Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

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2007

Disposizioni in materia di dichiarazioni annuali dei redditi e della imposta sul valore aggiunto

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI E DELLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
ARTICOLO N.1
Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche.

1. L’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’accertamento delle imposte sui redditi è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche). – 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’ art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell’art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d’imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d’impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. 3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall’art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonchè i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente.”.

ARTICOLO N.2
Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

1. L’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Art. 5 ( Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ). – 1. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell’art. 22, il bilancio o il rendiconto, nonchè i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell’imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto. 2. Gli enti indicati alla lettera c ) del comma 1 dell’ art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 3. Le società e gli enti indicati alla lettera d ) del comma 1 dell’art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate nè gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 4. Le certificazioni dei sostituti d’imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110- bis , 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’art. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente.”.

ARTICOLO N.3
Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

1. L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Art. 6 ( Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ). – 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell’imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati. 2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell’art. 1 e nel primo comma dell’art. 4. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell’art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d’imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell’imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonchè alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate. 5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall’art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonchè ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente”.

ARTICOLO N.4
Dichiarazione dei sostituti d’imposta.

1. L’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Art. 7 ( Dichiarazione dei sostituti d’imposta ). – 1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell’art. 12, comma 1, secondo periodo. 2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del sostituto d’imposta, per la determinazione dell’ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonchè per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l’amministrazione finanziaria, l’INPS e l’INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. La dichiarazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’art. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 29.”.

ARTICOLO N.5
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni.

1. L’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Art. 8 ( Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ). – 1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all’art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell’amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l’aggio spettante ai rivenditori. 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorialmente competente. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorialmente competente. 5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53. 6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle società menzionate nel comma 1 dell’art. 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare”. (1) Articolo abrogato dall’articolo 9 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con effetto a decorrere dalla data prevista nel medesimo articolo del D.P.R.

ARTICOLO N.6
Termini per la presentazione delle dichiarazioni.

1. L’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, è sostituito dal seguente: “Art. 9 ( Termini per la presentazione delle dichiarazioni ). – 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’art. 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’art. 8. 2. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all’approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall’approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l’approvazione, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’art. 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno. 3. Gli altri soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d’imposta, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’art. 8. 4. I sostituti d’imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell’anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all’art. 27, dei quali è stata deliberata la distribuzione nell’anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’art. 8. 5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell’art. 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell’art. 7, commi 1 e 2, del , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonchè per i premi e per le vincite di cui all’art. 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell’art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. 7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell’art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d’imposta successivo, semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all’art. 32.”.

ARTICOLO N.7
Presentazione delle dichiarazioni.

1. L’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Art. 12 ( Presentazione delle dichiarazioni ). – 1. La dichiarazione è presentata all’Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell’Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d’imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società di cui all’art. 87, comma 1, lettera a ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all’amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l’amministrazione finanziaria è gratuito. 2. Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’ art. 78, commi 1, lettere a ) e b ), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze; d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati. 3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall’amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L’abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 4. La dichiarazione può essere presentata all’amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione. 6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero trasmessa all’amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. 8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all’amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall’art. 43, la dichiarazione, della quale l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all’art. 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d’imposta per il periodo previsto dall’art. 43. 9. Salva l’applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d’opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d’imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione. 10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell’ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti. 11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale . Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell’Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.”.

ARTICOLO N.7 bis
Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni (1) (2).

1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l’impegno a trasmettere (3). (1) Articolo aggiunto dall’art. 2, d.lg. 28 dicembre 1998, n. 490. (2) Vedi inoltre l’articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 616, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO N.8
Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: [a) nell’art. 10, primo comma, dopo le parole: “il liquidatore” sono inserite le seguenti: “nominato con provvedimento dell’autorità giudiziaria”;] (1) b) nell’art. 38, terzo comma, le parole: “e dai relativi allegati” sono soppresse; c) nell’art. 39, secondo comma, la lettera b ) è abrogata; d) nell’art. 65, terzo comma, concernente la proroga dei termini pendenti alla data della morte del contribuente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell’art. 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.”. (1) Lettera abrogata dall’articolo 9 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con effetto a decorrere dalla data prevista nel medesimo articolo del D.P.R.

ARTICOLO N.9
Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d’imposta.

1. All’art. 4, comma 8- bis , del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come sostituito dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, riguardante la facoltà dei sostituti d’imposta di prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a venti è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta.”. 2. All’art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 15, riguardante gli adempimenti del sostituto d’imposta nei confronti dell’amministrazione finanziaria, è sostituito dal seguente: “15. Il sostituto d’imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo ed adempiuti gli obblighi indicati nell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve trasmettere all’amministrazione finanziaria, entro il mese di luglio, le apposite dichiarazioni ricevute, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’art. 8 del citato decreto n. 600 del 1973. La trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire con le modalità previste dall’art. 12 del citato decreto n. 600 del 1973, per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Il sostituto d’imposta deve inoltre inviare all’amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.”. 3. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 concernente norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

ARTICOLO N.10
Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali (A).

