Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi.
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l’articolo 20;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi in data 2 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e della giustizia;
1. All’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all’articolo 6, comma 1, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.».
2. All’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l’attività.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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