NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE
NELLA riunione del Consiglio del 23 giugno 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 5, secondo il quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l’art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n.181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;
VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” ;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale : criteri generali”, e le sue successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010, recante “Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”;
VISTA la delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010, recante “Regolamento concernente la restazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010, recante “Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’art. 22- bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” ;
VISTA la legge 13 dicembre 2000, n. 220 (legge di stabilità 2011) e, in particolare, l’art. 1, commi 10 e 11;353/11/CONS
VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 , recante “Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazione alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo” , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n 75 e, in particolare, l’art. 4;
RILEVATA l’esigenza di sostituire il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con la delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, con una nuova disciplina che tenga conto delle modificazioni normative intervenute in materia di radiodiffusione televisiva terrestre e della regolamentazione medio tempore adottata dall’Autorità in tale materia;
VISTA la delibera n. 212/11/CONS del 13 aprile 2011, pubblicata nel sito web dell’Autorità il 10 maggio 2011 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 110 del 13 maggio 2011, con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale;
AVUTO riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni.
Posizioni principali dei soggetti intervenuti In merito alle definizioni numerosi soggetti suggeriscono di includervi anche i fornitori di contenuti radiofonici su reti televisive terrestri che ormai costituiscono una realtà di fatto e per i quali il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre prevede apposite numerazioni.
Alcuni soggetti propongono di integrare la definizione della lettera q) per tenere conto delle configurazioni miste dei multiplex per i programmi irradiati sia in SD e che in HD, nonché di prevedere che, nel caso siano adottate dagli operatori di rete configurazioni dei parametri operativi di trasmissione che comportano una minore capacità trasmissiva netta siano stabiliti minori vincoli sul numero minimo di programmi da irradiare per via della ridotta capacità trasmissiva a disposizione dell’operatore di rete.
Alcuni soggetti propongono di introdurre ulteriori definizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, segnalatamente quelle di “emittente” e di “responsabilità editoriale” con l’ulteriore precisazione che l’espressione “programmi televisivi” deve intendersi equivalente a quella di “palinsesti”. Altri soggetti, invece, ritengono tali definizioni foriere di fraintendimenti.353/11/CONS
4 Un soggetto propone di integrare la definizione di operatore di rete televisiva nazionale inserendo anche la dicitura “che consente l’irradiazione del segnale in un area geografica comprendente almeno l’80% del territorio e tutti i capoluoghi di Provincia”, mentre un altro soggetto ritiene che debba essere prevista anche la definizione di fornitore di servizi di media in ambito locale a copertura nazionale.
Alcuni soggetti chiedono di inserire per completezza accanto alla definizione dello standard DVB-H anche quella degli standard DVB-T e DVB-T2.
Infine, altri soggetti ritengono che riportare nel regolamento le definizioni previste dal Testo possa ingenerare confusione applicativa.
In merito al campo di applicazione alcuni soggetti ritengono opportuno ricomprendervi anche le attività di diffusione di contenuti radiofonici digitali su frequenze televisive terrestri per coerenza con le proposte avanzate circa la loro inclusione nelle definizioni.
Osservazioni dell’Autorità
Alla luce di tali osservazioni si condivide l’esigenza di apportare maggiore chiarezza alle definizioni ed al campo di applicazione , in particolare per quanto riguarda l’inclusione dei fornitori di servizi di media radiofonici, le configurazioni dei programmi nei multiplex e gli standard della televisione digitale terrestre. Quanto alle definizioni di “responsabilità editoriale”,
“programmi”, “palinsesti” ed all’equivalenza di tali ultime due definizioni, esse sono già comprese nel testo del regolamento che sul punto si è conformato testualmente alle definizioni recate dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito, Testo unico).
