Codice delle comunicazioni elettroniche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l’articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l’articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell’UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi (1);
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societa’ dell’informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. E’ compreso tra l’altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo’ comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonche’ alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale (2);
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale (3);
i) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore l’utente finale,: la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta (4);
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione europea o nazionali applicabili (5);
o) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati situati in piu’ di uno Stato membro, individuati conformemente all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri (6);
r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico (7);
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete (8);
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo (9);
u) operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete e’ definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo’ essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e’ costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio (10);
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica (11);
aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti (12);
[bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete; ] (13)
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato (14);
ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione (15);
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell’interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale (16);
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d’immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (17);
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu’ tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate (18);
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l’altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonche’ altri servizi quali quelli relativi all’identita’, alla posizione e alla presenza (19).
(1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(8) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(9) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(10) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(11) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(12) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(13) Lettera soppressa dall’articolo 1, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(14) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(15) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(16) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(17) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(18) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(19) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. I provvedimenti riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le liberta’ fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o liberta’ fondamentali puo’ essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una societa’ democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali e ai principi generali del diritto dell’Unione europea, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l’altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita’ di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo (1).
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata “Conferenza Unificata”), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall’ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall’articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche’ dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (1).
2. L’Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni (2).
3. L’Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3-bis. L’Autorita’ esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo (3).
3-ter. L’Autorita’ dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L’Autorita’ opera in indipendenza e non sollecita ne’ accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati (4).
3-quater. L’Autorita’ dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche’ possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche’ adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC (5).
(1) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma modificato dall’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.
1-bis. Il Ministero e l’Autorita’, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi (2).
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 3, comma 12, dell’Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all’Autorita’, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita’ alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l’Autorita’ hanno la facolta’ di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorita’. Le richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorita’ sono proporzionate rispetto all’assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l’Autorita’ trattano le informazioni conformemente al comma 3 (1).
2. Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all’Autorità possono essere messe a disposizione di un’altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell’Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire l’adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell’Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un’impresa su richiesta del Ministero ovvero dell’Autor ità, tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un’Autorità di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e l’Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell’accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
(1) Comma sostituito dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l’Autorita’, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 14, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento (1).
2. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell’Autorità.
(1) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.
2. L’Autorita’ contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorita’ di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l’Autorita’ coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu’ adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato (1).
3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell’articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all’articolo 11, qualora l’Autorita’ intenda adottare un provvedimento che rientri nell’ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorita’ di regolamentazione degli altri Stati membri. L’Autorita’ non puo’ adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa (2).
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottata per ulteriori due mesi e l’Autorità è tenuta a rivedere tale la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine quando la proposta di provvedimento, quando:
a) o abbia ad oggetto l’identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all’articolo 18 oppure;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 , 5 o 7 tale proposta e influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 13 (3).
4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l’Autorita’ modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e’ modificato, l’Autorita’ avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 (4).
5. L’Autorita’ tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita’ di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea (5).
5-bis. L’Autorita’ comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell’articolo 12, comma 3 (6).
6. In circostanze straordinarie l’Autorita’, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo’ adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L’Autorita’ comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita’ di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell’Autorita’ di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi’ adottati o di renderli permanenti e’ soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4 (7).
(1) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma inserito dall’articolo 7, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Comma inserito dall’articolo 7, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Quando la misura prevista all’articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell’articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all’Autorita’ di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilita’ con il diritto dell’Unione europea, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l’Autorita’ puo’ adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autorita’ nazionale di regolamentazione.
2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e l’Autorita’ cooperano strettamente con la Commissione europea, allo scopo di individuare la misura piu’ idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita’ di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l’Autorita’ puo’:
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonche’ il parere e la consulenza del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell’articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l’Autorita’ comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo’ essere prorogato per consentire all’autorita’ nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 11.
5. Se l’Autorita’ decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata.
6. L’Autorita’ puo’ ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.
(1) Articolo inserito dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all’ articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
“2. Salvo diversa disposizione dell’articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l’Autorita’ nell’esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralita’ tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese (1).
3. Il Ministero e l’Autorità contribuiscono nell’ambito delle loro competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l’Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualita’ (2);
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti (3);
[c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria; ] (4)
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all’articolo 4;
c) incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l’interoperabilità dei servizi;
[ d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;] (5)
e) collaborando con le Autorita’ di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l’applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice (6);
6. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari (7);
f) garantendo il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
g) promuovendo la capacita’ degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta (8).
6-bis. Il Ministero e l’Autorita’, nel perseguire le finalita’ programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell’ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:
a) promuovendo la prevedibilita’ regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione;
b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;
d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio nazionale;
f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione (9).
7. Nell’ambito delle proprie attività il Ministero e l’Autorità applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L’Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell’Autorità deve recare l’analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
(1) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Lettera abrogata dall’articolo 9, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Lettera abrogata dall’articolo 9, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(8) Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(9) Comma inserito dall’articolo 9, comma 1, lett.f) del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Nella pianificazione strategica e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita l’Autorita’ per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, e alle liberta’ di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunita’ di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.
2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione europea e, ove opportuno, l’instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilita’ e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.
(1) Articolo inserito dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell’Autorita’, e’ fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
L’attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d’uso individuali in materia sono fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Nell’applicare il presente articolo il Ministero e l’Autorita’ rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell’UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico.
2. Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilita’ dei servizi, in conformita’ all’articolo 13-bis ed in attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia, tra cui la decisione n. 676/2002/CE.
3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell’Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove cio’ sia necessario al fine di:
a) evitare interferenze dannose;
b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
c) assicurare la qualita’ tecnica del servizio;
d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; oppure;
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5.
4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l’Autorita’, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell’Unione europea, che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che e’ possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell’UIT e della normativa CEPT.
5. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:
a) garantire la salvaguardia della vita umana;
b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure;
d) promuovere la diversita’ culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.
6. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica esclusivamente ove cio’ sia giustificato dalla necessita’ di proteggere servizi finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana. Tale divieto puo’ essere eccezionalmente esteso al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto dell’Unione europea.
7. Il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessita’ delle restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e rendono pubblici i risultati di tale riesame.
8. I commi 3 e 4 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonche’ alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 14-bis.
9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono stabilire norme volte a impedire l’accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per l’effettivo utilizzo dei diritti d’uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 98, comma 8, o la revoca dei diritti d’uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.
10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all’articolo 14-ter.
(1 ) Vedi , anche, l’articolo 8-novies del D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(2) Articolo inserito dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l’Autorita’, secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d’uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all’articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell’articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l’Autorita’ informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l’entita’ del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se e’ anteriore, fino al 25 maggio 2016.
2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l’Autorita’, secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l’articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d’uso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica.
3. Nell’applicare il presente articolo, il Ministero e l’Autorita’, secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.
4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d’uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell’articolo 27 del presente Codice.
(1) Articolo inserito dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d’uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d’uso, con le modalita’ di cui ai commi 5 e 6.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilita’ e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilita’ ad altri operatori gia’ autorizzati con le modalita’ di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso e’ assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 8.
3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dell’Autorita’, le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d’uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l’affitto.
4. Resta fermo il potere del Ministero e dell’Autorita’ di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d’uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d’uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito.
5. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorita’ ed il trasferimento di tali diritti e’ efficace previo assenso del Ministero ed e’ reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorita’, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. L’impresa subentrante e’ tenuta a notificare al Ministero l’avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.
6. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorita’, sentita l’Autorita’ Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, puo’ apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l’uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell’Unione europea, l’obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.
(1) Articolo inserito dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d’uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi’ sull’assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento (1).
2. L’Autorita’ stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita’ di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettivita’, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita’ di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l’Autorita’ vigila affinche’ l’operatore cui sia stato concesso il diritto d’uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi (2).
3. L’Autorita’ pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale (3).
4. L’Autorita’ promuove l’armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all’interno dell’Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei (4).
5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica (5).
6. Il Ministero e l’Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione presta la sua collaborazione all’Autorità.
(1) Comma sostituito dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma sostituito dall’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma sostituito dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma modificato dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all’estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell’impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
1. Fatte salve le competenze dell’Autorita’ previste dall’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua:
a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonche’ per garantire l’integrita’ delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;
b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell’integrita’ siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.
2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuita’ della fornitura dei servizi su tali reti;
b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell’integrita’ secondo quanto previsto al comma 1, lettera b).
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorita’ nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorita’ degli altri Stati membri nonche’ l’ENISA.
4. Il Ministero, anche su impulso dell’Autorita’, puo’ informare il pubblico o imporre all’impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nell’interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero e’ individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi piu’ comuni di incidente.
5. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all’ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo e dell’articolo 16-bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Ai fini del controllo del rispetto dell’articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:
a) fornire al Ministero, e se necessario all’Autorita’, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l’integrita’ dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonche’;
b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell’Autorita’, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica.
3. Il Ministero e l’Autorita’ hanno la facolta’ di indagare i casi di mancata conformita’ nonche’ i loro effetti sulla sicurezza e l’integrita’ delle reti.
