DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 70
Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00083)
Capo I
FINALITA’ E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante deleghe al Governo, tra l’altro, per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale; Visto in particolare l’articolo 2, comma 1, della suddetta legge n. 198 del 2016 che, al fine di garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma 2, lettere da a) a g) del medesimo articolo 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368 e successive modificazioni;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita’
Art. 2
Beneficiari dei contributi all’editoria
Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e’ detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e’ interamente detenuto da tali enti;
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dall’articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).
Art. 3
Soggetti non ammessi ai contributi
Non possono accedere al contributo:
a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
b) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa’ quotate in mercati regolamentati.
Capo II
REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO
Art. 4
Cooperative giornalistiche
a) la mutualita’ prevalente per l’esercizio di riferimento del contributo;
b) aver associato almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime;
c) aver assunto la maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
d) aver espressamente previsto nello statuto:
Art. 5
Requisiti di accesso
a) anzianita’ di costituzione dell’impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell’annualita’ per la quale la domanda di contributo e’ presentata;
b) regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall’impresa editrice richiedente il contributo;
c) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata in parallelo con l’edizione su carta o in via esclusiva secondo le modalita’ indicate all’articolo 7;
d) impiego, nell’intero anno di riferimento del contributo, di almeno 5 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici;
e) per l’edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali. Ai fini di tale requisito e’ da intendersi testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore all’1 per cento della distribuzione totale. Nel caso in cui l’edizione su carta non soddisfi il requisito di cui alla presente lettera, il relativo contributo non e’ riconosciuto e, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 7 per l’edizione digitale, e’ corrisposto unicamente il contributo per quest’ultima edizione, secondo i criteri di cui all’articolo 9.
2.Per accedere ai contributi e’ altresi’ necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente;
b) iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e conformita’ degli assetti societari alla normativa vigente;
c) assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici previste dall’articolo 3, comma 11-ter, delle legge 7 agosto 1990, n. 250; le situazioni di collegamento e di controllo sono quelle definite ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dell’articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416; la presentazione di piu’ domande da parte di imprese editrici controllate o collegate tra loro comporta per tutte la decadenza dal diritto di accedere al contributo;
d) proprieta’ della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
e) divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria;
f) obbligo per l’impresa di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonche’ di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti;
g) impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita’ lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle imprese, alle associazioni ed agli enti che provvedono ad adeguare l’assetto societario alle prescrizioni del presente decreto e che hanno percepito il contributo per l’annualita’ precedente a quella in cui provvedono all’adeguamento.
Art. 6
Distribuzione e vendita delle copie su carta
Sono, altresi’, considerate copie distribuite quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.
Art. 7
Edizione in formato digitale della testata
Ai fini del possesso del requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), i contenuti della testata devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 50 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 50 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.
3. Per materiale informativo originale di cui al comma 2, si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
4. In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilita’ puo’ essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.
5. L’edizione digitale fruibile a titolo oneroso deve essere dotata di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti o di contenuti a pagamento, di una piattaforma che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento digitale nonche’ di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari.
Art. 8
Criteri di calcolo del contributo
Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all’esercizio dell’attivita’ editoriale per la produzione della testata per la quale si richiede il contributo nell’anno di riferimento del contributo medesimo:
a) costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di euro 000 e di euro 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) costo per l’acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell’anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento;
c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l’acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata;
d) costo per l’acquisto e l’installazione di hardware, software di base e dell’applicativo per l’edizione digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;
f) costo per la gestione e l’alimentazione delle pagine web;
g) costo per l’installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l’integrazione con sistemi di pagamento digitali.
3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f) e g) per le quali, secondo la vigente normativa civilistica, e’ configurabile una procedura di ammortamento, i costi rimborsabili si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all’esercizio di riferimento del contributo.
4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal bilancio di esercizio dell’impresa e sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilita’, quali bonifico bancario o postale, servizi di pagamento elettronici interbancari ovvero altri strumenti equipollenti purche’ idonei ad assicurarne la piena tracciabilita’, anche se tali pagamenti siano effettuati nell’esercizio successivo a quello di competenza del contributo. In tal caso deve essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei costi redatto secondo le modalita’ indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell’esercizio di riferimento del contributo. Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili nella misura degli importi pagati, ove effettuati con le modalita’ di cui al presente comma.
5. Ai fini del rimborso dei costi nonche’ della quota di contributo per le copie vendute, sono previsti i seguenti scaglioni, individuati sulla base del numero di copie annue vendute:
a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue vendute;
b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di copie annue vendute;
c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue vendute.