1. I soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all’INAIL devono determinare l’ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l’anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni. 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all’art. 20, terzo comma, riguardante il contenuto della comunicazione all’anagrafe tributaria cui le amministrazioni dello Stato sono tenute quali sostituti d’imposta, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nel medesimo decreto può essere previsto anche l’obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.”. (A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Inps 07 giugno 2013, n. 88.

ARTICOLO N.11
Dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’art. 28 è sostituito dal seguente: “Art. 28 ( Dichiarazione annuale ). – 1. Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell’anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta di cui all’art. 10, salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all’art. 19- bis . I contribuenti con periodo d’imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l’anno solare obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d’imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale, redatta in conformità all’art. 8 dello stesso decreto. 2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle operazioni e dell’imposta nonchè per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente. 3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza nè in sede di dichiarazione annuale. 4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.”; b) nell’art. 30, primo comma, relativo al termine per il versamento della differenza tra l’ammontare dell’imposta e l’ammontare delle somme già versate mensilmente, le parole: “entro il 5 marzo di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data” (1); c) nell’art. 33, primo comma, lettera b ), riguardante il termine di versamento dell’imposta da parte dei contribuenti minori, le parole: “entro il 5 marzo di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 marzo di ciascun anno”; d) nell’art. 35- bis , concernente gli obblighi degli eredi del contribuente, il primo comma è sostituito dal seguente: “Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorchè i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.”; [e) nell’art. 37, concernente la presentazione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: “Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.”; 2) nel secondo comma, concernente l’ufficio al quale va presentata la dichiarazione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.] (2)”. (1) Lettera modificata dall’art. 1, d.lg. 24 marzo 1999, n. 81. (2) Lettera abrogata dall’articolo 9 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con effetto a decorrere dalla data prevista nel medesimo articolo del D.P.R.

ARTICOLO N.12
Decorrenza.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti. 2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall’articolo 7 del presente decreto, deve essere presentata: a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall’anno 1998; [ b) dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall’anno 2000 (1).] (2) 3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire dall’anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste dall’articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e le scelte effettuate in occasione della presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo articolo 12, come sostituito dall’articolo 7 del presente decreto, l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre dall’anno 1999 (3). [ 4. Per l’anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l’utilizzo dei sistemi informatici sono consegnate o spedite per raccomandata all’amministrazione finanziaria mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio dell’Ente poste italiane, convenzionati, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di presentazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 12 del citato decreto n. 600 del 1973, come sostituito dall’art. 7 del presente decreto.] (4) 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al presente decreto, prevedendo l’applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1998, affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A partire dal 1° gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all’andamento dei tassi di mercato (5) (6). (1) Termine anticipato all’anno 1999 dall’articolo unico del D.P.C.M. 7 gennaio 1999. (2) Lettera abrogata dall’articolo 11 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. (3) Comma modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata dall’articolo 7 del medesimo D.Lgs. 56/1998. (4) Comma abrogato dall’articolo 9 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. (5) Comma sostituito dall’articolo 2 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata dall’articolo 7 del medesimo D.Lgs. 56/1998, e successivamente modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81. Per i termini per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti per l’anno 1998 vedi D.P.C.M. 24 marzo 1998; per l’anno 2000 vedi D.P.C.M. 20 aprile 2000; per l’anno 2001 vedi D.P.C.M. 30 aprile 2001, D.P.C.M. 18 giugno 2001, D.P.C.M. 24 luglio 2001; per l’anno 2002 vedi D.P.C.M. 9 maggio 2002; per l’anno 2003 vedi D.P.C.M. 17 luglio 2003 ; per l’anno 2004 vedi D.P.C.M. 14 luglio 2004; per l’anno 2005 vediD.P.C.M. 26 luglio 2005; per l’anno 2006 vedi D.P.C.M. 31 maggio 2007; per l’anno 2007 vedi il D.P.C.M. 30 giugno 2008; per l’anno 2013 vedi il D.P.C.M. 29 maggio 2013. (6) A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 17 giugno 1999, n. 179, convertito senza modificazioni, dalla L. 30 luglio 1999, n. 257, per l’anno 1999, non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo di cui al presente comma.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI
ARTICOLO N.13
Liquidazione delle imposte sui redditi.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’accertamento delle imposte sui redditi, gli articoli 36- bis e 36- ter sono sostituiti dai seguenti: “Art. 36- bis ( Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni ). – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni, c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all’Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d’imposta. . ( Controllo formale delle dichiarazioni ). – 1. Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici. 2. Senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b ); d) determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all’art. 1, comma 4, lettera d ), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 4. L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.”.