4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell’Autorita’, il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 98, commi da 4 a 12.
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L’Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate “le linee direttrici”.
4. Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell’altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa in questione. Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell’articolo 67 (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate “le raccomandazioni”, e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l’Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Sentita l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, l’Autorita’, effettua l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici (2).
[2. L’analisi è effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi già in possesso dell’Autorità elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi. ] (3)
3. Quando l’Autorita’ e’ tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all’analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale (4).
4. L’Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone nè mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un’analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l’Autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all’articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l’Autorità tiene conto degli obiettivi e dei principi dell’attività di regolamentazione di cui all’articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L’Autorita’ effettua un’analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 12:
a) entro tre anni dall’adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo puo’ tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l’ Autorita’ ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure
b) entro due anni dall’adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea (5).
8-bis. Qualora l’Autorita’ non completi l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’Autorita’ notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell’articolo 12 (6).
[ 9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell’ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell’allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all’analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento. ] (7)
(1) In attuazione del presente articolo vedi la Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 22 marzo 2006, n. 162.
(2) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma abrogato dall’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Comma abrogato dall’articolo 17, comma 6, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il Ministero vigila sull’uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
2. Fintantoche’ le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l’applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l’Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d’informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un’API aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l’API aperta in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
b-bis) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili (1).
2. Fermo restando quanto disposto all’articolo 42, comma 2, lettera b), l’Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.
1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell’imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l’Autorita’, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia (1).
2. L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l’Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l’Autorità persegue gli obiettivi di cui all’articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un’impresa dall’Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.
4. La decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell’Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
(1) Comma sostituito dall’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorita’ di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 (1).
2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorita’ nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facolta’ di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’Autorita’ al fine di risolvere una controversia e’ conforme alle disposizioni del Codice (2).
2-bis. L’Autorita’ puo’ chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all’azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice (3).
2-ter. Quando al BEREC e’ presentata una tale richiesta, l’Autorita’ ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ove necessario possono adottare misure urgenti (4).
2-quater. Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’Autorita’ nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC (5).
3. L’Autorita’, congiuntamente all’Autorita’ di regolamentazione dell’altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorita’ e l’Autorita’ di regolamentazione dell’altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non e’ risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non e’ stato adito un organo giurisdizionale, l’Autorita’ coordina i propri sforzi con l’Autorita’ di regolamentazione dell’altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformita’ delle disposizioni di cui all’articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC (6).
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
(1) Comma sostituito dall’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma inserito dall’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma inserito dall’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma inserito dall’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Comma sostituito dall’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all’articolo 13, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in piu’ Stati membri non sono obbligate ad effettuare piu’ di una notifica per Stato membro interessato (1).
4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell’articolo 19della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della di chiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (2).
5. La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita’ del piano viene valutata d’intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneita’ dei regimi autorizzatori. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza (3) .
7. La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
(1) Comma inserito dall’articolo 22, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma modificato dall’articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma modificato dall’articolo 1-bis del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 e dall’articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 25 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un’autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l’interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.
1. Ogni qualvolta cio’ sia possibile, l’uso delle frequenze radio non e’ subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. I diritti individuali di uso possono essere concessi per:
a) evitare interferenze dannose;
b) assicurare la qualita’ tecnica del servizio;
c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure;
d) conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea (1) .
2. Qualora l’utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall’autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente all’impresa avente le condizioni necessarie per conseguire l’ autorizzazione generale, valutata l’effettiva necessita’, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse in conformita’ delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I (2).
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell’autorizzazione generale, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessita’ di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d’uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un’impresa a un’altra, ai sensi dell’articolo 14-ter, il Ministero provvede affinche’ si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d’uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono piu’ applicabili, i diritti individuali d’uso sono trasformati in un’autorizzazione generale per l’uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un’impresa ad un’altra, ai sensi dell’articolo 14-ter (3).
5. I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all’articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo’ essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d’uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e’ necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell’Unione europea (4).
5-bis. Al momento del rilascio dei diritti d’uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14-ter del Codice (5).
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze stesse in conformità all’articolo 29 e all’articolo 14, comma 1.
6-bis. Il Ministero l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere adottate misure appropriate, quali ad esempio l’obbligo di vendita o di locazione dei diritti d’uso delle frequenze radio (6).
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell’articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri (7).
9. Qualora l’Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell’articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane.
(1) Comma sostituto dall’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 .
(2) Comma sostituto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 .
(3) Comma sostituto dall’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 .
(4) Comma sostituto dall’articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 .
(5) Comma inserito dall’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 .
(6) Comma inserito dall’articolo 23, comma 6, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 .
(7) Comma sostituto dall’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 .
1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d’uso delle frequenze radio, conformi all’articolo 14 del Codice. L’autorizzazione generale e’ sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1 (1).
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell’autorizzazione generale e’ fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese (2).
3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell’allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell’allegato n. 1.
(1) Comma sostituito dall’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Quando debba valutare l’opportunita’ di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l’Autorita’, tra l’altro (1):
a) tiene adeguatamente conto dell’esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l’opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all’articoli 11 (2);
c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso o di limitare il rinnovo dei diritti d’uso, indicandone le ragioni (3);
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.
2. L’Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l’assegnazione in base a procedure stabilite dall’Autorita’. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 13 e le prescrizioni di cui all’articolo 14 del Codice (4).
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell’Autorità, proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita’ all’articolo 14-ter (5).
7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l’Autorità può sottoporre al Ministro dello sviluppo economico la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara (6).
(1) Alinea sostituito dall’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera modificata dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Lettera sostituita dall’articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Comma modificato dall’articolo 25, comma 6, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70. In riferimento alla costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dal presente comma, vedi anche il D.P.C.M. 10 giugno 2011.
1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, nè criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tali frequenze radio.
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all’articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l’inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni poste dall’autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, la contestazione dell’infrazione accertata è notificata all’impresa, con l’intimazione di porre fine all’infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l’invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell’infrazione o della sua gravità. L’impresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l’impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal fine, il Ministero e l’Autorita’ possono imporre:
a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 98, commi da 4 a 12; e;
b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finche’ non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 19 del presente Codice (1).
3-bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all’impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse (2).
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate piu’ di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Al periodo per cui si e’ protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa (3).
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all’impresa interessata la possibilita’ di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi (4).
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 9.
(1) Comma sostituito dall’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma inserito dall’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma sostituito dall’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma sostituito dall’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Ai fini dell’autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell’imposizione degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell’allegato n. 1 e l’osservanza degli obblighi indicati all’articolo 28, comma 2 (1);
b) per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni indicate all’allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all’Autorità di effettuare un’analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.
f-bis) per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio (2);
f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disonibili ai concorrenti (3).
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 puo’ essere richiesta prima dell’inizio dell’attivita’, ne’ come condizione necessaria per la stessa (4).
3. Quando il Ministero o l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l’uso che intendono farne.
(1) Lettera sostituita dall’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera inserita dall’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Lettera inserita dall’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma sostituito dall’articolo 27, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata nell’allegato n. 10.
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall’allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all’articolo 13.
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, il Ministero comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali e’ concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non puo’ essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti d’uso delle frequenze radio o i diritti di installare strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui siti Internet delle autorita’ competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l’articolo 14-bis, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d’uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all’allegato n. 1 del presente Codice (1).
2. Qualora l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d’uso gia’ in vigore, il Ministero, sentita l’Autorita’, puo’ prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell’Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni (2).
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l’autorizzazione riguardante l’accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un’altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
(1) Comma sostituito dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell’allegato n. 12. L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l’offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività nè in relazione al tipo di rete o servizio, nè in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l’espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della stessa;
c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;
d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’eventuale sua qualità ridotta;
f) l’obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni d’anticipo rispetto alla scadenza.
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.
1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 26 del presente Codice, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilita’ dei servizi in tutta l’Unione europea. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorita’ ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b) (1).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell’immagine.
3. Fatto salvo l’articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
(1) Comma sostituito dall’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 13, l’Autorita’ incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita’ dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l’efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali (1)
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre:
a) l’obbligo agli operatori che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l’interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili;
b) l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l’accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell’allegato n. 2.
a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l’accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi (2)
[3. Nell’imporre ad un operatore l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi dell’articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l’Autorità può stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell’accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all’attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all’articolo 20.] (3)
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis (4)
5. Ove giustificato, l’Autorita’ puo’, di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24 (5).
(1) Comma sostituito dall’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera inserita dall’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma abrogato dall’articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma sostituito dall’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma sostituito dall’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. All’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l’Autorità può riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all’analisi di mercato, l’Autorità verifica che uno o più operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l’accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 81;
b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
[1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall’Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19, l’Autorità effettua un’analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 19, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorita’ impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50-bis (1).
2. L’Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2, e 43 (2);
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell’allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell’articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di mercato;
c) l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l’Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l’adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall’ articolo 12.
(1) Comma sostituito dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorita’ puo’ imporre obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione e all’accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l’accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi (1).
