Il Decreto Legge sulle liberalizzazioni approvato il 20 Gennaio dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio.
Molte sono le novità in arrivo per i professionisti:
a) Il 1 comma dell’art. 9 del capo II, sui servizi professionali, del Decreto abroga “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”. Il tariffario dalla data della pubblicazione del decreto non esiste più. Nei casi di liquidazione da parte di organi giurisdizionali i giudici faranno riferimento a parametri fissati dal Ministero.
b) Il comma 3 dell’art. 9, è dedicato al tema della trasparenza dei rapporti tra professionista e cliente stabilendo che Il compenso per la prestazione verrà proposto con un preventivo scritto se richiesto dal cliente, che avrà così la possibilità di confrontarlo con quello di altri professionisti. L’Accordo tra professionista e cliente dovrà quindi essere ufficializzato per iscritto con un incarico e con la descrizione del servizio richiesto, specificando eventuali difficoltà, rischi e relativi costi. Nel preventivo-accordo firmato dal cliente dovranno essere presenti obbligatoriamente i riferimenti alla polizza di assicurazione professionale.
I tirocini per accedere alle professioni potranno essere al massimo di 18 mesi e i primi 6 si potranno fare all’università. «La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate – si legge nel provvedimento – non potrà essere superiore a 18 mesi e, per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministero dell’Istruzione, università e ricerca, in concomitanza con corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica».
L’articolo 39 del provvedimento tratta della liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare, gli edicolanti:
a) possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto;
b) possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.
La ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore, il decreto cerca di favorire la creazione di nuove imprese nel settore, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore. Per questo, entro tre mesi sarà emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – per individuare i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).
Massimo De Bellis
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