi accertamenti, anche tramite il competente nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza, per le conseguenti determinazioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore del servizio, ovvero il dirigente dell’Ufficio registro degli operatori di comunicazione all’uopo delegato, dispone la cancellazione d’ufficio dal registro.
3. Nelle ipotesi in cui, dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, risulti la cancellazione del soggetto dal registro nazionale delle imprese a seguito di procedure concorsuali o per cessazione dell’attivita’, il Direttore, ovvero il Dirigente all’uopo delegato, dispone la cancellazione d’ufficio dal registro.
4. La cancellazione, sia su istanza di parte che d’ufficio, si formalizza con l’adozione di apposito provvedimento da annotare nel sistema informativo automatizzato del registro nonche’ nell’elenco pubblico degli operatori iscritti al registro di cui all’art. 19 del presente regolamento.
(1) Articolo così riformulato dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 4 settembre 2012, n. 393.
1. Le comunicazioni nei confronti del registro di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all’indirizzo www.roc.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
2. Gli adempimenti previsti all’allegato C alla presente delibera (“Sezione speciale del registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale”) sono effettuati esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all’indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
3. I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui alla presente delibera possono delegare detti adempimenti ad una persona fisica indicata attraverso i servizi esposti sui predetti siti.
4. Le certificazioni di cui all’art. 14 continuano ad essere rilasciate su supporto cartaceo fino all’introduzione di servizi di pagamento dell’imposta di bollo per via telematica.
(1) Articolo inizialmente modificato dall’articolo 2, comma 1, della Deliberazione dell’Autorita’ per le Garanzie nelle comunicazioni 16 aprile 2009, n. 195 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 2, della Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 4 settembre 2012, n. 393.
1. I certificati concernenti la regolare iscrizione al Registro sono rilasciati, al titolare o al legale rappresentante dell’impresa richiedente, sulla base del modello 17/ROC.
2. Le certificazioni di iscrizione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli organi della pubblica amministrazione ed i privati gestori di pubblici servizi possono, previa compilazione di un’apposita istanza, avere accesso diretto in consultazione ai dati del Registro o richiedere la stipula di un’apposita convenzione per l’accesso ai servizi web del Registro in cooperazione applicativa SPC.
3. L’attribuzione del numero di iscrizione nel Registro puo’ essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge. Tale dato e’ direttamente verificabile sul sito www.roc.agcom.it dove e’ pubblicato ai sensi dell’art. 19 del presente Regolamento.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 25 gennaio 2012, n. 44.
1. L’iscrizione nel Registro costituisce requisito per l’accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
1. Sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al Registro, il Servizio dispone propri controlli, a campione o sulla base di segnalazioni qualificate, anche mediante l’accesso ad altre banche dati e ricorrendo, ove necessario, alla collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente Regolamento, le situazioni di controllo e/o collegamento, ovvero altre fattispecie comunque accertate a seguito di attività di verifica diretta o delegata al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che risultano difformi dalle dichiarazioni rese, sono annotate d’ufficio nel Registro, previa diffida alle parti interessate.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 18 maggio 2011, n. 283.
1. L’Autorità, per il tramite del Servizio, richiede agli operatori iscritti al Registro informazioni di carattere socio-economico per finalità statistiche e di studio, anche attraverso appositi formulari inviati tramite posta elettronica.
1. La modulistica costituisce l’allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli dal n. 1/ROC al n. 23/ROC.
1. Le informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attivita’ e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dell’Autorita’.
2. Relativamente agli impianti dichiarati nella Sezione Speciale del Registro di cui al Titolo VI, sono pubblicate, sul sito web dell’Autorita’, le seguenti informazioni:
a) codice impianto;
b) ragione sociale del soggetto titolare;
c) nome convenzionale dell’impianto;
d) ubicazione (comune, provincia, latitudine, longitudine, altitudine);
e) canale di trasmissione;
f) denominazione del bouquet trasmesso;
g) potenza irradiata equivalente (ERP) massima in polarizzazione H e V;
h) diagrammi di irradiazione.
3. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti degli stessi.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 21 novembre 2012, n. 556.
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dell’Autorità.
2. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti di cui all’articolo 10.