2. In particolare, l’Autorità può esigere che, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell’articolo 47 pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L’Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L’Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore e’ soggetto agli obblighi di cui all’articolo 49 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, l’Autorita’ provvede alla pubblicazione di un’offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell’allegato n. 3 (2).
(1) Comma sostituito dall’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione e all’accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.
1. Ai sensi dell’articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l’Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione e dell’accesso. In particolare, l’Autorità può obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L’Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l’articolo 10, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l’Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L’Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l’accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell’utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l’altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l’offerta di rivendita delle linee di contraenti (1);
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l’accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all’ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti (2);
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
h) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
i-bis) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identita’, alla posizione e alla presenza (3).
2. L’Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.
3. Nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell’articolo 13, l’Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilita’ tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita’ di altri prodotti di accesso a monte, quale l’accesso ai condotti (4);
b) fattibilità della fornitura dell’accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti (5);
d) necessita’ di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile (6);
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
3-bis. L’Autorita’ puo’, nell’imporre ad un operatore l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e’ conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 20 del presente Codice (7).
(1) Lettera sostituita dall’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Lettera aggiunta dall’articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Lettera sostituita dall’articolo 36, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Lettera sostituita dall’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Lettera sostituita dall’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Comma inserito dall’articolo 36, comma 7, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Ai sensi dell’articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l’Autorita’ puo’ imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche’ l’obbligo di disporre di un sistema di contabilita’ dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell’utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’operatore anche nelle reti di prossima generazione, l’Autorita’ tiene conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consente un’equa remunerazione del capitale investito, purche’ congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. (1).
2. L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall’articolo 34.
Comma modificato dall’ articolo 4, comma 2, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 , convertito in Legge 6 aprile 2007 n. 46 e, successivamente, sostituito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura all’ingrosso di determinati prodotti di accesso, l’Autorita’ puo’, a titolo di misura eccezionale e conformemente all’articolo 45, comma 3, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attivita’ relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entita’ commerciale operante in modo indipendente.
2. Tale entita’ commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entita’ commerciali all’interno della societa’ madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
3. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’Autorita’ sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo:
a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al comma 1;
b) una motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;
c) un’analisi dell’impatto previsto sull’Autorita’, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessita’ di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche’ sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;
d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento piu’ efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.
4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entita’ commerciale separata;
b) l’individuazione delle risorse dell’entita’ commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita’ deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entita’ commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza, che include la pubblicazione di una relazione annuale.
5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 45, comma 3, l’Autorita’ effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 19. Sulla base della sua valutazione, l’Autorita’ impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12.
6. Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puo’ essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e’ stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 45, comma 3.
(1) Articolo inserito dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu’ mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l’Autorita’ al fine di consentire alla stessa di valutare l’effetto dell’auspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un’entita’ commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare l’Autorita’ in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonche’ del risultato finale del processo di separazione.
2. L’Autorita’ valuta l’effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce un’analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice.
3. L’entita’ commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo puo’ essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e’ stato stabilito che l’entita’ dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 45, comma 3.
4. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita’ nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entita’ giuridica separata appartenente a una proprieta’ diversa, l’impresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente l’Autorita’ per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura dell’accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell’articolo 54. L’Autorita’ puo’ imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 28, comma 2.
(1) Articolo inserito dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L’Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.
2. L’Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.
1. L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco degli operatori che ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai fini del presente Capo, nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo è notificata senza indugio alla Commissione europea.
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma.
2. L’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’Autorità limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e’ soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma (2).
2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocita’ di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilita’ tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T (3).
2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e’ soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma (4).
(2) Comma sostituito dall’articolo 39, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma sostituito dall’articolo 39, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall’Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l’anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull’applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell’esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilita’, qualita’ e prezzo accessibile, fintantoche’ il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai servizi di cui al comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale (1).
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
5. L’Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, previa consultazione ai sensi dell’articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all’articolo 80(2).
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificat prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L’autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 40, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma così modificato dall’articolo 6 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge.
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall’Autorita’, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilita’ per gli utenti disabili, nonche’ di qualita’ del servizio. Il Ministero vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente comma (2).
2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministero entro il 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12 mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell’articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma medesimo o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma stesso, anche in considerazione dell’esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilita’ e disponibilita’ (3).
3. Le chiamate d’emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo ‘112’ o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma.
(2) Comma sostituito dall’articolo 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma sostituito dall’articolo 41, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano previsti requisiti che conseguono l’effetto equivalente, l’Autorita’ adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all’articolo 54, comma 2-bis, e all’articolo 55 che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. L’Autorita’ valuta la necessita’ generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta (2).
2. L’Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
2-bis. Nell’adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l’Autorita’ favorisce la conformita’ con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice (3).
(2) Comma sostituito dall’articolo 42, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 42, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l’intero territorio nazionale. L’Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l’Autorità applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all’articolo 62.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull’intero territorio nazionale.
1. L’Autorita’ vigila sull’evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori (1).
2. L’Autorita’ puo’ prescrivere che le imprese designate ai sensi dell’articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso alla rete di cui all’articolo 54, comma 1, o dall’uso dei servizi individuati all’articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate (2).
3. L’Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e57 di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.
4. L’Autorità provvede affinché, quando un’impresa designata è tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L’Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.
(1) Comma sostituito dall’articolo 43, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 43, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le imprese designate ai sensi dell’articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che il contraente non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto (1).
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L’Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si dà luogo all’imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorità provvede affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell’allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all’Autorità.
2. L’Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l’efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L’Autorità provvede affinché le informazioni sull’efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch’esse pubblicate e messe a sua disposizione.
3. L’Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
4. L’Autorita’ fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l’Autorita’ tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalita’ stabilite all’articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T e della normativa CEPT (1).
5. L’Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate.
6. L’Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell’impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L’Autorità può esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all’efficienza, a spese dell’impresa interessata, allo scopo di garantire l’esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.
(1) Per l’attuazione del presente comma per l’anno 2011, vedi la Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 13 aprile 2011, n. 213; per l’attuazione del presente comma per l’anno 2012, vedi la Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 2 febbraio 2012, n. 67. Comma sostituito dall’articolo 44, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Qualora l’Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal fine, l’Autorità può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell’obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all’impresa designata per la fornitura del servizio universale, in base alle modalità stabilite nell’allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all’articolo 58, comma 2.
2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell’Autorità. I costi derivanti dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all’allegato n. 11.
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 62, l’Autorità riscontri che un’impresa designata è soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell’impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all’allegato n. 11.
2. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all’articolo 62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato n. 11, possono essere modificate, all’occorrenza, con provvedimento dell’Autorità, sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità all’articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell’allegato n. 11. Ogni anno, l’Autorità, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare l’opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionale.
1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l’Autorità pubblica i principi di ripartizione dei costi di cui all’articolo 63 ed il sistema applicato.
2. L’Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato l’impresa o le imprese designate per la prestazione del servizio universale.
1. Il Ministero, sentita l’Autorità, procede periodicamente al riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 58. Il riesame è effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.
[1. Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. L’Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all’articolo 19, provvede ad effettuare un’analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all’articolo 12. Fino all’effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall’Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente. ]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorita’, qualora in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all’articolo 18 non e’ effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 17 (1).
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato nè limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all’ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l’interesse pubblico, l’Autorità, nell’esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
[3. L’Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in merito alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.](2)
4. L’Autorità provvede affinché ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. L’Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.
5. Fatti salvi l’articolo 59, comma 2 e l’articolo 60, l’Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l’analisi dinamica di cui all’articolo 19, comma 5.
(1) Comma sostituito dall’articolo 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma abrogato dall’articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
[1. L’Autorità qualora, in esito all’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell’insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del territorio nazionale, in conformità all’articolo 17. L’Autorità impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell’insieme minimo di linee affittate, come indicato nell’elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all’articolo 20, nonché le condizioni indicate nell’allegato n. 8 per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.
2. L’Autorità, qualora in esito all’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell’insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato.
3. L’insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nell’ambito dell’elenco di norme di cui all’articolo 20.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
[1. L’Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell’articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all’attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dall’articolo 19 e attuate conformemente all’articolo 49.
3. L’Autorità provvede affinché i prezzi dell’accesso e dell’interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilità.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o piu’ imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:
a) la denominazione e la sede dell’impresa;
b) i servizi forniti, ed in particolare:
1) se viene fornito o meno l’accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all’articolo 76;
2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni;
3) i livelli minimi di qualita’ del servizio offerti, compresa la data dell’allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualita’ del servizio, quali definiti dall’Autorita’;
4) informazioni sulle procedure poste in essere dall’impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonche’ del diritto alla protezione dei dati personali dell’utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualita’ del servizio riconducibili a tali procedure;
5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite.
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonche’ le modalita’ per contattare tali servizi;
d) qualora esista un obbligo ai sensi dell’articolo 75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;
e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche’ le modalita’ secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalita’ di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;
f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi:
1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;
2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilita’ dei numeri o di altri identificatori;
3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale.
g) le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita’ del servizio previsto dal contratto;
h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 84;
i) i tipi di azioni che l’impresa puo’ adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all’integrita’ e alle vulnerabilita’ (2).
