La Commissione Cultura della Camera ha iniziato ieri l’esame del disegno di legge recante delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno (AC. 5270).
Il relatore Ricardo Levi (PD) ha evidenziato che il testo della delega sottoposta ad esame è ancora, in larga parte, un’indicazione di principi. Ha sottolineato quindi che spettano alla Commissione, in dialogo fruttuoso con il Governo, il compito e la responsabilità di precisare la delega, arricchendola di contenuti specifici che definiscano con maggiore precisione il futuro sistema. Levi ha sottolineato che si tratta di interventi che, laddove si tratti di garantire il pluralismo dell’informazione, l’intervento pubblico – fatti salvi il rigore nell’uso delle risorse e la flessibilità nella gestione che devono essere riconosciuti in una logica di efficienza ed economicità – devono avvenire sotto il controllo del Parlamento, cioè in forme ed entro limiti individuati dalla legge, riducendo al minimo le discrezionalità delle amministrazioni e dell’esecutivo di turno.
Ha poi auspicato una rapida approvazione del provvedimento, data la cancellazione di tutti i contributi pubblici a partire dal 2014.
Il relatore ha poi illustrato il provvedimento, composto di un unico articolo:
il comma 1 conferisce al Governo una delega, da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione di nuove forme di sostegno all’editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale, indicando principi e criteri direttivi. I decreti delegati conterranno, così, la disciplina a regime che subentrerà alle norme transitorie 63 del 2012, approvato definitivamente dalla Camera recate dal decreto-legge n. il 12 luglio scorso. Con riferimento alla procedura di emanazione di uno o più decreti legislativi, i commi 1 e 5 dispongono che l’adozione degli stessi avviene su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari. In entrambi i casi è previsto un termine per l’espressione del parere pari a 30 giorni dall’assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati;
il comma 2 dispone, nell’alinea, che il Governo è tenuto ad esercitare la delega nell’ambito delle risorse annualmente stanziate in 67 ed tabella C della legge di stabilità per la legge 25 febbraio 1987, n. individua i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega:
• la lettera a) concerne la razionalizzazione e il riordino della normativa vigente in materia di sostegno delle imprese editoriali, anche al fine di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica e consentire una maggiore selezione dei beneficiari, in particolare attraverso forme omogenee di contributo, correlate al rimborso dei costi effettivamente sostenuti; forme specifiche di sostegno della lettura;
• la lettera b) riguarda la definizione delle categorie di soggetti destinatari dei contributi; in particolare, è fatto specifico riferimento a: quotidiani e periodici di consolidata tradizione e valore politico-culturale; «testate» espressione di comunità locali;
• la lettera c) reca la previsione di forme particolari di sostegno per le riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale di nuova istituzione;
• la lettera d) impone la correlazione dell’entità complessiva dei contributi e delle altre forme di sostegno alle disponibilità finanziarie annuali – concetto in parte già contenuto in quanto disposto dall’alinea del comma 2, nonché dal comma 3 –, «evitando», altresì, che per ciascuna impresa il contributo ecceda il fatturato relativo all’anno cui si riferisce lo stesso;
• la lettera e) reca la previsione di incentivi per l’avvio di nuove imprese editoriali, per l’innovazione tecnologica e per la multimedialità, anche attraverso il ricorso a forme di credito agevolato o di credito di imposta, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e con l’ordinamento dell’Unione europea;
• la lettera f) reca la previsione di forme di promozione della lettura e della diffusione dei libri attraverso: campagne annuali di comunicazione istituzionale curate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; misure per il sostegno della domanda di lettura che tengano conto dei dati forniti dall’ISTAT, anche al fine di monitorare le variazioni degli indici di lettura;
• la lettera g) impone la ridefinizione del quadro delle competenze in materia di: politiche per il sostegno dell’editoria; comunicazione istituzionale; tutela del diritto d’autore; promozione della lettura;
• la lettera h) reca la previsione di una nuova disciplina in materia di acquisto dei servizi, concernenti la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, la trasmissione ai medesimi organi di informazioni nazionali ed estere, e la diffusione e ricezione di notizie da e per l’estero. In particolare, richiamando esplicitamente il principio della garanzia del pluralismo dell’informazione, precisa che deve essere assicurata la valutazione annuale dei risultati dell’attività informativa svolta e che devono essere presi in considerazione i seguenti elementi: occupazione di soggetti dotati di professionalità adeguate; quantità di notizie e di servizi forniti; fatturato delle aziende; innovazione dei prodotti;
il comma 3 dispone che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il comma 4 dispone la costituzione, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, di una Commissione chiamata a: censire le forme di sostegno e di agevolazione a favore dell’editoria; formulare proposte per la definizione dei criteri di selezione dei soggetti destinatari dei contributi ai sensi del comma 2, lettera b), e delle riviste di alta cultura di cui al comma 2, lettera c). La Commissione è costituita da non più di 5 membri di riconosciuta qualificazione e competenza, ai quali non spettano compensi né rimborso di spese e deve concludere i lavori entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri;
il comma 6 dispone che – con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega – il Governo può adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive. Con riferimento all’impatto economico del provvedimento;
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Paolo Peluffo, riservandosi di intervenire nel merito del disegno di legge nel seguito dell’esame, ha sottolineato, in riferimento al metodo da seguire per la sua approvazione, che la stesura del disegno di legge è derivata dall’esigenza di licenziare un testo in tempi brevi, in concomitanza con l’adozione del decreto-legge sull’editoria, appena approvato dal Parlamento. Si è dichiarato in ogni caso disponibile a modificare alcuni dei criteri e principi direttivi fissati nella delega, con l’indicazione di norme primarie di diretta applicazione che possano rendere più agevole l’applicazione del provvedimento, come richiesto dal relatore.