1. I soggetti esercenti l’attivita’ di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande I-III/VHF, IV-V/UHF comunicano, attraverso i servizi telematici esposti all’indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it ed in conformita’ agli allegati C e TEC, l’entrata in esercizio, la cessione e/o l’acquisizione, la cessazione, nonche’ ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro sessanta giorni dal verificarsi della circostanza.
2. Ciascun impianto di diffusione e’ registrato nella sezione speciale attraverso l’attribuzione, da parte del sistema telematico, di un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto).
3. Ai fini dell’integrazione dei dati relativi agli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti nella banda 87,50-108,00 MHz e di radiodiffusione sonora digitale operanti nella banda 1452,00-1479,50 MHz, l’Autorita’ adotta apposita delibera concernente le modalita’ di comunicazione dei dati relativi a detti impianti.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 2, della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 21 novembre 2012, n. 556.
1. L’Autorità cura gli adempimenti di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, avvalendosi dei dati contenuti nel Registro dagli operatori. Le relative attestazioni sono rilasciate sulla base della consultazione della banca dati del Registro stesso.
2. L’Autorità pubblica annualmente, in apposita sezione del proprio sito internet resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni, gli assetti proprietari degli editori per i quali il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha richiesto lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1.
3. Ai fini degli adempimenti richiesti dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, si considera regolare l’iscrizione dell’operatore per il quale non risultino essere venuti meno i requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione e che abbia dato corso agli adempimenti previsti dal presente Regolamento. I soggetti che abbiano reso al Registro una comunicazione obbligatoria al di fuori dei termini previsti dal presente regolamento, possono ricevere attestazione di regolarità solo a conclusione di un apposito procedimento sanzionatorio nel quale si siano avvalsi della facoltà di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ovvero abbiano pagato la relativa sanzione.
4. L’Autorità, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, può avviare controlli a campione delle dichiarazioni rese al Registro da parte dei soggetti richiedenti i contributi secondo criteri concordati nell’ambito di un apposito protocollo di intesa con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria finalizzato anche alla condivisione delle informazioni sui soggetti richiedenti i contributi.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 3, della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 18 maggio 2011, n. 283.
1. E’ fatta salva la facoltà dell’Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del Registro, come previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite ai sensi dell’articolo 1, commi 29, 30, 31, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
1. L’istruttoria dei procedimenti di iscrizione di cui all’art. 6 del presente regolamento ed il rilascio delle certificazioni di cui all’art. 14 del presente regolamento possono essere delegate ai Co.re.com. che hanno stipulato apposita convenzione con l’Autorità.
2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, ciascun Co.re.com., nell’ambito della propria organizzazione interna, assicura il corretto svolgimento delle funzioni delegate.
3. Il conferimento della delega potrà avvenire anche in più fasi, previa conforme integrazione dell’Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall’Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, e conseguente modifica delle convenzioni stipulate da ciascun Comitato per l’esercizio delle funzioni delegate.
1. Sono abrogate le delibere n. 236/01/CONS, n. 403/01/CONS, n. 404/02/CONS, n. 25/02/CONS, n. 129/03/CONS, n. 130/03/CONS e n. 502/06/CONS e l’art. 2 della delibera 129/03/CONS.
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO N.1
Dichiarazioni obbligatorie ai fini dell’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati
1. I soggetti indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione oltre ai modelli1/ROC e 2/ROC la seguente documentazione:
a. una dichiarazione, redatta secondo il modello3/ROC, contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo;
b. una dichiarazione, redatta secondo il modello4/ROC, contenente l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.
2. I soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. h) ed i), dell’allegato A, in forma di ente pubblico, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione i modelli1/ROC, 2/ROC e 4/ROC.
3. I soggetti indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di impresa individuale, presentano i modelli1/ROC e 2/ROC.
Dichiarazioni relative all’assetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dei soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, delle concessionarie di pubblicità per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e d) dell’allegato A e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi.
1. I soggetti in forma di società di capitali o cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:
a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello5.5/ROC – le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
b. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
c. ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all’individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;
d. ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;
e. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti in forma di società di persone, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello5.3/ROC, contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica.