In merito alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi , alcuni soggetti ritengono che, stante l’attuale stato di sviluppo del processo di switch-over, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti debbano essere i medesimi indipendentemente dalla piattaforma di trasmissione utilizzata in ossequio al principio di neutralità tecnologica che esige che servizi identici siano soggetti ai medesimi obblighi, eliminando così le asimmetrie regolatorie tra le diverse piattaforme.
Altri soggetti propongono di modificare l’articolo 3 limitando il requisito sul capitale sociale o introducendo in capo agli operatori un obbligo di prestare delle idonee garanzie (ad es. fideiussioni) in sostituzione del requisito di una soglia minima di capitale sociale interamente versato, e temperando il requisito del numero minimo dei dipendenti. Altri soggetti propongono di inserire un meccanismo di silenzio-assenso del regime autorizzatorio e suggeriscono che l’Autorità pubblichi sul proprio sito web l’elenco dei soggetti che hanno conseguito l’autorizzazione e lo aggiorna periodicamente.
Alcuni soggetti pur condividendo l’introduzione della tipologia dell’autorizzazione a carattere comunitario in ambito nazionale, ritengono che debbano essere introdotti dei requisiti soggettivi ed oggettivi minimi, quali il numero di dipendenti ed un fondo di dotazione.
Circa l’equipollenza dei fornitori di media audiovisivi lineari autorizzati all’estero , alcuni rispondenti, pur condividendo la previsione di non sottoporre a nuova autorizzazione in Italia tali soggetti, richiedono, per ragioni di parità di trattamento e di non discriminazione, che essi siano tenuti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione in Italia e si adeguino agli obblighi di programmazione previsti dal regolamento e dal Testo unico .
Circa il periodo di validità dell’autorizzazione, fissata in 12 anni, alcuni soggetti ritengono che essa debba avere durata pari a quella ventennale dell’assegnazione del diritto di uso delle frequenze. Inoltre non condividono la previsione dell’autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità, oltre che del Ministero, in caso di trasferimento dell’autorizzazione.
Circa la previsione relativa ai contributi (art. 7) un soggetto rileva come l’attuale scenario del mercato di riferimento, caratterizzato da un lato dal persistere della congiuntura economica negativa e dall’altro dalla necessità di significativi investimenti per adattare le infrastrutture alle nuove tecnologie contrasti con la scelta dell’Autorità di aumentare i contributi a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari ed auspica che almeno fino al definitivo completamento dello switch off, siano mantenuti gli attuali importi . Un altro soggetto ritiene che tali contributi debbano avere un regime analogo a quelle delle autorizzazioni via satellite, in ossequio al principio della neutralità tecnologica.
Circa la previsione del registro dei programmi alcuni soggetto chiedono di esonerare da tale obbligo i palinsesti delle trasmissioni differite dello stesso programma e di sopprimere l’obbligo della tenuta cartacea del Registro in favore di un registro elettronico.
Circa le norme sul contenuto dei programmi (artt. da 9 a 14), un soggetto chiede di eliminare il richiamo alle disposizioni in materia di accorgimenti tecnici idonei a escludere i minori dalla visione di programmi stabilite dall’Autorità in applicazione dell’art. 34, comma 5, del Testo unico.
Alla luce delle osservazioni avanzate si ritiene che, in un’ottica di proporzionalità e neutralità tecnologica, i requisiti di capitale sociale e numero dei dipendenti occupati previsti per il rilascio dell’autorizzazione in ambito nazionale e locale, requisiti mutuati dal regime televisivo analogico, possano essere eliminati all’atto della definitiva cessazione della televisione analogica sull’intero territorio nazionale, al fine di non creare discriminazioni nel periodo intermedio. Nello stesso periodo appare ragionevole, sempre a fini di non discriminazione, che tali requisiti siano comprovati anche dai soggetti autorizzati all’estero che diffondono programmi su frequenze terrestri sul territorio nazionale. Appare altresì ragionevole una riduzione dei contributi per allineare il settore digitale terrestre a quello della diffusione via satellite. Circa la durata delle autorizzazioni si osserva che la previsione di una durata non inferiore a 12 anni è contenuta nel Testo unico 353/11/CONS unitamente alla possibilità del un rinnovo del titolo per uguali periodi. Per quanto riguarda il registro dei programmi, si concorda sulla previsione di un formato solo elettronico , il quale verrà definito dall’Autorità con separato provvedimento da sottoporre a consultazione. Circa la richiesta di eliminazione della previsione relativa agli accorgimenti tecnici a tutela dei minori, si osserva che tale prescrizione è contenuta nel Testo unico ed è applicabile a tutte le piattaforme di trasmissione televisiva, ivi compresa la piattaforma digitale terrestre.