2. L’Autorità vigila sull’applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.
3. L’Autorita’ puo’ richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorita’ competenti sull’utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivita’ illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all’articolo 71, comma 2-quater, e relativi al servizio fornito (3).
4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali ne’ costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l’esercizio del diritto di recesso. L’Autorita’ puo’ specificare la forma di tali comunicazioni (4).
5. L’utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l’ordine pubblico o arrecare danno ai minori molestia o disturbo alla quiete privata ovvero per finalità abusive o faudolente , decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti (5).
[6. Rimane ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori. ](6)
(2) Comma sostituito dall’articolo 49, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma sostituito dall’articolo 49, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma sostituito dall’articolo 49, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Comma abrogato dall’articolo 49, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorita’ assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell’allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L’Autorita’ puo’ precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate (1).
2. L’Autorita’ promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalita’ di uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, l’Autorita’ provvede affinche’ vengano resi disponibili o affida l’incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe (2).
2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l’Autorita’ puo’ imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l’altro:
a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi l’Autorita’ puo’ esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero chiamato;
b) informare i contraenti di eventuali modifiche all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell’ambito del servizio al quale si sono abbonati;
c) informare i contraenti di ogni modifica alle condizioni che limitano l’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformita’ del diritto dell’Unione europea;
d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dell’utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualita’ del servizio riconducibili a tali procedure;
e) informare i contraenti del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in materia di protezione dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonche’;
f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro (3).
2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l’Autorita’ puo’, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione o co-regolamentazione (4).
2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis diffondono, all’occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi contraenti tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con i contraenti. In tal caso, dette informazioni sono fornite dall’Autorita’ in forma standardizzata e riguardano fra l’altro:
a) gli utilizzi piu’ comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivita’ illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e liberta’. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche’;
b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica (5).
(1) Comma sostituito dall’articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma inserito dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma inserito dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma inserito dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorita’, dopo aver effettuato la consultazione di cui all’articolo 83, puo’ prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita’ dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’Autorita’ prima della pubblicazione (1).
2. L’Autorita’ puo’ precisare, tra l’altro, i parametri di qualita’ del servizio da misurare, nonche’ il contenuto, la forma e le modalita’ della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualita’, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato n. 6 (2).
2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, l’Autorita’ puo’ imporre prescrizioni in materia di qualita’ minima del servizio all’impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche (3).
2-ter. L’Autorita’ fornisce alla Commissione europea, con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al comma 2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell’intervento, le misure previste e l’impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche al BEREC (4).
2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo, l’Autorita’ tiene nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2 (5).
(1) Comma sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 51, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 51, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 51, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu’ ampia disponibilita’ possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza (2).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 52, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorita’, ove opportuno, puo’ specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinche’ gli utenti finali disabili:
a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e;
b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalita’ necessarie.
(1) Articolo inserito dall’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorità vigila sull’interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.
1. L’Autorita’ provvede affinche’ sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all’articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo (2).
2. L’Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri ai contraenti soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie (3).
3. L’Autorita’ provvede affinche’ sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l’Autorita’ puo’ imporre obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita’ alle disposizioni dell’articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori (4).
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all’articolo 55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell’articolo 78 (5).
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 54, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma modificato dall’articolo 54, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma sostituito dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma sostituito dall’articolo 54, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo di cui all’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 il Ministero esercita le attribuzioni conferite dal medesimo articolo nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni, ai fini dell’attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo.
2. Per l’esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministro dell’interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell’interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonche’ dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d’intesa con le regioni interessate, anche per l’utilizzo di strutture gia’ esistenti.
(1) Articolo inserito dall’articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il Ministero provvede affinche’ tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 1-bis, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‘112’ e qualunque numero di emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo ‘112’ devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo piu’ conforme alla struttura dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidita’ ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’Autorita’ in merito alla disponibilita’ dei numeri, e sono recepiti dall’Autorita’ nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica (2).
1-bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di emergenza, provvede affinche’ sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o piu’ numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica (3).
2. Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo ‘112’, gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un’informazione adeguata in merito all’esistenza e all’uso del numero di emergenza unico europeo ‘112’, in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro (4).
3-bis. Il Ministero provvede affinche’ l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto piu’ possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE. Tali misure non impediscono al Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo (5).
3-ter. Il Ministero provvede affinche’ le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorita’ incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorita’.
Cio’ si applica altresi’ per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo ‘112’. Il Ministero estende tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l’esattezza e l’affidabilita’ delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante (6).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 56, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 56, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma inserito dall’articolo 56, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma sostituito dall’articolo 56, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 56, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 56, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il prefisso ’00’ costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L’Autorita’ puo’ introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra localita’ contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali localita’ sono adeguatamente informati dell’esistenza di tali disposizioni.
2. L’Autorita’ provvede affinche’ gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 57, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell’arco di numerazione che inizia con il ‘116’ identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall’Autorita’. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati.
2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche’ gli utenti finali disabili possano avere un accesso piu’ ampio possibile ai servizi forniti nell’arco della numerazione che inizia con il ‘116’. Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell’articolo 20 del Codice.
3. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche’ i cittadini siano opportunamente informati circa l’esistenza e l’utilizzazione dei servizi forniti nell’ambito dell’arco di numerazione ‘116’, in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.
4. I Ministeri competenti per materia si adoperano per garantire ai cittadini l’accesso a un servizio dedicato per denunciare casi di minori scomparsi, aggiuntivo rispetto alle misure di applicazione generale relative a tutti i numeri nell’arco di numerazione ‘116’ adottate a norma dei commi 1, 2 e 3. Tale servizio sara’ disponibile sul numero 116000.
(1) Articolo inserito dall’articolo 58, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Ove cio’ sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo il caso in cui un contraente chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, ovvero con riferimento ad accessi effettuati da numerazioni non geografiche l’Autorita’ assume tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:
a) accedere e utilizzare i servizi associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all’interno dell’Unione europea; nonche’;
b) accedere a tutti i numeri forniti nell’Unione europea, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani di numerazione telefonica nazionali, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN) (2).
1-bis. L’Autorita’ puo’ imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi caso per caso, ove cio’ sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi (3).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 59, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Fatto salvo l’articolo 60, comma 2, l’Autorita’, sentite le parti interessate, puo’ obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell’allegato n. 4, parte B, se cio’ e’ fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato n. 4, parte A (1).
2. L’Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
[ 3. Fatto salvo l’articolo 60, comma 2, l’Autorità può imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all’allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali. ] (2)
(1) Comma sostituito dall’articolo 60, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma abrogato dall’articolo 60, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorita’ provvede affinche’ tutti i contraenti con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all’allegato n. 4, parte C (3).
[2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.] (4)
3. L’Autorita’ provvede affinche’ la tariffazione tra operatori o fornitori di servizi in relazione alla portabilita’ del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a carico dei contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del fornitore di servizi da parte dei contraenti (5).
4. L’Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
4-bis. L’Autorita’ provvede affinche’ il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu’ breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo (6).
4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l’Autorita’ puo’ stabilire il processo globale della portabilita’ del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilita’ tecnica e della necessita’ di assicurare al contraente la continuita’ del servizio. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non puo’ superare un giorno lavorativo. L’Autorita’ prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresi’ il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta’. L’Autorita’ provvede affinche’ siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l’obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste (7).
4-quater. L’Autorita’ provvede affinche’ i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L’Autorita’ provvede altresi’ affinche’ le imprese offrano agli utenti la possibilita’ di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi (8).
4-quinquies. L’Autorita’ provvede affinche’ le condizioni e le contratte modalita’ di esercizio del diritto di recesso non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi (9).
(1) Vedi anche il regolamento in materia di portabilita’ del numero mobile, di cui alla Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 30 novembre 2011, n. 147.
(2) Rubrica sostituita dall’articolo 61, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma sostituito dall’articolo 61, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma abrogato dall’articolo 61, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma sostituito dall’articolo 61, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 61, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 61, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 61, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 61, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il Ministero puo’ imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilita’ destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.
2. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicita’ regolare.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisca che nell’ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche (1).
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.
2-bis. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversita’ culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l’Autorita’, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione puo’ includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 71, comma 2-quater, e dell’articolo 70, comma 1 e 3 (2).
(1) Comma sostituito dall’articolo 63, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 63, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorita’, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l’esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all’esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa (1).
2. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l’accettazione di reclami, incaricati di facilitare l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
2-bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall’Autorita’ ai sensi dei commi 1 e 2 l’interessato puo’ rivolgersi all’Autorita’ per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell’Autorita’ e richiederne l’intervento secondo le modalita’ stabilite dall’Autorita’ (2).
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l’Autorità si coordina con le altre Autorità di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie nonche’ le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo e, fino all’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma inserito dall’articolo 64, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma modificato dall’articolo 64, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l’elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo 58, comma 1.
2. L’Autorita’ notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un’incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo e’ notificato senza indugio alla Commissione europea (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 65, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture (1):
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare (2).
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.
6. L’Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un’effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell’allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
(1) Alienea modificato dall’articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma modificato dall’articolo 2127, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
1. L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all’Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L’istanza, conforme al modello di cui al modello A dell’allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita’, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13 (1).