1. Gli editori di testate quotidiane o periodiche con piu’ di dodici numeri l’anno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalita’ elettronica, in forma di societa’ di capitali o cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:
a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le societa’ quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5.5/ROC – le rispettive partecipazioni di controllo. Sono a tal fine rilevanti, le azioni delle quali un soggetto e’ titolare, anche se il diritto di voto spetta o e’ attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali spetta o e’ attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa’ controllate, e quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o e’ attribuito a tali soggetti. Alle societa’ quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
b. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societa’ a cui sono intestate le azioni o le quote della societa’ da iscrivere, fino all’individuazione delle persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano dette societa’;
c. qualora la partecipazione di controllo sia intestata a societa’ fiduciarie, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, comma 2-bis dell’allegato A;
d. ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett. c), deve comunque essere data comunicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o dell’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle societa’ di cui alla lettera b) (1).
2. Gli editori di testate periodiche diverse da quelle di cui al comma precedente, ivi compresi gli editori che diffondono in modalità elettronica, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, in forma di società di capitali o cooperative, producono all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.4/ROC, contenente:
a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
b. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti costituiti in forma di società di persone, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello5.3/ROC, contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
Dichiarazioni relative all’assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche.
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e2) che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani o periodici a questi equiparati, anche in formato elettronico, in forma di società di capitali o cooperative, producono all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:
a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello5.5/ROC le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
b. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
c. per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l’indicazione del capitale sociale e dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;
d. ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;
e. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici, anche in formato elettronico, in forma di società di capitali o cooperative, producono all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.4/ROC, contenente:
a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
b. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e2), in forma di società di persone, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello5.3/ROC, contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
Dichiarazioni relative all’assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente:
a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello5.5/ROC – le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b);
b. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
c. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di persone, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello5.3/ROC, contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.
Dichiarazioni relative all’attività svolta
I soggetti obbligati all’iscrizione, così come indicati all’articolo 2 dell’allegato A, in ogni caso, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione relativa all’attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta. In particolare per ciascuna tipologia di attività è individuato un modello specifico da compilare. Nel caso in cui il soggetto svolga più attività sarà tenuto a presentare diversi modelli ciascuno riferito alla singola attività esercitata. Di seguito è riportato l’elenco dei modelli previsti per ciascuna attività:
– gli operatori di rete producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello21/ROC che riporti l’indicazione del provvedimento di autorizzazione nonché le modalità di diffusione;
– i fornitori di contenuti producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello22/ROC che riporti l’indicazione del provvedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità di diffusione ed i dati relativi al responsabile dell’attività;
– i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello23/ROC che riporti l’indicazione del provvedimento di autorizzazione e le modalità di diffusione;
– i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, producono una dichiarazione, redatta secondo il modello6/ROC per ogni canale gestito, indicando i provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l’esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché la denominazione del canale, le eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e le informazioni relative a testate giornalistiche;
– le concessionarie di pubblicità per i canali radiotelevisivi, per le testate servite producono il modello7/1./ROC e/o 7/2/ROC, riportando l’elenco delle imprese servite, con l’indicazione degli eventuali diritti di esclusiva;
– i produttori o distributori di programmi radiotelevisivi producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, un dichiarazione, redatta secondo i modelli8.1/ROC o 8.2/ROC che riportino l’elenco delle opere prodotte o distribuite ed altre informazioni relative alle stesse;
– le agenzie di stampa a carattere nazionale producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello10/ROC con l’indicazione dell’agenzia di stampa;
– gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste ed i soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello9/ROC, per ciascuna testata edita, indicando il nome della testata edita e le altre informazioni relative alla stessa;
– i fornitori di servizi di comunicazione elettronica producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello11/ROC, che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Dichiarazione annuale obbligatoria per i soggetti iscritti al registro
Comunicazione annuale
1. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2 dell’allegato A, che operano in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro 30 giorni dall’assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale redatta secondo:
a. il Modello2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
b. il Modello4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
c. il Modello5.1/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.p.A., S.A.P.A., o Cooperative con azioni);
d. il Modello5.2/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.r.L. o Cooperative con quote);
e. il Modello5.4/ROC (nel caso sussistano eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persona, ovvero altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
f. ogni altro modello inerente all’attività esercitata.