Un soggetto evidenzia la difficoltà nell’individuare i confini giuridici e abilitativi tra i ruoli del fornitore di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato e il fornitore di servizi media audiovisivi e come sia difficilmente giustificabile rispetto alla norma primaria ed ai principi civilistici l’estensione al fornitore di servizi di media audiovisivi ed all’operatore di rete della vincolatività della carta dei servizi del fornitore di servizi ad accesso condizionato.
Un altro soggetto ritiene necessario che le EPG proprietarie dei fornitori di servizi di accesso condizionato applichino condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie in particolare nei confronti dei fornitori di servizi di media indipendenti, ovvero le emittenti non facenti parte del medesimo gruppo di società cui appartiene un operatore di rete nonché un fornitore di servizi interattivi associati o di servizi ad accesso condizionato che fornisca una EPG.
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità ritiene che la norma proposta sia del tutto conforme al quadro normativo e regolamentare vigente dettato dal Testo unico, dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla delibera n. 216, di recente aggiornamento. Quanto all’osservazione sulla non proporzionalità dell’estensione della vincolatività della carta dei servizi nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi e dell’operatore di rete, pur prendendo atto che a tali soggetti competono adempimenti e responsabilità differenti, si reputa opportuno mantenere tale previsione, specificando che la medesima troverà attuazione laddove applicabile.
Alcuni soggetti hanno svolto osservazioni sul portato della legge di stabilità 2011 e del decreto-legge n. 34/2011 le cui norme , assegnando la banda a 800 MHz ai servizi di larga banda mobile, hanno sottratto risorse al comparto delle emittenti locali introducendo il principio delle procedure concorsuali per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze a tale comparto.
Altri soggetti evidenziano l’opportunità che la situazione di provvisorietà dei diritti di uso delle frequenze destinate agli operatori di rete nazionali sia definita mediante la previsione di un’apposita norma intesa a conferire certezza al processo di conversione delle reti analogiche in reti digitali in vista dello switch-off nazionale.
Circa gli obblighi degli operatori di rete , molteplici osservazioni hanno riguardato la configurazione dei multiplex in relazione al numero minimo di programmi da trasportare al fine di assicurare l’efficienza spettrale ed allocativa. In particolare i rispondenti sono concordi nel ritenere che nel computo di tali programmi vadano compresi anche i programmi simulcast e le trasmissioni differite dello stesso palinsesto, riproponendo le osservazioni già formulate in relazione alle definizioni.
Circa il trasporto di programmi nazionali da parte di operatori di rete locali , alcuni soggetti propongono di estendere a tre il numero di tali programmi nonché di eliminare la restrizioni tecniche previste alla lettera d) ed, infine, di prevedere esplicitamente l’assegnazione a tali programmi delle numerazioni nazionali previste dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.
Circa le norme sulla condivisione delle frequenze, alcuni soggetti hanno richiesto di introdurre previsioni più esplicite che consentano alle emittenti locali, nell’ambito delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 34/2011, di stipulare accordi per la condivisione della stessa frequenza da parte di soggetti che irradiano in zone della stessa regione non sovrapponibili tra loro, secondo i criteri e le modalità che il Ministero dello sviluppo economico provvederà a fissare nelle citate procedure.