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche’ al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita’ proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (2) .
4. Copia dell’istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale (4).
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma (3).
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma inserito dall’articolo 4 del D.L. 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, in Legge 16 gennaio 2004, n. 5 e, successivamente, sostituito dall’ articolo 1, comma 560, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(3) Comma modificato dall’articolo 35, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111 .
(4) Comma modificato dall’ articolo 14, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Llegge 17 dicembre 2012, n. 221.
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonchè di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita’, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e. ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un prowedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti (2).
(1) Articolo inserito dall’ articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010 n. 40 , convertito, con modificazioni, in legge 22 maggio 2010 , n. 73 .
(2) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all’allegato n. 13, all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall’installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a quindici giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e’ ridotto a dieci giorni (1).
8. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all’allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all’articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all’uopo delegato, con le stesse modalità di cui all’articolo 89, comma 3, per consentirne l’inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attività istituzionali.
(1) Comma modificato dall’ articolo 14, comma 4, lettere a), b) e c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta’ pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure puo’ avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta’, servitu’ ed espropriazione di cui al presente Capo, l’Autorita’, anche mediante l’adozione di specifici regolamenti, puo’ imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprieta’, nel pieno rispetto del principio di proporzionalita’, ivi compresi tra l’altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione (1).
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l’Autorita’ puo’ richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprieta’, compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l’ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell’articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta’ (2).
3. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l’effettuazione di scavi all’interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L’avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l’operatore che ha già presentato la propria istanza, l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l’Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all’articolo 88.
5-bis. L’Autorita’, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilita’ di esprimere le proprie opinioni, puo’ imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell’edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se cio’ e’ giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta’, adattate se del caso in funzione dei rischi (3).
5-ter. Il Ministero, tenendo informata l’Autorita’, puo’ richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilita’ e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell’Autorita’ medesima (4).
5-quater. I provvedimenti adottati dall’Autorita’ o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (5).
(1) Comma sostituito dall’articolo 67, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma sostituito dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse (1).
3. Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Vedi l’articolo 2, comma 14 del D.L. 25 giugno 2008, n.112.
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
4-bis. L’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della [propria] rete in fibra ottica puo’, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso e’ consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L’operatore di comunicazione ha l’obbligo, d’intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati (1).
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture (2).
(1) Comma inserito dall’articolo 14, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
(2) Vedi l’articolo 2, comma 14 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all’autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere già subito.
[9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, punto 28), dell’Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo puo’ essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all’interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1).
3. Prima della emanazione del decreto d’imposizione della servitù, il Ministero trasmette all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d’imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell’indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate (2).
5. L’inizio del procedimento per l’imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell’autostrada, previo, in ogni caso, parere dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente sull’ammontare dell’indennità da corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell’autostrada dovesse provvedere all’allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l’esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell’autostrada è tenuto a mettere a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo.
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall’ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall’articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e’ sostituito da una attestazione di conformita’ del gestore (1).
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell’esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni (2).
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato dal capo dell’ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell’articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
(1) Comma inserito dall’articolo 14, comma 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(2) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all’approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati:
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita’ e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita’ di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente (1) .
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e’ effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001 (2).
5. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l’obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 328, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall’articolo 80, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 1, comma 22, lettera a), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Comma modificato dall’articolo 2, comma 211, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 . Successivamente, a norma dell’articolo 1, comma 22, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il presente comma è abrogato con effetto a decorrere dalla data di cui al comma 23, articolo 1 della medesima legge 228/2012.
1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l’esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 50.000,00 (1).
3. Se il fatto riguarda la installazione o l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno (2).
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00 (3).
9. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00 (4).
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall’articolo 2621 del codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce (5).
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall’allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l’Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell’impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell’articolo 80, il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00 (6).
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all’articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell’autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione generale (7).
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell’articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell’esercizio e salvo il promuovimento dell’azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00 (8).
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (9) (10) .
(1) Comma modificato dall’ articolo 2, comma 136, lettera a), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 .
(2) Comma modificato dall’ articolo 2, comma 136, lettera b), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 .
(3) Comma modificato dall’ articolo 2, comma 136, lettera c), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 .
(4) Comma modificato dall’ articolo 2, comma 136, lettera d), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 .
(5) Comma modificato dall’ articolo 2, comma 136, lettera e), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 .
(6) Comma modificato dall’ articolo 2, comma 136, lettera f), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 .
(7) Comma modificato dall’ articolo 2, comma 136, lettera g), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 .
(8) Comma modificato dall’ articolo 2, comma 136, lettera h), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 .
(9) Comma inserito dall’articolo 2, comma 136, lettera i), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 .
(10) A norma dell’articolo 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono ridotte a un decimo.
1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita’. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d’uso di frequenze (1).
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell’interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell’impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell’emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all’articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.
4. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d’uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto stesso.
8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all’articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l’autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l’emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
[3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all’installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.] (1)
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
(1) Numero soppresso dall’articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del fondo, ai sensi dell’,articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan [nell’ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5] (1);
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l’individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB” o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145 (2).
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
(1) Lettera modificata dall’articolo 70, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera modificata dall’articolo 70, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione che l’apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.
1. Per conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento delle attività di cui all’articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all’allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d’uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all’uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l’altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l’ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l’utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d’uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all’esercizio dell’autorizzazione generale in concomitanza con l’intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall’autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all’articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell’allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l’impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché quello dell’osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell’avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l’attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l’interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell’autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l’attività oggetto dell’autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l’interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2) , il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d’uso, revoca l’autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell’interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell’autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
1. Il rilascio di autorizzazione per l’impianto e l’uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell’impianto e dell’esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell’articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un’apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) l’uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l’esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
d) l’esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall’esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l’autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all’estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l’impiego delle apparecchiature.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l’impianto e l’esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l’eventuale rinnovo.
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.
2. L’interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall’articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all’anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all’allegato n. 25.
1. La dichiarazione prevista dall’articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell’interesse della collettività o per l’adeguamento all’ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all’adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 107, sono riportati nell’allegato n. 25.
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all’ufficio competente del Ministero.
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
1. L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l’elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
1. È consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione. È comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.
2. È consentita l’interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell’ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l’interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.
1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L’autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 107.
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.
1. L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l’impianto o l’esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa.
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta l’autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come definita dall’ETSI (European Telecommunication Standard Institute).
5. L’impiego di standard diversi dal TETRA con l’individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell’allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell’allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all’allegato n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall’articolo 133.
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all’articolo 130, le frequenze indicate nell’allegato n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.
1. L’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articolo 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 137 per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o all’esercizio di stazioni di radioamatore.
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione e’ allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita’ civili da parte d chi esercita la potesta’ o la tutela (1).
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.
(1) Comma sostituito dall’articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall’arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l’obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l’impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell’articolo 147, ma le pene sono aumentate.
1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se l’autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all’autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.
1. È punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l’ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all’uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all’avvertimento, il termine necessario per finire l’operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all’estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell’articolo 1240 del codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l’esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l’ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l’ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell’articolo 154, è punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina militare.
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell’articolo 154, hanno facoltà di chiedere l’esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l’accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell’esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
1. Per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all’articolo 100, commi 1, 2 e 3 , è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l’impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull’organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per l’istallazione e l’esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all’uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.
2. All’impianto ed all’esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L’impianto e l’esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di cui all’articolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza (1).
(1) Vedi l’articolo 2 del D.M. 3 aprile 2013.
(2) Per ‘interpretazione autentica vedi l’articolo 2, comma 4, del D.L. 28 gennaio 2014, n, 4, non ancora convertito in legge.
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
1. Per l’esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d’istituto del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d’istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Corpo delle Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell’operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall’Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l’ammissione agli esami;
e) le prove d’esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione (1).
2. Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall’articolo 5 dell’allegato n. 25.
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi (1).
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell’articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l’organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l’apparecchiatura assolve l’obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all’articolo 170.
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l’area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l’organizzazione e l’espletamento del servizio (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero, può disporre, d’ufficio ed a spese dell’armatore, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz’ora dopo l’arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell’ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L’uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate.
4. L’autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l’uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all’uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l’ammenda da euro 120,00 a euro 485,00.
1. Fermo restando l’obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall’operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell’articolo 183.
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l’osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all’articolo 159, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto.
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) un’ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dell’armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui all’articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all’autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell’articolo 183, comma 2, o dall’armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all’articolo 183, comma 3.
5. Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall’obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali (1).
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all’andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente, può affidare i compiti d’ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. L’esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all’autorità marittima ed, in copia, all’armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2.
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all’articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell’armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all’articolo 183.
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, o dalle vigenti norme nazionali.
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l’esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l’autorizzazione all’esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore.
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all’articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
1. Le società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all’impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Per le classi di navi di cui all’articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all’articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è accordata all’armatore (1).
(1) Vedi l’articolo 2 del D.M. 3 aprile 2013.
