DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2013 DEI CONTRIBUTI PER L’UTILIZZO DELLE FREQUENZE TELEVISIVE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 15 ottobre 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l’art.1, comma 6, lett.
c), n. 13, e s.m.i.;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001, e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, e s.m.i.;
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l’art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla 568/13/CONS deliberazione n. 181/09/CONS dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 24 aprile 2009;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 28 giugno 2010, e s.m.i.;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 luglio 2011, n. 155, e s.m.i. ;
VISTA la delibera n. 277/13/CONS dell’11 aprile 2013, recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3- quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 12 aprile 2013;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2012;
CONSIDERATO che l’articolo 21 della delibera n. 353/11/CONS, come modificato 568/13/CONS dalla delibera n. 350/12/CONS, ha previsto che “In via transitoria fino alla fine dell’anno
di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri anche in tecnica digitale il regime di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, anche con riferimento ai soggetti assegnatari dei diritti di uso delle frequenze in applicazione delle procedure di cui alla delibera n. 497/10/CONS.
A decorrere dal periodo di cui al comma 1 i contributi per i diritti di uso delle frequenze saranno determinati secondo il regime di contribuzione previsto dall’articolo 34 e 35, commi 1, 3 e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, assicurando almeno la compatibilità con gli attuali introiti statali”;
CONSIDERATO che l’anno 2012 ha rappresentato l’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale e che, pertanto, a partire dall’anno 2013 i contributi per i diritti di uso delle frequenze sono determinati secondo il regime di contribuzione previsto dagli articoli 34 e 35, commi 1, 3 e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
CONSIDERATO che il comma 4, dell’art. 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto che “Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall’Autorità entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere il pluralismo nonché l’uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1º gennaio 2013”. Il successivo comma 7 ha, altresì, previsto che “Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
CONSIDERATO che le attività di elaborazione dei criteri per la fissazione dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive, attualmente in corso, richiedono tempi tecnici adeguati, stante la complessità della materia nonché gli obiettivi di risultato indicati dal legislatore al citato comma 7 dell’articolo 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44;
RITENUTO pertanto opportuno, ai fini della determinazione dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive, prevedere che per l’anno 2013 continui ad applicarsi il regime di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità
DELIBERA
Articolo 1
In via transitoria, fino alla fine dell’anno 2013, su tutto il territorio nazionale ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale e locale continua ad applicarsi il regime di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, anche con riferimento ai soggetti assegnatari dei diritti di uso delle frequenze in applicazione delle procedure di cui alla delibera n. 277/13/CONS.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.