Circa gli aspetti relativi alla contribuzione per i diritti di uso delle frequenze da un lato è stato richiesto di tenere in considerazione il (solo) meccanismo previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche che impone ai soli operatori di rete , in quanto assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze, il pagamento di contributi opportunamente parametrati a tale specifica attività, dall’altro, invece, che l’attuale regime contributivo relativo alla radiodiffusione televisiva analogica sia mantenuto per almeno cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale.
Alla luce delle osservazioni formulate si concorda con l’opportunità di prevedere un regime definitivo per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, attualmente assegnate solo in via provvisoria, al fine di conferire certezza al complessivo quadro dell’utilizzazione delle frequenze televisive digitali in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente.
Tale regime per le reti televisive nazionali può utilmente coincidere con l’esito delle procedure di beauty contest di cui alla delibera n. 497/10/CONS, all’esito del quale verrà completato il percorso definito dalla delibera n. 181/09/CONS, così come recepita dalla legge n. 101/2009 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le reti locali l’assegnazione a regime si concreta all’esito delle procedure di selezione mediante le graduatorie relative a ciascuna regione o area tecnica.
Del pari appaiono meritevoli di accoglimento le richieste volte ad una maggiore specificazione del principio della condivisione delle frequenze, al fine di coniugare la massima efficienza dell’uso dello spettro radioelettrico con il massimo grado di pluralismo del settore locale attraverso l’uso congiunto, laddove tecnicamente possibile, della stessa frequenza da parte di più soggetti.
Circa le modalità del trasporto di programmi nazionali da parte di operatori locali , si ritiene proporzionale accogliere le specificazioni circa l’assegnazione a tali programmi delle numerazioni nazionali previste dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ed eliminare gli obblighi tecnici di coordinamento del segnale nelle zone di confine, in ragione della specificità di tali trasmissioni. Si ritiene, altresì, di prevedere il trasporto di due programmi nazionali, facendo salva comunque la compatibilità con gli obblighi di trasporto nei confronti dei fornitori di servizi di media locali fissati dal decreto-legge 34/2011.
Si ritiene, altresì, opportuno, a fini di chiarezza, specificare quali siano gli obblighi di adeguata copertura previsti dall’articolo 18, comma 2, lett. c), che appare proporzionato fissare nella copertura di almeno l’80% della popolazione del bacino assegnato da raggiungere in cinque anni dall’assegnazione del diritto di uso delle frequenze, per simmetria con l’analogo obbligo previsto nei confronti delle reti televisive oggetto del beauty contest.
Circa le modalità di determinazione del contributo, operando una sintesi delle contrapposte osservazioni formulate, si ritiene opportuno mantenere l’attuale regime contributivo fino alla completa cessazione delle trasmissioni televisive analogiche. Allo scadere di tale periodo l’Autorità provvederà alla determinazione del contributo nel rispetto del regime stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche per l’utilizzazione delle frequenze, nel rispetto del criterio
di assicurare almeno la compatibilità di tale introito con l’attuale gettito statale.
Circa i criteri e le modalità di computo dei programmi ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall’art. 43 del Testo unico, un operatore ritiene opportuno un chiarimento interpretativo circa la fattispecie delle trasmissioni in “ pay per view” e sul conteggio dei programmi diffusi in tecnica DVBT-2, i quali andrebbero parificati ai programmi DVB-T.
Altri soggetti ritengono che i programmi irradiati mediante reti DVB-H debbono essere oggetto di calcolo separato ai fini della verifica del rispetto del limite posto dalla legge , così come i programmi diffusi in modalità HD.
Un altro soggetto , invece, reputa inopportuna la previsione di una verifica periodica su base annuale e non condivide la scelta di assegnare valori convenzionali ai programmi irradiati su reti DVB-H o in HD. Altri soggetti ritengono opportuno utilizzare a tale scopo le comunicazioni annuali già previste nei confronti dell’Autorità.