ARTICOLO N.14
iquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’art. 54 è inserito il seguente: “Art. 54- bis ( Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni ). – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichi razioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonchè dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a ), e 74, quarto comma. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’art. 60 al contribuente, nonchè per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la segnalazione all’amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”; b) nell’art. 55, secondo comma, riguardante il potere di procedere ad accertamento induttivo in talune ipotesi, sono soppresse le parole: “presentata è priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o”.

ARTICOLO N.15
Modifica dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi.

1. All’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, riguardante il termine per l’accertarnento delle dichiarazioni, le parole: “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre del quarto anno successivo”; b) al secondo comma, riguardante il termine per l’accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, le parole “fino al 31 dicembre del sesto anno successivo” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre del quinto anno successivo”.

ARTICOLO N.16
Decorrenza.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE (1) (1)
Per gli adempimenti necessari al fine di effettuare l’operazione di compensazione vedi l’articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ARTICOLO N.17
Oggetto (A)

1. I contribuenti [titolari di partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori 5.000 euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (1) (2). 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art. 3 [, primo comma], del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (3); b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; d) all’imposta prevista dall’art. 3, comma 143, lettera a ), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; [d -bis) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (4).] e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lettera a ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’art. 20. h-bis ) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (5). [2-bis . Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all’imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell’ultimo comma dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6).] h-ter ) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore (7). h-quater ) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche (8) (9) (10) (11) (12). h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni (13) (1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 e, successivamente, dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, da ultimo, dall’articolo 8, comma 18, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. (2) Per una deroga al presente comma vedi l’articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi l’ articolo 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. (3) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 10, lettera a), del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e, successivamente dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422. (4) Lettera aggiunta dall’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, successivamente, soppressa dall’articolo 1, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. (5) Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56. (6) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e, successivamente, abrogato dall’articolo 11, comma 1, lettera g), del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 . (7) Lettera aggiunta dall’articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e, successivamente, sostituita dall’ articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81; dall’articolo 83, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342. (8) Lettera aggiunta dall’ articolo 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 , nel testo modificato dall’ articolo 2 del D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464 , a decorrere dal 1° gennaio 2000. (9) Per la proroga del termine per il versamento vedi, per l’anno 2002, l’ articolo 1 del D.P.C.M. 9 maggio 2002. Per l’anno 2003, , articolo 1 del D.P.C.M. 17 luglio 2003 , per l’anno 2004, l’ articolo 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2004 , per l’anno 2005, l’ articolo 1 del D.P.C.M. 26 luglio 2005 , per l’anno 2006, l’ articolo 1 del D.P.C.M. 28 luglio 2006 , per l’anno 2007, l’ articolo 1 del D.P.C.M. 6 luglio 2007 (10) A norma dell’articolo 2, comma 16, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, il presente articolo si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311. (11) A norma dell’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 come modificato dall’articolo 3-quater, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui al presente articolo, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. (12) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 10 agosto 2009, n. 15 ; Messaggio INPS 8 giugno 2011, n. 12442. (13) Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 50, della legge 28 giugno 2012 , n. 92. (A) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, n. 37/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013, n. 41/E.

ARTICOLO N.18
Termini di versamento.

1. Le somme di cui all’articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (1) (2). 2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. 3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (1). 4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. (1) Comma così modificato dall’art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422, con decorrenza dal 1° gennaio 1999. (2) A norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 271, per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui al presente comma, è fissato al 19 giugno..

ARTICOLO N.19
Modalità di versamento mediante delega.

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un’attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell’ordine di pagamento, nonché l’impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L’attestazione deve recare altresì l’indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione (1). 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell’articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 4. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 154 , ridotta a euro 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. 5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all’articolo 13 del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest’ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell’ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all’Ente poste italiane (2), secondo modalità e termini in esso fissati. All’Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto (3) . (1) Per gli adempimenti necessari al fine di effettuare l’operazione di compensazione vedi l’articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (2) Trasformato in S.P.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997. (3) Vedi, anche, l’articolo 1 del D.L. 10 dicembre 2003, n. 341.

