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Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310

Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario, ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 5;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modifiche ed integrazioni ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2003, nonché ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998;
Ritenuto di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e correzioni ai citati decreti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO n. 5 DEL 2003
ARTICOLO N.1
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 5 del 2003», dopo la parola: «ovvero» sono inserite le parole: «dalla scadenza».

ARTICOLO N.2
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell’attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti nè superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall’ultima delle notificazioni effettuate.».

ARTICOLO N.3
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»;
d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, l’istanza di fissazione dell’udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un’altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.».

ARTICOLO N.4
Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.».

ARTICOLO N.5
Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l’atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall’ultima notificazione.».

ARTICOLO N.6
Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All’articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 5 del 2003, il numero: «4» è sostituito dal seguente: «2».

Capo II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE
ARTICOLO N.7
Modifiche all’articolo 2346 del codice civile

1. All’articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «L’atto costitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «Lo statuto».

ARTICOLO N.8
Modifiche all’articolo 2359 del codice civile

1. All’articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, le parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati».

ARTICOLO N.9
Modifiche all’articolo 2364 del codice civile

1. All’articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «ovvero».

ARTICOLO N.10
Modifiche all’articolo 2370 del codice civile

1. All’articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «due giorni» sono inserite le seguenti: «non festivi».

ARTICOLO N.11
Modifiche all’articolo 2391 del codice civile

1. All’articolo 2391, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.».

ARTICOLO N.12
Introduzione dell’articolo 2391-bis del codice civile

1. Dopo l’articolo 2391 del codice civile è inserito il seguente:
«Articolo 2391-bis (Operazioni con parti correlate). – Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione.
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea.».

ARTICOLO N.13
Modifiche all’articolo 2409-duodecies del codice civile

1. All’articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettano l’indipendenza.».

ARTICOLO N.14
Modifiche all’articolo 2409-terdecies del codice civile

1. All’articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile le parole: «ai piani strategici» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni strategiche e ai piani».

ARTICOLO N.15
Modificazioni all’articolo 2412 del codice civile

1. All’articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all’estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell’acquirente.».

ARTICOLO N.16
Modifiche all’articolo 2425-bis del codice civile

1. All’articolo 2425-bis del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.».

ARTICOLO N.17
Modifiche all’articolo 2426 del codice civile

1. All’articolo 2426, primo comma, n. 8-bis), secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le parole: «materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».

ARTICOLO N.18
Modifiche all’articolo 2427 del codice civile

1. All’articolo 2427, primo comma, n. 3-bis), del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «immobilizzazioni» sono inserite le seguenti: «materiali e»;
b) le parole: «di durata indeterminata» sono soppresse;
c) la parola: «determinabile» è sostituita dalla seguente: «rilevante»;
d) le parole: «e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione» sono soppresse.

ARTICOLO N.19
Modifiche all’articolo 2441 del codice civile

1. All’articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sui» è sostituita dalla seguente: «in»;
b) al sesto comma, ultimo periodo, le parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati».

ARTICOLO N.20
Modifiche all’articolo 2447-novies del codice civile

1. All’articolo 2447-novies, secondo comma, del codice civile, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.».

ARTICOLO N.21
Modifiche all’articolo 2468 del codice civile

1. All’articolo 2468, quinto comma, del codice civile, l’ultimo periodo è soppresso.

ARTICOLO N.22
Modifiche all’articolo 2479-ter del codice civile

1. All’articolo 2479-ter, terzo comma, primo periodo, del codice civile, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «primo».

ARTICOLO N.23
Modifiche all’articolo 2504-bis del codice civile

1. All’articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.».

ARTICOLO N.24
Modifiche all’articolo 2506-ter del codice civile

1. All’articolo 2506-ter, quinto comma, del codice civile, dopo le parole: «2504-quater,» è inserita la seguente: «2505,».

ARTICOLO N.25
Modifiche all’articolo 2513 del codice civile

1. All’articolo 2513, primo comma, lettera b), del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico».

ARTICOLO N.26
Modifiche all’articolo 2522 del codice civile

1. All’articolo 2522, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici».

ARTICOLO N.27
Modifiche all’articolo 2525 del codice civile

1. All’articolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «venticinque euro ne» sono inserite le seguenti: «per le azioni».

ARTICOLO N.28
Modifiche all’articolo 2527 del codice civile

1. All’articolo 2527 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.».

ARTICOLO N.29
Modifiche all’articolo 2542 del codice civile

1. All’articolo 2542 del codice civile il terzo comma è soppresso.

ARTICOLO N.30
Modifiche all’articolo 2545-quinquies del codice civile

1. All’articolo 2545-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «Il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «La condizione»;
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.».

ARTICOLO N.31
Modifiche all’articolo 2545-octies del codice civile

1. All’articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: «il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive,».

ARTICOLO N.32
Modifiche all’articolo 2545-undecies del codice civile

1. All’articolo 2545-undecies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.».

ARTICOLO N.33
Modifiche all’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile

1. All’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «di vigilanza».

ARTICOLO N.34
Modifiche all’articolo 2545-octiesdecies del codice civile

1. All’articolo 2545-octiesdecies del codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: «di vigilanza».

Capo III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
ARTICOLO N.35
Introduzione dell’articolo 111-quaterdecies del regio decreto n. 318 del 1942

1. Dopo l’articolo 111-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, è aggiunto il seguente:
«111-quaterdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.».

ARTICOLO N.36
Modifiche all’articolo 223-duodecies del regio decreto n. 318 del 1942

1. All’articolo 223-duodecies, primo comma, del regio decreto n. 318 del 1942, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2005».

ARTICOLO N.37
Modifiche all’articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942

1. L’articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, è sostituito da seguente:
«223-terdecies. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l’articolo 223-duodecies; il termine per l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all’iscrizione presso l’Albo delle società cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.».

Capo IV
MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993
ARTICOLO N.38
Introduzione dell’articolo 150-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. Dopo l’articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, è inserito il seguente:
«150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile.
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall’ articolo 2514, primo comma, del codice civile.
5. L’articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall’articolo 36.
6. L’atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall’articolo 2545-sexies del codice civile.
7. Il termine per l’adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.».

ARTICOLO N.39
Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.».

ARTICOLO N.40
Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento.».

ARTICOLO N.41
Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».

ARTICOLO N.42
Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All’articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.».

ARTICOLO N.43
Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All’articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.».

ARTICOLO N.44
Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23;».

ARTICOLO N.45
Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 le parole: «In materia di partecipazioni in» sono sostituite dalla seguente: «Alle».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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