Delibera AGCOM n. 44/12/CONS

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Modifiche alla Delibera n. 666/08/CONS

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTA la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”;

VISTO l’articolo 5 del d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, ove si dispone, al comma 3, che “[i]l Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a richiedere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell’iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l’attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa

vigente, nonché l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” e, in particolare, l’articolo 15, recante “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”, che, al comma 1, lettera a), dispone la modifica dell’articolo 40 del citato d.P.R.n. 445 del 2000;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”;

VISTA la delibera n. 283/11/CONS, del 18 maggio 2011, recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento di tenuta del Registro degli operatori di comunicazione.

Misure applicative dell’articolo 5 del d.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010”;

VISTA la delibera n. 421/11/CONS, del 22 luglio 2011, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 283/11/CONS”;

VISTO il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, stipulato in data 20 settembre 2011 e reso disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità;

CONSIDERATA la necessità, in applicazione dell’articolo 15 della citata legge n. 183 del 2011, di procedere all’integrazione della modulistica finalizzata alla tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, apponendo sul modello 17/ROC (relativo alla certificazione dell’iscrizione al Registro), ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, come da ultimo modificato, la locuzione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di modificare l’articolo 14 dell’allegato A alla delibera n. 66/08/CONS;

CONSIDERATA l’opportunità che, in linea con quanto previsto all’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, il Servizio Ispettivo e Registro dell’Autorità si doti di efficienti sistemi di cooperazione applicativa in ambito SPC, che consentano la condivisione dei dati e delle informazioni con altre pubbliche amministrazioni e con privati gestori di pubblici servizi;

RITENUTO che il suddetto sistema di cooperazione, di cui al considerando che precede, dovrebbe essere preordinato, in un’ottica generale di semplificazione amministrativa, ad una efficiente acquisizione d’ufficio da parte di altre P.A. e dei privati gestori di pubblici servizi delle informazioni dichiarate al Registro, ovvero ad un riscontro automatizzato di queste ultime con altre basi di dati pubbliche;

CONSIDERATO che, sulla base dell’articolo 5, comma 3, del d.P.R. n. 223 del 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria richiede l’attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c., così come previsto dalla legge n. 250 del 1990;

RITENUTO necessario prevedere un congruo termine per la trasmissione della comunicazione annuale 2012 – relativa all’anno 2011 – in capo alle imprese iscritte richiedenti i contributi all’editoria, che consenta di effettuare l’attività di raccolta e verifica delle dichiarazioni rese al Registro degli operatori di comunicazione, nonché di dar corso agli adempimenti previsti da apposito Protocollo d’intesa stipulato, in data 20 settembre 2011, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria;

RITENUTO opportuno, pertanto, fissare il predetto termine al 30 aprile 2012, così da rendere effettiva la valutazione delle esigenze sopra evidenziate;

RITENUTO che il termine suindicato risponde, altresì, alle esigenze degli operatori, in quanto agli stessi è richiesta la comunicazione di dati relativi ad assetti già definiti (al 31 dicembre 2011) e che, nella generalità dei casi, si tratta solamente di confermare o aggiornare dati già presenti nel sistema telematico del Registro;

CONSIDERATA, da ultimo, la necessità di prevedere, al fine di una semplificata gestione elettronica dei dati ed in ossequio a quanto previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, che l’invio della

specifica modulistica per la comunicazione annuale 2012 relativa all’anno 2011 avvenga a mezzo PEC;

UDITA la relazione dei Commissari relatori Michele Lauria e Antonio Martusciello ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA
Articolo 1

Modifica al Regolamento del Registro degli operatori di comunicazione – Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni 1. L’articolo 14 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Certificazioni di iscrizione

1. I certificati concernenti la regolare iscrizione al Registro sono rilasciati, al titolare o al legale rappresentante dell’impresa richiedente, sulla base del modello 17/ROC.

2. Le certificazioni di iscrizione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, gli organi della pubblica amministrazione ed i privati gestori di pubblici servizi possono, previa compilazione di un’apposita istanza, avere accesso diretto in consultazione ai dati del Registro o richiedere la stipula di un’apposita convenzione per l’accesso ai servizi web del Registro in cooperazione applicativa SPC.

3. L’attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge. Tale dato è direttamente verificabile sul sito www.roc.agcom.it dove è pubblicato ai sensi dell’art. 19 del presente Regolamento.”

2. Nel modello 17/ROC, di cui all’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, all’interno dell’area denominata “Spazio riservato all’ufficio”, dopo le parole “Risulta iscritto regolarmente al Registro degli Operatori di Comunicazione al n.___”, è apposta la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Articolo 2
Termine per le comunicazioni annuali delle imprese richiedenti i contributi

1. Nell’ambito della comunicazione annuale 2012 relativa all’anno 2011, le imprese che abbiano richiesto i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comunicano le dichiarazioni supplementari di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione di quelle indicate al successivo comma 2, lettere a, b e c del presente articolo, aggiornate al 31 dicembre 2011 tramite il portale www.roc.agcom.it.

2. Entro il 30 aprile 2012, le imprese che abbiano richiesto i contributi per l’anno 2011 di cui al punto 1 del presente articolo, inviano all’Autorità a mezzo PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it:

a. le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2011, relative alla composizione degli organi amministrativi delle persone giuridiche eventualmente presenti nella propria catena partecipativa (modelli 4/ROC);

b. limitatamente agli editori, le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2011, relative alla composizione degli organi amministrativi del proprietario della testata e delle persone giuridiche presenti nella catena

partecipativa di quest’ultimo (modelli 4/ROC);

c. le dichiarazioni relative alle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c. in essere nel corso dell’anno 2011, ovvero l’assenza delle stesse (modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC, 12/3/ROC e 12/4/ROC).

3. Le dichiarazioni del controllante di cui all’articolo 8 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni sono trasmesse telematicamente al sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione, entro trenta giorni decorrenti dal fatto o dal negozio giuridico che determina l’acquisizione del controllo, attraverso la compilazione dei modelli

12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC disponibili sul sito www.roc.agcom.it.

4. Per l’anno 2012, la comunicazione annuale delle imprese che abbiano richiesto i contributi di cui al punto 1 del presente articolo, si intende effettuata il giorno in cui viene completato e trasmesso l’ultimo adempimento prescritto.

Articolo 3
Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

2. Il testo aggiornato della delibera n. 666/08/CONS, come modificato da ultimo dalla presente delibera, è reso disponibile sul sito web dell’Autorità.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto

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