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l’autorizzazione generale di cui all’articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all’articolo 186 è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore.
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all’articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
1. I soggetti di cui all’articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell’articolo 185.
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore.
1. I soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all’articolo 185.
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all’autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall’armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all’andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
5. Le spese sostenute per l’effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attività.
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest’ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all’uopo destinate.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall’articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l’obbligo o la facoltà di installarli.
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell’aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d’ufficio ed a spese del proprietario l’impianto e l’esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall’autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all’articolo 200, e di constatarne l’efficienza.
1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all’articolo 98.
1. La licenza di esercizio di cui all’articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all’uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, prima dell’inizio del funzionamento delle stazioni (1).
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
(1) Comma modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera z), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, nè arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
3. Si applicano all’installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma dell’articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L’immissione in commercio e l’importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97.
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all’articolo 210.
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme di cui all’articolo 208.
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l’aggiornamento del registro di stazione.
1. Le sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l’impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d’emergenza, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: “i servizi di telecomunicazioni” fino a: “diffusione sonora e televisiva via cavo”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle comunicazioni”,
b) all’articolo 2, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
c) all’articolo 7, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
d) all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: “e di telecomunicazioni”; il comma 2 è soppresso;
e) all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: “della convenzione internazionale delle telecomunicazioni”; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
g) all’articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
h) all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”
i) all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: “telegrafici e radioelettrici” fino a: “servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
m) all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
n) all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
p) all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
q) all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
r) all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 , 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell’11 settembre 1992;
l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 1997;
q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
ee) l’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
gg) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell’8 agosto 2000;
hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
ii) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
1. Dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all’occorrenza:
a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26(1);
b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, nonché l’allegato n. 9(2);
c) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25(3);
d) con deliberazione dell’Autorità, sentito il Ministero, l’allegato n. 11;
e) con deliberazione dell’Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.
(1) Lettera modificata dall’articolo 80, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera modificata dall’articolo 80, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Lettera modificata dall’articolo 80, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice.
A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:
1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell’articolo 34;
3. garantire l’interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice;
4. garantire l’accessibilita’ dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l’utente finale nonche’ le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice (1);
5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell’accesso o dell’uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice;
7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita’ al Capo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all’accessibilita’ per gli utenti disabili in conformita’ all’articolo 57 del Codice (2);
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all’Unione europea concernenti l’esercizio delle attività televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall’articolo 33del Codice;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all’articolo 96 del Codice, sin dall’inizio dell’attività;
11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita’ pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita’ (3).
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorita’, nonche’ le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico (4);
13. rispettare le norme relative alla limitazione dell’esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all’articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice;
15. mantenere l’integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 in materia di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica (5);
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l’uso di frequenze radio, conformemente all’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l’uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformità dell’articolo 27, commi 1 e 2 del Codice;
18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all’articolo 20 del Codice.
18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all’articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l’accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformita’ con il diritto dell’Unione europea nonche’, ove necessario e proporzionato, l’accesso da parte delle autorita’ di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l’accuratezza della divulgazione (6).
B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono:
1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d’uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita’ (7);
2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita’ al Capo II del Titolo I del Codice (8);
3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l’esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall’autorizzazione generale;
4. durata massima, in conformità all’articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;
6. contributi per l’uso in conformità all’articolo 35 del Codice;
7. ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso delle frequenze.
8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze (9).
C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:
1. la designazione del servizio per il quale e’ utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 13 del Codice (10);
2. l’uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;
3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice;
4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici dei contraenti ai fini degliarticoli 55 e 75 del Codice (11);
5. durata massima, in conformità all’articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione;
6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;
7. contributi per l’uso in conformità all’articoli 35 del Codice;
8. ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso dei numeri.
(1) Punto sostituito dall’articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Punto sostituito dall’articolo 71, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Punto inserito dall’articolo 71, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Punto sostituito dall’articolo 71, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Punto modificato dall’articolo 71, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Punto inserito dall’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Punto sostituito dall’articolo 71, comma 7, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(8) Punto sostituito dall’articolo 71, comma 8, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(9) Punto inserito dall’articolo 71, comma 9, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(10) Punto sostituito dall’articolo 71, comma 10, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(11) Punto modificato dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43del Codice.
Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell’ articolo 43, comma 1 del Codice.
Per quanto riguarda l’accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all’articolo 43 del Codice, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
– proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza, – tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto:
– di un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
– di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.
Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice.
a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)
b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)
Elenco minimo di voci da includere nell’offerta di riferimento relativa all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura di rete, compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 46 del Codice (1).
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) ‘sottorete locale’, una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa (2);
b) “accesso disaggregato alla rete locale”, sia l’accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l’accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;
c) ‘accesso completamente disaggregato alla rete locale’, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso dell’intera capacita’ dell’infrastruttura di rete (3);
d) ‘accesso condiviso alla rete locale’, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso di una parte specifica delle capacita’ dell’infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili (4).
A. Condizioni relative all’accesso disaggregato alla rete locale
1. Elementi della rete cui e’ offerto l’accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:
a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);
b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;
c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso (5).
2. Informazioni relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilita’ di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all’ubicazione di condotti e alla disponibilita’ nei condotti (6).
3. Condizioni tecniche relative all’accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all’accesso ai condotti (7).
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell’uso.
B. Servizio di co-ubicazione
1. Informazioni sui siti pertinenti dell’operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull’ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1] (8).
2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale).
3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.
4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.
5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.
6. Norme di sicurezza.
7. Norme per l’assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.
C. Sistemi d’informazione
Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell’operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.
D. Condizioni di offerta
1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.
2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.
3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.
NOTA
[1] È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.
===========
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 72, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 72, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Lettera sostituita dall’articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Lettera sostituita dall’articolo 72, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Punto sostituito dall’articolo 72, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Punto sostituito dall’articolo 72, comma 6, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Punto sostituito dall’articolo 72, comma 7, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(8) Punto sostituito dall’articolo 72, comma 8, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(articoli 60 e 79)
Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all’articolo 60 (controllo delle spese), all’articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all’articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice (1)
Parte A: Prestazioni e servizi citati all’articolo 60 del Codice:
a) Fatturazione dettagliata
Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l’Autorità fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all’ articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai contraenti per consentire a questi:
i) di verificare e controllare le spese generate dall’uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e (2)
ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.
Ove opportuno, i contraenti possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.
Le chiamate che sono gratuite per il contraente, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata del contraente (3).
b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio’ sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito) (4)
Prestazione gratuita alla quale il contraente, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri oppure l’invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni (5).
c) Sistemi di pagamento anticipato;
L’Autorita’ puo’ obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalita’ di pagamento anticipato per l’accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l’uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico (6).
d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento;
L’Autorita’ puo’ imporre alle imprese designate l’obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica (7).
e) Mancato pagamento delle fatture
L’Autorità autorizza l’applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dalle imprese per l’utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che il contraente sia informato con debito preavviso dell’interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l’abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento l’Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l’abbonato (ad esempio chiamate al “112”) (8).
e-bis) Consigli tariffari;
La procedura in base alla quale i contraenti possono chiedere all’impresa di fornire informazioni su tariffe alternative piu’ economiche, se disponibili (9);
e-ter) Controllo dei costi;
La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall’Autorita’, per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi (10).
Parte B: Prestazioni citate all’articolo 79 del Codice:
a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu’ frequenze);
La rete di comunicazione pubblica consente l’uso di apparecchi a tonalita’ DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete (11).
b) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.
La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata.
Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l’offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.
Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita’ del numero di cui all’articolo 80.
La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio si applica.
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e.
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilita’ del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili (12).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 73, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Punto sostituito dall’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Lettera modificata dall’articolo 73, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Rubrica sostituita dall’articolo 73, comma 6, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Lettera modificata dall’articolo 73, commi 3 e 7, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Lettera sostituita dall’articolo 73, comma 8, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Lettera sostituita dall’articolo 73, comma 9, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(8) Lettera modificata dall’articolo 73, commi 4 e 10, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(9) Lettera inserita dall’articolo 73, comma 11, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(10) Lettera inserita dall’articolo 73, comma 11, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(11) Lettera sostituita dall’articolo 73, comma 12, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(12) Parte aggiunta dall’articolo 73, comma 13, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 71 del Codice
L’Autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all’articolo 71 del Codice. Spetta all’Autorità decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorità in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate(1).
1. Nome e indirizzo dell’impresa o delle imprese.
Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico (2).
2. Servizi offerti (3).
2.1. Portata dei servizi offerti.
2.2 Tariffe generali.
Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonche’ sui costi relativi alle apparecchiature terminali (4).
2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso.
2.4. Servizi di manutenzione offerti.
2.5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilita’ dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti (5).
3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.
4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all’allegato n. 4.