6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono rimborsati secondo le quote di seguito indicate:
a) una quota pari al 55 per cento, per le testate che rientrano nel primo scaglione;
b) una quota pari al 45 per cento, per le testate che rientrano nel secondo scaglione;
c) una quota pari al 35 per cento, per le testate che rientrano nel terzo scaglione.
7.I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 2, lettera a).
8. Il rimborso dei costi dell’edizione su carta non puo’ superare i seguenti limiti:
a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione;
b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel secondo scaglione;
c)2. 500.000 euro per le testate che rientrano nel terzo scaglione.
9. I costi dell’edizione in formato digitale sono rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con i costi dell’edizione su carta nei limiti dell’importo complessivo di 2.500.000 euro.
10. La quota di contributo per le copie vendute dell’edizione su carta e’ calcolata secondo i seguenti importi:
a) per le testate che rientrano nel primo scaglione, 0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici;
b) per le testate che rientrano nel secondo scaglione, 0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se periodici;
c) per le testate che rientrano nel terzo scaglione, 0,35 euro per copia venduta.
11. Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna copia venduta e’ pari all’effettivo prezzo di vendita. Il rimborso per le copie vendute non puo’ superare il limite di 3.500.000 euro.
12. La quota di contributo per le copie vendute dell’edizione digitale e’ pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all’importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e’ pari all’effettivo prezzo di vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma, per copie vendute si intendono le copie digitali vendute singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate all’edizione cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al 20 per cento del prezzo dell’edizione cartacea corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie fornite attraverso vendite multiple, cioe’ attraverso un’unica transazione economica che mette a disposizione piu’ utenze individuali.
13. La quota per le copie digitali vendute non puo’ essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per le copie vendute su carta nei limiti dell’importo complessivo di 3.500.000 euro.
14. Al calcolo del contributo di cui al presente articolo, e fermo restando il limite di cui al comma 15, si applicano altresi’ i seguenti criteri:
a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri previdenziali sostenuti dall’impresa editrice, nell’anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all’informazione di eta’ inferiore a 35 anni;
b) una quota aggiuntiva in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni con le scuole, pari all’1 per cento del contributo spettante all’impresa editrice, per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento;
c) un rimborso pari al 5 per cento dei costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati;
d) una riduzione del contributo pari all’importo dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel caso in cui l’impresa editrice superi nell’erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite.
15. Il contributo complessivamente erogabile non puo’ comunque essere superiore al 50 per cento dei ricavi dell’impresa.
16. Se l’applicazione dei criteri di cui al presente decreto determina un contributo di importo inferiore a 5.000 euro, il contributo non e’ erogato. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo.
Art. 9
Criteri di calcolo del contributo per l’edizione esclusivamente in formato digitale
Per sostenere le imprese innovative nelle politiche volte allo sviluppo dell’occupazione, al potenziamento della formazione professionale per la qualita’ dell’informazione ed all’ampliamento dell’offerta informativa multimediale, il contributo per l’edizione esclusivamente in formato digitale e’ incrementato attraverso la valorizzazione delle voci che seguono, con le modalita’ e nelle misure indicate:
a) un rimborso pari al 75 per cento dell’onere previdenziale sostenuto dall’impresa editrice per l’assunzione, nel periodo di riferimento del contributo, di giornalisti dedicati alla produzione di contenuti informativi originali, assunti con contratti di lavoro anche non a tempo indeterminato;
b) un rimborso pari al 20 per cento dei costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all’ampliamento dell’offerta informativa telematica e per l’utilizzo della rete da parte dell’impresa editrice;
c) una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari:
1) al 2 per cento del contributo spettante all’impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000;
2) al 3 per cento del contributo spettante all’impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili superiore a 100.000.
5. All’edizione della testata pubblicata esclusivamente in formato digitale si applicano, altresi’, le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 14, 15 e 16.
Capo III
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER LE COOPERATIVE GIORNALISTICHE, GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E LE IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO
Art. 10
Domande e documentazione
Art. 11
Erogazione del contributo
Art. 12
Termine di conclusione del procedimento
Art. 13
Verifiche a campione
Capo IV
CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE LINGUISTICHE
Art. 14
Beneficiari del contributo
Capo V
CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA ALL’ESTERO
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 15
Beneficiari del contributo
Art. 16
Tasso di cambio e documentazione in lingua straniera
Sezione II
Quotidiani diffusi all’estero
Art. 17
Requisiti di accesso
Art. 18
Criteri di calcolo del contributo
Art. 19
Procedimento per la concessione del contributo
Art. 20
Erogazione del contributo
Sezione III
Periodici diffusi all’estero
Art. 21
Requisiti di accesso
a) periodicita’ almeno trimestrale della testata nell’anno di riferimento del contributo;
b) trattazione di argomenti di interesse delle comunita’ italiane all’estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all’estero, attestati dal competente capo dell’ufficio consolare italiano di prima categoria. Per le testate edite all’estero, la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana.
