Categories: Giurisprudenza

Decreto valore/cultura. Le novità sulla musica dal vivo e sul credito d’imposta agli artisti ed imprese

Incentivare il più possibile il reperimento dell’informazione culturale e scientifica in Italia, campo in cui vi è un forte tasso di “arretratezza” rispetto agli altri principali partner europei, far fronte al problema stringente costituito dalle criticità, sempre più frequenti, relative alla regolare apertura al pubblico dei siti culturali e archeologici del nostro paese, valorizzare e sostenere economicamente i nostri beni e attività culturali più importanti e dare l’opportunità ai giovani, anche in settori come l’arte e la musica, di sviluppare le proprie potenzialità: questi gli scopi che si prefigge il Governo con il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (cd. decreto ”Valore cultura”, convertito con Legge 7 ottobre 2013, n. 112) recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il decreto è suddiviso in tre capi:

Il primo destinato alla tutela, restauro e valorizzazione dei beni culturali italiani, che dà particolare rilievo al sito archeologico di Pompei per il quale è stata istituita la figura di un direttore generale del ‘Progetto Pompei’ che dovrà definire le emergenze, assicurare lo svolgimento delle gare, migliorare la gestione del sito e delle spese, ecc.

Il secondo capo si occupa del rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo. Garantito il tax credit per il cinema, come auspicato dagli operatori del settore, che sarà introdotto anche per la musica con l’obiettivo di far fronte alla crisi del mercato musicale.

Infine il terzo capo si occupa di assicurare efficienti risorse al sistema dei beni e delle attività culturali: i fondi non saranno più assegnati a pioggia ma distribuiti in relazione alle attività svolte e rendicontate. Inoltre le donazioni fino a 10mila euro in favore della cultura potranno essere effettuate in maniera semplificata.

Nei dettagli:

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITA’ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 7

Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, (( nonche’ degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore. ))

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, (( ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, )) esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e’ riconosciuto un (( credito d’imposta )) nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita’ di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita’ di cui al comma 5 del presente articolo, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, (( a esclusione delle demo autoprodotte, )) di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. (( Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo puo’ usufruire del credito d’imposta solo se nella stessa annualita’ piu’ della meta’ dei componenti non ne abbiano gia’ usufruito. ))

3. Per accedere al credito d’imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l’obbligo di spendere un importo corrispondente all’ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

 4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell’effettivita’ delle spese sostenute, nonche’ alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

(( 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 68, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo»;

b) all’articolo 69, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo»;

c) all’articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita’». )

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