ARTICOLO N.20
Pagamenti rateali (A)

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1). 2. La misura dell’interesse è pari al tasso previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all’art. 17, comma 1. 4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti (2) (3). 5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all’art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d’imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale (4) (5) (6). (1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 2, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422. (2) Comma modificato dall’articolo 2, comma 2, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 a decorrere dal 1 gennaio 1999. (3) Per le proroghe del versamento vedi l’ articolo 1 del D.P.C.M. 9 maggio 2002 , l’ articolo 1 del D.P.C.M. 17 luglio 2003 , l’ articolo 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2004 e per l’anno 2007, l’ articolo 1 del D.P.C.M. 6 luglio 2007 . (4) A norma dell’ articolo 5, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009, gli interessi per i pagamenti rateali, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009. (5) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 10 agosto 2009, n. 15:Messaggio INPS 8 giugno 2011, n. 12442. (6) A norma dell’ articolo 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 come modificato dall’ articolo 3-quater, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 , gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui al presente articolo, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. (A) In riferimento al presente articolo vedi:Circolare Agenzia delle Entrate 02 agosto 2013, n. 27/E.

ARTICOLO N.21
Adempimenti delle banche.

1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi (1). 2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all’articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario. 2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l’importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l’80% delle predette somme. (2) 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all’esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati. (1) Comma così modificato dall’art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999. (2) Comma aggiunto dall’art. 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63.

ARTICOLO N.22
Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari.

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un’apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell’eventuale compensazione eseguita dai contribuenti (1). 2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti. 3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l’attribuzione delle somme. 4. La compensazione di cui all’articolo 17 può operare soltanto dopo l’emanazione dei decreti indicati nel comma 3. (1) Vedi d.m. 22 maggio 1998, n. 183, di attuazione e l’ articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ARTICOLO N.23
Pagamento con mezzi diversi dal contante.

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO
ARTICOLO N.24
Modalità di versamento.

1. Fino al 31 dicembre 1998, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata (1). 2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato. 3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10. 4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. 5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall’articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell’ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l’associazione di categoria interessata. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 7. Le disposizioni contenute nell’articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante. 8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente. 9. All’attivazione della riscossione mediante conferimento all’Ente poste italiane (2) di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 19, comma 5. 10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell’articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l’invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all’articolo 22 (3). (1) Comma così modificato dall’art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999. (2) Trasformato in S.P.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997. (3) Vedi d.p.r. 18 maggio 1998, n. 189 di attuazione.

ARTICOLO N.25
Decorrenza e garanzie.

1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione (1): a) dall’anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA (2); b) dall’anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita IVA (3); c) dall’anno 2000 i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all’anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d’imposta. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio. 4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (4). (1) Alinea modificato dall’dall’ articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), d.lg. 23 marzo 1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.. (2) Per gli adempimenti necessari al fine di effettuare l’operazione di compensazione vedi l’articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (3) Lettera così modificata dall’art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999. (4) Comma modificato dall’ articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), d.lg. 23 marzo 1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Da ultimo, modificato dall’art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999.

SEZIONE III
SANZIONI
ARTICOLO N.26
Sanzioni al concessionario.

1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all’articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l’attribuzione delle somme agli enti destinatari. 3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all’obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell’ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO N.27
Comitato di indirizzo.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente. 3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.

ARTICOLO N.28
Versamenti in favore di enti previdenziali.

1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all’INAIL, all’Ente nazionale per la previdenza e l’assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all’Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale (1). 2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative. (1) Per gli adempimenti necessari al fine di effettuare l’operazione di compensazione vedi l’articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per l’applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali vedi il D.M. 10 gennaio 2014.

ARTICOLO N.29
Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, il lire 630 miliardi per l’anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI
ARTICOLO N.30
Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio.

1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all’ufficio dell’Amministrazione finanziaria al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.

ARTICOLO N.31
Rimborso del credito IVA.

1. All’art. 38- bis , primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’esecuzione dei rimborsi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I rimborsi previsti nell’art. 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l’eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall’art. 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FISCALE (1) (1)
Capo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
ARTICOLO N.32
Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale (1).

1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati “Centri”, possono essere costituiti dai seguenti soggetti: a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale; d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; e) sostituti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti. (1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. Vedi articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

ARTICOLO N.33
Requisiti soggettivi (1).

1. I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L’oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 34. 2. I centri designano uno o più responsabili dell’assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. 3. I centri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze. (1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

ARTICOLO N.34
Attività (1).

1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 32 prestano l’assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall’assistenza fiscale le imprese soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 32 prestano l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare: a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari; b) redigono le scritture contabili; c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; e) comunicano ai sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d’acconto; f) inviano all’amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell’otto e del quattro per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell’assistenza fiscale e le relative modalita’ di misurazione (2) (3) (4). (1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. (2) Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 il riferimento all’articolo 49, comma 2, lettera a), contenuto nel presente comma deve intendersi effettuato all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 616, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. (4) Vedi l’articolo 3, comma 1 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97.