(1) Comma modificato dall’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Punto sostituito dall’articolo 74, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Rubrica sostituita dall’articolo 74, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Punto sostituito dall’articolo 74, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Punto sostituito dall’articolo 74, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualita’ del servizio. Per le imprese che forniscono accesso a una rete di comunicazione pubblica
|=========================|=====================|==================| | PARAMETRO | DEFINIZIONE | METODO DI MISURA | | (Nota 1) | | | |=========================|=====================|==================| |Tempo di fornitura del | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | |collegamento iniziale | | | |-------------------------|---------------------|------------------| |Tasso di guasti per | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | |linea d'accesso | | | |-------------------------|---------------------|------------------| |Tempo di riparazione | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | |dei guasti | | | |=========================|=====================|==================|
Per le imprese che forniscono accesso a un servizio
telefonico accessibile al pubblico
|=========================|=====================|==================| | PARAMETRO | DEFINIZIONE | METODO DI MISURA | | | | | |=========================|=====================|==================| |Tempo di stabilimento di | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | |una connessione (Nota 2) | | | |-------------------------|---------------------|------------------| |Tempi di risposta dei | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | |servizi di consultazione | | | |degli elenchi telefonici | | | |-------------------------|---------------------|------------------| |Percentuale di apparecchi| | | |telefonici a gettone, a | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | |moneta o a scheda nei | | | |posti telefonici pubblici| | | |a pagamento in servizio | | | |-------------------------|---------------------|------------------| |Reclami relativi | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | |all'esattezza | | | |delle fatture | | | |-------------------------|---------------------|------------------| |Percentuale di chiamate | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | |non riuscite (Nota 2) | | | |=========================|=====================|==================|
Nota 1
I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale – vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclatura delle Unita’ Territoriali Statistiche) istituita da Eurostat.
Nota 2
Gli Stati membri possono decidere di non esigere l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se e’ dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.
La versione del documento ETSI EG 202 0571 e’ la 1.3.1 (luglio 2008).
(1) Allegato sostituito dall’articolo 75, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell’articolo 74 del Codice.
1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro.
Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono (1):
– di ricomporre i segnali conformemente all’algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l’ETSI),
– di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.
2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.
Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell’industria), ad esempio la presa d’interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.
(1) Alinea sostituito dall’articolo 76, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Requisiti per l’insieme minimo di linee affittate di cui all’articolo 68 del Codice.
Nota: conformemente alla procedura di cui all’articolo 68 del Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantoché l’Autorità non stabilisca che esiste un’effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.
L’Autorità vigila affinché la fornitura dell’insieme minimo di linee affittate di cui all’articolo 68del Codice esegua i principi fondamentali della non discriminazione, dell’orientamento ai costi e della trasparenza.
1. Non discriminazione
L’Autorità vigila affinché le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del Codice aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner.
2. Orientamento ai costi
L’Autorità provvede, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui all’articolo 68 del Codice seguano i principi fondamentali dell’orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dello stesso articolo 68, comma 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi.
L’Autorità rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione europea.
3. Trasparenza L’Autorità provvede affinché le informazioni in appresso, relative all’insieme minimo di linee affittate di cui all’articolo 68 del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile.
3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.
3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.
Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un’impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del Codice non ritenga ragionevole fornire nell’insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale impresa deve chiedere l’autorizzazione dell’Autorità a modificare dette condizioni nel caso specifico.
3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti:
– informazioni sulla procedura di ordinazione,
– periodo normale di consegna, cioè il periodo, calcolato dalla durata in cui l’utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti.
Questo periodo è stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna;
– durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l’utente è obbligato ad accettare,
– tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui è stato comunicato un messaggio di guasto all’unità competente dell’impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, fino al momento in cui l’80 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, è stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati,
– eventuali procedure di rimborso.
Inoltre, qualora l’Autorità ritenga che le prestazioni della fornitura dell’insieme minimo di linee affittate non soddisfi le esigenze degli utenti, essa può fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate.] (1)
(1) Allegato abrogato dall’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 25 del Codice
Il sottoscritto:
• Cognome:
• Nome:
• Luogo e data di nascita:
• Residenza e domicilio:
• Cittadinanza:
• Societa’/ditta:
• Nazionalita’:
• Sede legale:
• Codice fiscale e partita IVA:
Qualora la societa’ sia partecipata da Organismi facenti capo a Stato, Regioni o Enti locali deve essere altresi’ indicata la composizione dell’azionariato.
(tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea)
Inoltre per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di……………………il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:
• n. telefonico:
• n. fax:
• indirizzo e-mail:
Dati del rappresentante legale:
• Cognome e nome:
• Luogo e data di nascita:
• Residenza e domicilio:
• Codice fiscale:
Dichiara
di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica:
Descrizione tipologia di rete che comprenda, ove previsto e a titolo esemplificativo, la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione:
Descrizione tipologia di servizio e l’area di copertura geografica interessata alla fornitura:
Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione:
Data di inizio dell’attivita’:
A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell’allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonche’, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche’ il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtu’ di altre normative non di settore.
Si allegano alla presente dichiarazione:
1. autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l’impresa e’ iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Paesi non appartenente all’Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocita’;
2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa’ o il titolare dell’impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
DATA
FIRMA
(1) Allegato sostituito dall’articolo 78, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(articoli 34 e 35)
Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34e 35, comma 2, del Codice.
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l’installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull’impiego di radiofrequenze, e per l’offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l’emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
1) sull’intero territorio nazionale, 111.000,00 euro ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 (1)
1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti (2)
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
1) sull’intero territorio nazionale, 66.500,00 euro ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 (3)
1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti (4)
2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro
3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro
c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:
1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b);
d) nel caso di fornitura di di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:
1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro
2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro
3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro
2. Le imprese titolari di un’autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno in cui l’autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.
3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l’accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.
(1) Numero modificato dall’articolo 6, comma 4, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
(2) Numero aggiunto dall’articolo 6, comma 4, lettera b), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
(3) Numero modificato dall’articolo 6, comma 4, lettera c), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
(4) Numero aggiunto dall’articolo 6, comma 4, lettera d), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
1. Oltre ai contributi previsti all’articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l’utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all’articolo 35 del Codice, secondo la tabella di cui all’articolo 5 del presente allegato.
2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l’ammontare del contributo di cui all’articolo 5 del presente allegato è dimezzato.
3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l’ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all’articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:
a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 1
b) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,75
c) oltre 40 fino a 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,50
d) oltre 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,25
4. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e al numero delle stazioni periferiche trasmittenti o ricetrasmittenti situate sul territorio nazionale:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro;
b) per stazione periferica fissa e trasportabile 111,00 euro, escluse le VSAT conformi alla decisione ERC DEC 05.
5. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete SIT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
6. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete SUT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
7. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
8. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
9. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete per operazioni spaziali (telemetrie) sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
10. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete S-PCS riferito alla gateway sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
11. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete S-PCS riferito ai terminali d’utente sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
12. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete per trasmissione dati quale Internet via satellite di tipo diffusivo punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
13. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di comunicazione SNG il contributo è pari a:
a) per ogni singolo evento 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata e 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di trenta giorni rinnovabile;
b) per un numero indeterminato di eventi 5.550,00 euro, ripresi nell’arco temporale di un anno, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.
14. I titolari di diritti d’uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di comunicazioni mobili e personali sono tenuti, fermo quanto disposto da decreto del Ministro delle comunicazioni 27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo per ciascun blocco di 5 MHz, di 7.216.171,00 euro. Il contributo è ridotto di una misura fino al 20 per cento in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilità di frequenze, anche al fine della condivisione di impianti, infrastrutture e siti.
1. Oltre ai contributi previsti all’articolo 1 del presente allegato, l’attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, è soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all’articolo 35 del Codice, compreso l’anno di attribuzione.
2. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi geografici è pari a 111,00 euro.
3. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un indicativo per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 111.000,00 euro.
4. Il contributo per l’attribuzione di un codice di “carrier selection” a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro.
5. Il contributo per l’attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti “customer care” a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro, 16.400,00 euro, 11.000,00 euro e 5.500,00 euro.
6. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.
7. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.
8. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 144 o 166 per servizi di tariffa premio è pari a 50,00 euro.
9. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro.
10. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.
11. Il contributo per l’attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.
12. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199X per servizi di numero unico è pari a 100,00 euro.
13. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XY per servizi di numero unico è pari a 1.000,00 euro.
14. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XYZ per servizi di numero unico è pari a 10.000,00 euro.
15. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per servizi non geografici a tariffazione specifica è pari a 50,00 euro.
16. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero sul codice 892 per servizi non geografici a tariffazione specifica è pari a 27.750,00 euro.
17. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 178X per servizi di numero personale è pari ad 100,00 euro.
18. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XY per servizi di numero personale è pari a 1.000,00 euro.
19. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XYZ per servizi di numero personale è pari a 10.000,00 euro.
20. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero sui codici 163 o 164 per servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a 55.500,00 euro.
21. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 10,00 euro.
22. Il contributo per l’attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.
23. Il contributo per l’attribuzione di un codice operatore “OP ID” è pari a 500,00 euro.
24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l’espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti.
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una banca, a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che vanno acquisiti all’articolo 10 del medesimo Capo e Capitolo.