Alcuni soggetti propongono di elevare il limite di ore per la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti locali dalle 12 ore attualmente prevista a sedici ore giornaliere.
Altri soggetti ritengono onerosa e incongruente rispetto alla normativa primaria la previsione di una contabilità separata per ciascun programma oggetto di autonoma autorizzazione.
Circa le regole di must carry previste dall’art. 4 del decreto-legge n. 34/2011, convertito dalla legge n. 75/2011, alcuni soggetti suggeriscono che l’Autorità approvi nell’ambito del presente regolamento le modalità e le condizioni economiche della cessione di capacità trasmissiva, al fine di disporre di un quadro regolatorio completo ed esaustivo già all’atto delle procedure di selezione relative all’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze al settore delle emittenti locali. A tal fine i predetti soggetti hanno proposto un dettagliato quadro di tali condizioni economiche e tecniche, prevedendo altresì una procedura celere e tempestiva condotta sotto l’egida dell’Autorità in modo da assicurare un effettivo rispetto della previsione introdotta dalla legge a favore dei soggetti che in base alla graduatoria non risulteranno assegnatari delle
frequenze.
Osservazioni dell’Autorità
Alla luce delle osservazioni formulate l’Autorità ritiene che i criteri stabiliti per la verifica dei limiti antitrust dei fornitori di servizi di media audiovisivi siano del tutto conformi al quadro recato dal Testo unico, cos’ come modificato dal decreto legislativo n. 44/2011, che ha introdotto per via legislativa le definizioni di programmi e palinsesti , dalle quali sono esclusi i servizi pay per view. Parimenti il testo proposto tiene già conto della specificità delle trasmissioni diffuse in tecnica DVB-H ed in modalità HD, per l qauli è previsto un peso specifico, mentre, ai fini di tale calcolo, i programmi diffusi in DVB-T sono parificati a quelli diffusi in DVB-T2 .
La necessità di una verifica annuale è determinata dall’esigenza di disporre con cadenza temporale predeterminata, così come avviene per la definizione delle dimensioni economiche del SIC, del quadro completo relativo all’irradiazione di programmi televisivi, al fine di calcolare la soglia del 20% e conferire certezza allo sviluppo delle attività degli operatori televisivi.
Appare, invece, ragionevole la richiesta dell’eliminazione della previsione di una contabilità separata per ciascun programma oggetto di autonoma autorizzazione, previsione che non trova riscontro in una specifica disposizione del Testo unico, mentre la richiesta di ampliamento del tempo destinato alle trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti televisive locali, pur considerando che l’attuale tetto di dodici ore previsto dall’articolo 29 del Testo unico trova applicazione nei confronti delle emittenti televisive analogiche, non appare supportata da una esplicita previsione normativa in tal senso.
Si concorda, infine, con l’esigenza rappresentata di includere nel presente regolamento le modalità e le condizioni economiche del must carry disposto dalla legge a favore dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali , al fine di conferire certezza regolatoria alle prossime selezioni comparative per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze al settore televisivo locale in attuazione delle recenti norme legislative. Sul punto si reputano ragionevoli ed omogenee, rispetto al mercato della capacità trasmissiva già analizzato dall’Autorità in recenti provvedimenti, le tariffe proposte in sede di consultazione, con l’ulteriore specificazione dell’applicazione di tariffe di favore per il comparto dei fornitori di servizi di media comunitari, in ragione della specificità di tale comparto.
RITENUTO, pertanto, che a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento posto in consultazione;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
1. È approvato il provvedimento recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, riportato nell’allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni.
4. Restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base della delibera n. 109/07/CONS e dei relativi provvedimenti attuativi, che restano regolati dalle predette disposizioni fino allo spirare dei loro effetti.
La presente delibera è pubblicata integralmente nel sito web dell’Autorità e priva dell’allegato A nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 23 giugno 2011
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Il PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria
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