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Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 22 luglio 2011, n. 421

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 283/11/CONS

L’AUTORITA’

Nella sua riunione di Consiglio del 22 luglio 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’art. 11 della legge stessa» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, ove si dispone, al comma 3, che «[i]l Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a richiedere all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarita’ dell’iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l’attestazione di conformita’ degli assetti societari alla normativa vigente, nonche’ l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all’art. 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante «Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 283/11/CONS del 18 maggio 2011, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 25 novembre 2010»;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria richiede, tra le altre attestazioni, anche quelle relative alle imprese di cui all’art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle imprese di cui all’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, volte a verificare la sussistenza di situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., cosi’ come richiesto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250;
Ritenuto, pertanto, necessario ricomprendere i soggetti di cui sopra nel novero degli operatori tenuti agli adempimenti di cui alla delibera n. 283/11/CONS;
Considerata, inoltre, la necessita’, anche tenuto conto dell’attuale sviluppo del sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione e della fase di prima applicazione della delibera n. 283/11/CONS, di procedere ad una semplificazione degli adempimenti previsti in capo alle imprese iscritte richiedenti i contributi per l’editoria mediante un’integrazione della delibera n. 283/11/CONS e della relativa modulistica;
Considerato che, al fine di individuare, nell’ambito delle verifiche relative ai contributi per l’anno 2011, eventuali situazioni di collegamento di cui all’art. 2359, comma 3, c.c., che risultino in essere nel corso dell’anno 2011, e’ necessario tenere conto delle variazioni degli assetti societari eventualmente intervenute tra il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2011;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla riformulazione delle previsioni contenute agli articoli 2 e 4 della delibera n. 283/11/CONS alla luce di quanto sopra esposto, prevedendo, al contempo, di differire il previsto termine per gli adempimenti dal 31 luglio 2011 al 30 settembre 2011;
Udita la relazione dei Commissari relatori Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:
ARTICOLO N.1

1. L’art. 2 della delibera n. 283/11/CONS recante «Integrazioni all’allegato B della delibera n. 666/08/CONS», e’ cosi’ riformulato:

«1. In calce all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni e’ aggiunto il seguente paragrafo:
Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria.
1. Fatta salva ogni altra comunicazione dovuta al Registro degli operatori di comunicazione, le imprese iscritte richiedenti i contributi ai sensi dell’art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ quelli di cui all’art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale relativa all’anno per il quale sono stati richiesti i contributi trasmettendo, altresi’, le comunicazioni di cui al presente articolo aggiornate al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le imprese di cui al punto 1 costituite in forma di societa’ producono una dichiarazione degli assetti, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente le seguenti informazioni:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% delle societa’ a cui sono intestate le azioni o le quote delle imprese richiedenti i contributi;
c) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5% dei soci delle societa’ di cui al punto b), nonche’ dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa, la cui partecipazione con diritto di voto sia pari o superiore al 5%, fino all’individuazione delle persone fisiche che partecipano indirettamente al capitale sociale delle imprese di cui al punto 1;
d) nell’ambito degli sviluppi delle catene partecipative di cui alle lettere b) e c) sono, comunque, indicate le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono la partecipazione di controllo dei soci delle societa’ di cui al punto b).
3. Gli editori di cui al punto 1, per i quali le testate edite siano di proprieta’ di terzi, trasmettono, nell’ambito della comunicazione annuale, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, lo sviluppo degli assetti societari dei proprietari delle testate, mediante i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, indicando il capitale sociale, l’elenco dei soci e la titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5%, fino all’individuazione delle persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente al capitale sociale dei proprietari delle testate.
4. Le imprese di cui al punto 1 sviluppano, relativamente alle societa’ quotate in borsa per le quali vi sia l’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai punti 2 e 3, anche le partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale. Qualora la societa’ quotata in borsa sia essa stessa l’impresa richiedente i contributi, indichera’, inoltre, per ciascuna partecipazione con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale – attraverso il modello 5/5/ROC – la rispettiva partecipazione di controllo.
5. Le imprese di cui al punto 1 comunicano, per ciascuna persona giuridica indicata nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, la composizione degli organi amministrativi trasmettendo il relativo modello 4/ROC.
6. In presenza di intestazioni fiduciarie di azioni o quote delle persone giuridiche indicate nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, le imprese di cui al punto 1 comunicano, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, anche lo sviluppo degli assetti societari delle societa’ fiduciarie secondo le medesime modalita’ previste per lo sviluppo degli assetti societari del rispettivo fiduciante.
7. Le imprese di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, dichiarazioni, redatte secondo i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC, con le quali comunicano le eventuali situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. in essere nel corso dell’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.
8. Gli editori di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, una dichiarazione redatta secondo il modello 12/4/ROC, con la quale comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione in qualita’ di editori di giornali quotidiani, periodici o riviste o di soggetti esercenti l’editoria elettronica in essere nel corso dell’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.
2. La nota (2) del modello 12/4/ROC di cui all’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni e’ riformulata come segue: «Indicare la circostanza da cui deriva il collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c..»

ARTICOLO N.2

1. L’art. 4 della delibera n. 283/11/CONS recante «Disposizioni transitorie» e’ sostituito dal seguente:
«Disposizioni transitorie:
1. Nell’ambito della comunicazione annuale 2011 o comunque non oltre il 30 settembre 2011, le imprese che abbiano richiesto i contributi ai sensi dell’art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ quelli di cui all’art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comunicano le informazioni di cui all’art. 2, ad esclusione di quelle indicate al successivo punto 2, lettere a, b e c del presente articolo, aggiornate al 31 dicembre 2010 tramite il portale www.roc.agcom.it.
2. Entro il 30 settembre 2011, le imprese che abbiano richiesto i contributi per l’anno 2010 di cui al punto 1 del presente articolo, inviano all’Autorita’ tramite posta, fax o PEC agli indirizzi indicati sul sito web www.agcom.it:
a) le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2010, relative alla composizione degli organi amministrativi delle persone giuridiche eventualmente presenti nella propria catena partecipativa (modelli 4/ROC);
b) limitatamente agli editori, le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2010, relative alla composizione degli organi amministrativi del proprietario della testata e delle persone giuridiche presenti nella catena partecipativa di quest’ultimo (modelli 4/ROC);
c) le dichiarazioni relative alle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. in essere nel corso dell’anno 2010, ovvero l’assenza delle stesse (modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC).
3. Per l’anno 2011, la comunicazione annuale delle imprese che abbiano richiesto i contributi di cui al punto 1 del presente articolo, si intende effettuata il giorno in cui viene completato e trasmesso l’ultimo adempimento prescritto.».

ARTICOLO N.3
Disposizioni finali

1. Le imprese iscritte richiedenti i contributi, che alla data di entrata in vigore della presente delibera hanno gia’ provveduto a trasmettere le informazioni richieste ai sensi della delibera n. 283/11/CONS, non sono tenute a rinnovare tale adempimento.
2. Le dichiarazioni relative alle situazioni di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c. sono comunicate da parte degli editori di cui all’art. 2, comma 1, della delibera n. 283/11/CONS cosi’ come modificato dalla presente delibera, mediante il modello 12/4/ROC, a partire dalla comunicazione annuale 2012 con riferimento all’anno 2011.
3. La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e’ resa disponibile sul sito web dell’Autorita’: www.agcom.it.
4. Le delibere numeri 283/11/CONS e 666/08/CONS ed i relativi allegati, come modificate da ultimo dalla presente delibera, sono rese disponibili sul sito web dell’Autorita’: www.agcom.it.
5. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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