ARTICOLO N.35
Responsabili dei centri (1).

1. Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente: a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile; b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. 2. Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b) rilascia, a seguito della attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 34, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. 3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. (1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. Vedi D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

ARTICOLO N.36
Certificazione tributaria (1).

1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la certificazione. 2. La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l’asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell’articolo 35 e il soggetto incaricato abbia accertato l’esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. 3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare: a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accertamenti induttivi; b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate; c) in caso di ricorso contro l’atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all’articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria. (1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

ARTICOLO N.37
Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta (1).

1. I sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti. 2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale: a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; b) elaborano le dichiarazioni; c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7; e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte. 3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l’attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l’attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 dell’articolo 34. 4. I sostituti d’imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. (1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

ARTICOLO N.38
Compensi (1).

1. Per le attività di cui al comma 4 dell’articolo 34, ai centri e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2) (3). 2 . Per le attività di assistenza fiscale, di cui al comma 2 dell’ art. 37 , ai sostituti d’imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato di Euro 12,73 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, da corrispondere a fronte di minori versamenti di ritenute fiscali operate sui redditi erogati. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attività di cui al comma 4 del predetto art. 37 . I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (4). 3. La misura dei compensi previsti nel presente articolo è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l’applicazione di una percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall’ISTAT, rilevata nell’anno precedente (4). (1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. (2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il compenso di cui al presente comma, già elevato dall’articolo 1 del D.M. 1 agosto 2001 , dall’articolo 1 del D.M. 26 novembre 2002, dall’articolo 1 del D.M. 24 giugno 2003, dall’articolo 1 del D.M. 6 maggio 2004, dall’articolo 1 del D.M. 24 marzo 2005 dall’articolo 1 del D.M. 19 aprile 2006, dall’articolo 1 del D.M. 21 maggio 2007, dall’articolo 1 del D.M. 13 maggio 2009, è fissato in euro 16,03 dall’articolo 1 del D.M. 5 agosto 2010. . (3) Comma modificato dall’articolo 4, comma 30, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011. (4) Compenso elevato dall’articolo 1 del D.M. 1 agosto 2001 , dall’articolo 1 del D.M. 26 novembre 2002, dall’articolo 1 del D.M. 24 giugno 2003, dall’articolo 1 del D.M. 6 maggio 2004, dall’articolo 1 del D.M. 24 marzo 2005, dall’articolo 1 del D.M. 19 aprile 2006, dall’articolo 1 del D.M. 21 maggio 2007, dall’articolo 1 del D.M. 13 maggio 2009 e in ultimo dall’articolo 1 del D.M. 5 agosto 2010. (4) Vedi, anche, l’articolo 2 del D.M. 1 agosto 2001 , l’ articolo 2 del D.M. 26 novembre 2002, l’ articolo 2 del D.M. 24 giugno 2003, l’ articolo 2 del D.M. 6 maggio 2004, l’articolo 2 del D.M. 24 marzo 2005 e l’articolo 2 del D.M. 19 aprile 2006.

ARTICOLO N.39
Sanzioni (1).

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione (2); b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all’articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione (3) (4). 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata (5). 2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti (6). 3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 (7). 4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di assistenza fiscale di cui all’articolo 33, comma 3, e’ sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche’ quando gli elementi forniti all’amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e’ disposta la revoca dell’esercizio dell’attivita’ di assistenza; nei casi di particolare gravita’ e’ disposta la sospensione cautelare (8). 4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l’applicazione della sospensione, dell’inibizione e della revoca (9). 4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l’applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro (10). (1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. (2) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 33, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (3) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 33, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (4) A norma dell’articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell’ipotesi in cui le violazioni previste dal presente comma siano già state contestate alla data di entrata in vigore delle legge 296/2006 non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato. (5) Comma inserito dall’articolo 1, comma 33, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (6) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 33, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (7) Comma modificato dall’articolo 1, comma 33, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A norma dell’articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell’ipotesi in cui le violazioni previste dal presente comma siano già state contestate alla data di entrata in vigore delle legge 296/2006 non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato. (8) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 616, lettera c), numero 1), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. (9) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 616, lettera c), numero 2), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. (10) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 616, lettera c), numero 2), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO N.40
Disposizioni di attuazione (1) .

1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce: a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell’amministrazione finanziaria; b) le modalità per l’esecuzione dei controlli e l’erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell’articolo 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili; c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti; d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo. (1) Articolo aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. Vedi le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 14-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come introdotto dall’articolo 1, comma 293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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