Art. 22
Criteri di calcolo del contributo
Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi alla produzione della testata su carta e in formato digitale, in parallelo con l’edizione cartacea, secondo le modalita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, nell’anno di riferimento del contributo:
a) costo per i giornalisti e per il personale dipendente addetto alla produzione della testata, fino ad un importo complessivo di 50.000 euro; per i periodici editi all’estero, per personale dipendente si intende quello assunto secondo la normativa del Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa;
b) costo per l’acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell’anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento;
c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l’acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata;
d) costo per l’acquisto e l’installazione di hardware, software di base e dell’applicativo per l’edizione digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;
f) costo per la gestione e l’alimentazione delle pagine web;
g) costo per l’installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l’integrazione con sistemi di pagamento digitali.
4. I costi di cui al comma 3, lettere a), b) e c) sono rimborsati nella misura del 50 per cento; quelli di cui al comma 3, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento.
5. La quota di contributo per le copie vendute, anche in formato digitale, e’ calcolata nella misura di 0,25 euro per ciascuna copia.
Se il prezzo effettivo di vendita, convertito in euro ai sensi dell’articolo 16, comma 1, e’ inferiore all’importo indicato nel presente comma, il contributo per ciascuna copia venduta e’ pari all’effettivo prezzo di vendita. Per copie distribuite e vendute si intendono quelle indicate agli articoli 6 e 8, comma 12.
6. Il contributo non puo’ superare il limite massimo del 5 per cento del corrispondente stanziamento annuale destinato alla stampa periodica italiana all’estero. Al contributo non si applica il limite previsto dall’articolo 8, comma 16.
Art. 23
Procedimento per la concessione del contributo
Art. 24
Erogazione del contributo
Capo VI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 25
Beneficiari del contributo
Sezione II
Periodici per non vedenti e ipovedenti
Art. 26
Requisiti di accesso
Art. 27
Erogazione del contributo e criteri di calcolo
Art. 28
Procedimento per la concessione del contributo
Sezione III
Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
Art. 29
Requisiti di accesso
Art. 30
Erogazione del contributo e criteri di calcolo
Art. 31
Procedimento per la concessione del contributo
Capo VII
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 32
Abrogazioni
1) articolo 22;
2) articolo 23;
3) articolo 24;
4) articolo 54;
b) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, 268:
1) articolo 14, commi 1 e 3;
2) articolo 20;
3) articolo 29;
c) legge 25 febbraio 1987, n. 67:
1) articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;
2) all’articolo 13, comma 1, le parole: «8,» e: «, 10» sono soppresse;
3) articolo 28, comma 5;
d) decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78;
e) legge 7 agosto 1990, n. 250:
1) all’articolo 3, comma 1, sono soppresse le seguenti parole:
«alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell’articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e»; le parole:
«dell’art. 11 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,» e le parole «dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987» sono sostituite dalle seguenti «dal comma 6 dell’articolo 9 e dal predetto comma 2 dell’articolo 11 della medesima legge»;
2) articolo 3, commi 2, 2-bis;
3) all’articolo 3, comma 2-ter, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelevisive.»; il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
4) articolo 3, commi 2-quater, 3, lettera b), 3-bis, 4 e 5;
5) all’articolo 3, comma 13, dopo le parole: «I contributi» sono soppresse le seguenti: «di cui ai commi 10 e 11 e»; dopo le parole: «di quelli di cui ai commi» sono soppresse le seguenti: «2,5,»;
6) articolo 3, comma 14;
f) articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
g) decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, 525;
h) articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
i) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 1999, n. 218;
l) all’articolo 21, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, e’ soppresso il secondo periodo;
m) articolo 138 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
n) articolo 1, commi 454, 457, 462 e 574 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) all’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, 296 e’ soppresso il secondo periodo;
p) all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter,»;
q) decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, 223:
1) articolo 1;
2) articolo 2, comma 3;
3) articolo 6, comma 1;
4) articolo 12, comma 2;
r) decreto-legge 18 dicembre 2012, 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103:
1) articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
2) articolo 1-bis;
3) articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8;
4) articolo 3, commi 1, 3, 4;
s) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2013 recante «Individuazione dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi alle imprese editoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103»;
t) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 recante «Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2012, 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103»;
u) decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, 138.
Art. 33
Entrata in vigore
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