2. La dichiarazione di cui sopra deve riportare:
a. l’elenco dei propri soci;
b. l’elenco dei soci delle società il cui assetto partecipativo deve essere indicato al registro ai sensi del presente regolamento;
c. l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.
3. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo il Modello5.1/ROC ed il Modello5./5/ROC.
4. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, dell’allegato A, in forma di società di persone, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo:
a. il Modello2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
b. il Modello4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
c. il Modello5.3/ROC, (aggiornamento dell’elenco dei soci della società iscritta al registro, nonché l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
d. ogni altro modello inerente all’attività esercitata.
5. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2 dell’allegato A, in forma di impresa individuale, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali del soggetto secondo il modello2/ROC nonché ogni altro modello relativo all’attività esercitata.
6. I restanti soggetti iscritti di cui all’articolo 2 dell’allegato A sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali ed i dati relativi agli amministratori in carica redatta secondo il Modello2/ROC ed il Modello4/ROC, nonché ogni altro modello inerente all’attività esercitata.
7. I soggetti di cui all’art. 2, lettere b) e d) dell’allegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l’elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l’acquisizione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, in conformita’ al Modello 20/ROC (2).
Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria.
1. Fatta salva ogni altra comunicazione dovuta al Registro degli operatori di comunicazione, le imprese iscritte richiedenti i contributi ai sensi dell’art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ quelli di cui all’art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale relativa all’anno per il quale sono stati richiesti i contributi trasmettendo, altresi’, le comunicazioni di cui al presente articolo aggiornate al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le imprese di cui al punto 1 costituite in forma di societa’ producono una dichiarazione degli assetti, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente le seguenti informazioni:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% delle societa’ a cui sono intestate le azioni o le quote delle imprese richiedenti i contributi;
c) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5% dei soci delle societa’ di cui al punto b), nonche’ dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa, la cui partecipazione con diritto di voto sia pari o superiore al 5%, fino all’individuazione delle persone fisiche che partecipano indirettamente al capitale sociale delle imprese di cui al punto 1;
d) nell’ambito degli sviluppi delle catene partecipative di cui alle lettere b) e c) sono, comunque, indicate le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono la partecipazione di controllo dei soci delle societa’ di cui al punto b).
3. Gli editori di cui al punto 1, per i quali le testate edite siano di proprieta’ di terzi, trasmettono, nell’ambito della comunicazione annuale, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, lo sviluppo degli assetti societari dei proprietari delle testate, mediante i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, indicando il capitale sociale, l’elenco dei soci e la titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5%, fino all’individuazione delle persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente al capitale sociale dei proprietari delle testate.
4. Le imprese di cui al punto 1 sviluppano, relativamente alle societa’ quotate in borsa per le quali vi sia l’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai punti 2 e 3, anche le partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale. Qualora la societa’ quotata in borsa sia essa stessa l’impresa richiedente i contributi, indichera’, inoltre, per ciascuna partecipazione con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale – attraverso il modello 5/5/ROC – la rispettiva partecipazione di controllo.
5. Le imprese di cui al punto 1 comunicano, per ciascuna persona giuridica indicata nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, la composizione degli organi amministrativi trasmettendo il relativo modello 4/ROC.
6. In presenza di intestazioni fiduciarie di azioni o quote delle persone giuridiche indicate nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, le imprese di cui al punto 1 comunicano, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, anche lo sviluppo degli assetti societari delle societa’ fiduciarie secondo le medesime modalita’ previste per lo sviluppo degli assetti societari del rispettivo fiduciante.
7. Le imprese di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, dichiarazioni, redatte secondo i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC, con le quali comunicano le eventuali situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. in essere nel corso dell’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.
8. Gli editori di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, una dichiarazione redatta secondo il modello 12/4/ROC, con la quale comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione in qualita’ di editori di giornali quotidiani, periodici o riviste o di soggetti esercenti l’editoria elettronica in essere nel corso dell’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, della Deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 16 aprile 2009, n. 195.
(2) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, della Deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 16 aprile 2009, n. 195.
(3) Paragrafo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 18 maggio 2011, n. 283, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 22 luglio 2011, n. 421.
Sezione speciale del registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale
Modalità di comunicazione dei dati relativi alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale nelle bande I, III, IV e V
1. I soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti sul territorio italiano nelle bande I-III/VHF, IV-VUHF forniscono i dati relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente esercite in conformità all’allegato TEC. Nel medesimo allegato sono contenute tre distinte specifiche tecniche denominate TA1, TD2 e RD2 da utilizzarsi rispettivamente per gli impianti di radiodiffusione televisiva analogica, per gli impianti di radiodiffusione televisiva digitale e per gli impianti di radiodiffusione sonora digitale. Tali specifiche tecniche annullano e sostituiscono le specifiche TA0, TD1 e RD1 precedentemente utilizzate per il conferimento dei dati alla sezione speciale.
2. Gli stessi soggetti forniscono i dati amministrativi, integrativi di quelli già parzialmente comunicati in occasione dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, in conformità all’allegato «AMM».
3. Ciascuna variazione dei dati trasmessi è comunicata all’Autorità entro sessanta giorni dal verificarsi della modifica.
4. L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori informazioni, atti o documenti ritenuti utili.
Specifiche tecniche per l’acquisizione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (formato TA1), radiodiffusione televisiva digitale (formato TD2) e radiodiffusione sonora digitale (formato RD2)
1) I dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica, di radiodiffusione televisiva digitale e di radiodiffusione sonora digitale devono essere organizzati in file dati costituiti da uno o più record a lunghezza fissa strutturati secondo i formati descritti nel presente documento e separati da una coppia di caratteri «Ritorno a capo – Avanzamento linea» (Carriage return-Line feed).
2) Ogni record deve essere utilizzato per descrivere una e una sola stazione di radiodiffusione.
3) Uno stesso file dati non deve contenere più record relativi a una stessa stazione di radiodiffusione. Deve essere utilizzato un solo record anche nel caso di stazioni dotate di sistema radiante con doppia polarizzazione (H e V).
4) Ogni record è costituito da campi contenente caratteri ASCII.
5) Ogni campo deve essere definito unicamente dalla sua posizione all’interno del record, senza l’utilizzo di separatori quali tabulazioni, virgole, ecc.
6) I dati contenuti nei campi di tipo testo devono essere allineati a sinistra.
7) I dati contenuti nei campi di tipo numerico (intero o decimale) devono essere allineati a destra.
8) Il separatore decimale deve essere la virgola.
Formato di acquisizione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA1)
Tabelle Omissis.
MODELLO 1/ROC
Omissis.
MODELLO 2/ROC
Omissis.
MODELLO 3/ROC
Omissis.
MODELLO 4/ROC
Omissis.
MODELLO 5/1/ROC
Omissis.
MODELLO 5/2/ROC
Omissis.
MODELLO 5/3/ROC
Omissis.
MODELLO 5/4/ROC
Omissis.
MODELLO 5/5/ROC
Omissis.
MODELLO 6/ROC
Omissis.
MODELLO 7/1/ROC
Omissis.
MODELLO 7/2/ROC
Omissis.
MODELLO 8/1/ROC
Omissis.
MODELLO 8/2/ROC
Omissis.
MODELLO 9/ROC
Omissis.
MODELLO 10/ROC
Omissis.
MODELLO 11/ROC
Omissis.
MODELLO 12/1/ROC
Omissis.
MODELLO 12/2/ROC
Omissis.
MODELLO 13/ROC
Omissis.
MODELLO 14/1/ROC
Omissis.
MODELLO 14/2/ROC
Omissis.
MODELLO 15/ROC
Omissis.
MODELLO 16/ROC
Omissis.
MODELLO 17/ROC
Omissis.
MODELLO 21/ROC
Omissis.
MODELLO 22/ROC
Omissis.
MODELLO 23/ROC
(1) Per le modifiche ai modelli di cui al presente allegato vedi l’articolo 5, comma 1, della Deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 16 aprile 2009, n. 195, l’articolo 3, commi da 1 a 4, della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 18 maggio 2011, n. 283 e l’articolo 2, comma 2, della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 18 maggio 2011, n. 283, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 22 luglio 2011, n. 421. Vedi, inoltre, l’articolo 1, comma 2, della Deliberazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni 25 gennaio 2012, n. 44 e l’articolo 2, comma 1, della Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 4 settembre 2012, n. 393.
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