===================================================================== | |Frequenza |Frequenza | | |superiore a |superiore a |Frequenza Larghezza di |Frequenza |10 GHz e sino|20 GHz e sino|superiore a banda (L) |sino a 10 GHz|a 20 GHz |a 30 GHz |30 GHz ===================================================================== L | | | | inferiore o | | | | uguale a 25 | | | | kHz |170,00 | | | --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 25 kHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 125 | | | | kHz |370,00 | | | --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 125 kHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 250 | | | | kHz |740,00 | | | --------------------------------------------------------------------- L | | | | superiore a | | | | 250 kHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 500 | | | | kHz |1.060,00 | | | --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 500 kHz ed | |(L inferiore |(L inferiore |(L inferiore inferiore o | |o uguale a |o uguale a |o uguale a uguale a 1,75| |1,75MHz) |1,75MHz) |1,75MHz) MHz |1.390,00 |700,00 |480,00 |370,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 1,75 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 3,5 | | | | MHz |1.750,00 |1.060,00 |700,00 |480,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 3,5 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 7 | | | | MHz |2.770,00 |2.110,00 |1.390,00 |950,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 7 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 14 | | | | MHz |3.850,00 |3.130,00 |2.110,00 |1.390,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 14 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a 28 | | | | MHz |4.880,00 |4.180,00 |2.770,00 |1.860,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 28 MHz ed | | | | inferiore o | | | | uguale a | | | | 56MHz |5.930,00 |5.240,00 |3.490,00 |2.330,00 --------------------------------------------------------------------- L superiore a| | | | 56 MHz |6.980,00 |6.290,00 |4.180,00 |2.770,00
(articoli 62 e 63)
Art. 1
Definizioni
1. Oltre alle definizioni di cui all’art. 1 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:
a) “area potenzialmente non remunerativa”, l’area servita da una centrale SL che non sarebbe servita da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale;
b) “area non remunerativa”, l’area servita da una centrale SL effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative;
c) “costi evitabili”, i costi che l’impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio universale;
d) “ricavi mancati”, i ricavi che l’impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;
e) “costo netto”, la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e’ incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;
f) “costi comuni”, i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o piu’ servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi.
g) “capitale impiegato”, valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale;
h) “tasso di rendimento del capitale impiegato”, la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;
i) “ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato”, il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attivita’ di servizio universale (1) .
1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall’Autorità nei confronti di un’impresa perché questa fornisca una rete o un servizio sull’intero territorio nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.
2. L’Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un’impresa designata quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l’impresa esercente tale servizio.
3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:
a) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l’accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;
b) utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall’Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un’impresa se questa non fosse soggetta ad obblighi di servizio universale.
4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un’impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto è di competenza dell’Autorità.
5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, l’Autorità vigila affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.
6. Conformemente all’ articolo 63, comma 3, del Codice, il dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.
7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.
1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.
2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all’utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.
3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.
4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 63, comma 3, del Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:
a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;
d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonché quelli di servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonché i fornitori di accesso ad Internet.
6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:
a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
c) l’ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell’onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell’organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall’Autorità, al fine di garantire l’effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.
1. Il costo netto del servizio universale e’ calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e’ incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.
2. Il costo netto e’ calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica non remunerativa e alle categorie agevolate di clienti.
3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.
4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo.
5. Sono computati nel costo netto delle aree non remunerative e della telefonia pubblica non remunerativa, i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica, alla rete di distribuzione, nonche’ agli apparati trasmissivi presenti negli stadi di linea e ai portanti trasmissivi tra stadio di linea e nodo di livello 1, cui lo stadio di linea e’ attestato.
6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica non remunerativa e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, diretti e indiretti, derivanti dall’offerta di servizi al dettaglio e all’ingrosso.
7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:
a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche’ tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;
b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita’ specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;
c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.
9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti sulla base delle linee guida contenute nella delibera n. 399/02/CONS.
10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti e’ utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.
11. Il costo netto e’ calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad un efficiente fornitura dei servizi che Telecom Italia avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.
12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico.
13. Il capitale impiegato e’ dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato;
14. E’ escluso dal capitale impiegato il saldo tra attivita’ e passivita’ correnti;
15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attivita’ di servizio universale e’ pari a 13,5% per gli esercizi 2004 e 2005 e pari a 10,2% per gli esercizi 2006 e seguenti.
16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui ai commi 16 e 17 e’ aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attivita’ regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.
17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attivita’ ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze (2) .
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all’Autorita’, entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all’anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall’art. 5 del presente allegato (3).
2. L’Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:
a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;
b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un’articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed alle disposizioni del presente allegato.
Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all’impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:
1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;
2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell’elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;
3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell’evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;
4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;
5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l’impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell’impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell’esistenza di nuove imprese;
c) stabilisce, ai sensi del Capo IV del Titolo II del Codice, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall’organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l’altro, l’ammontare del costo netto da finanziare;
d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal Capo IV del Titolo II del Codice, fatto salvo l’obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;
e) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall’organismo appositamente incaricato;
f) determina, ai fini della sua ripartizione, l’onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all’articolo 4 del presente allegato;
g) individua le imprese debitrici sulla base del Capo IV del Titolo II del Codice e dell’articolo 3 del presente allegato;
h) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all’esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;
i) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all’articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;
j) determina l’importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);
k) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l’ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici (4) .
3. Il Ministero provvede a:
a) comunicare alle imprese debitrici l’importo dei contributi da versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Autorita’, di cui al precedente comma 2, lettera k). Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalita’ (4) :
1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
3) accreditamento bancario a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato;
b) segnalare all’Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici;
c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall’ultimo versamento effettuato (4);
d) inviare all’Autorita’ un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c) (4).
4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all’ articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula:
Formula omissis (5) .
LEGENDA:
RL = Ricavi lordi di competenza economica dell’esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa, 4) servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacita’ trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all’ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale (6) ;
RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell’esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
SI = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;
AC = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;
CT = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;
RN = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale.
TV = Costi di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’art. 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale (7) .
CI = Costi di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’art. 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet (7).
(1) Comma sostituito dall’articolo 1 della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6 febbraio 2008, n. 1.
(2) Articolo sostituito dall’articolo 5 della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6 febbraio 2008, n. 1.
(3) Comma modificato dall’articolo 7 della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6 febbraio 2008, n. 1.
(4) Lettera modificata dall’articolo 7 della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6 febbraio 2008, n. 1.
(5) Formula modificata dall’articolo 7 della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6 febbraio 2008, n. 1.
(6) Alinea modificato dall’articolo 7 della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6 febbraio 2008, n. 1.
(7) Alinea aggiunto dall’articolo 7 della Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 6 febbraio 2008, n. 1.
Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 39 del Codice
La dichiarazione deve precisare:
1. Le informazioni riguardanti l’impresa richiedente:
a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
c) composizione dell’azionariato.
2. L’oggetto:
a) descrizione della sperimentazione, con l’indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonché degli obiettivi della sperimentazione;
b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell’utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;
c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;
d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;
e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l’espletamento della sperimentazione.
3. L’impegno ad osservare gli obblighi previsti all’articolo 28 del Codice, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.
Modello A
Istanza di autorizzazione
Il sottoscritto …
nato a ……….. il …………………………………..
residente a ………………………………… via …………………………………… n. ……
nella sua qualità di………………………………. della Società …………………………….
con sede in via …………………… n. ………………..
Chiede il rilascio dell’autorizzazione alla installazione dell’impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Descrizione dell’impianto e delle aree circostanti.
– Posizionamento degli apparati.
– Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell’indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione del sito.
Descrizione del terreno circostante.
– Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell’apparato, evidenziando:
– edifici posti in vicinanza del sito;
– conformazione e morfologia del terreno circostante;
– eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).
Caratteristiche radioelettriche dell’impianto.
– Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell’impianto trasmittente.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).
Stime del campo generato.
Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito.
Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.
Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella “Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza” [Guida CEI 211-10].
Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito).
Per questi ultimi occorre:
– evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
– effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla “Norma CEI 211-7 – Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz”, con riferimento all’esposizione umana).
La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell’operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.
In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
Modalità di simulazione numerica.
Specificare l’algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l’implementazione dell’algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.
Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.
Allega alla presente istanza
– Scheda tecnica dell’impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
– Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
– Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto.
– Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l’impianto.
– Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
– Dichiarazione della potenza fornita a connettore d’antenna del sistema irradiante.
– In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
Mappe del territorio circostante all’impianto.
– Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
– Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all’impianto;
– Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
– Tutte le suddette mappe dovranno contenere l’indicazione del Nord geografico.
– Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
“l’impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
– A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.
Firma.
Modello B
segnalazione certificata di inizio attività (1)
Il sottoscritto ……
nato a ………………. Il ……………………………….
residente a …………………………….. via n. ……….
nella sua qualità di………………………………… della Società ……………………………
con sede in …………………………… via .. n. ………
Descrizione dell’impianto e delle aree circostanti.
– Posizionamento degli apparati.
– Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
– La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell’indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione del sito.
Caratteristiche radioelettriche dell’impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell’impianto trasmittente.
Allega alla presente istanza
– Scheda tecnica dell’impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
– Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l’attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
– Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto.
Modello C
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane;
Il sottoscritto ……
nato a ………………. Il ……………………………….
residente a …………………………….. via n. ……….
nella sua qualità di………………………………… della Società ……………………………
con sede in …………………………… via .. n. ………
Chiede il rilascio dell’autorizzazione alla installazione dell’impianto di seguito descritto:
Descrizione dell’impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell’impianto con l’elenco delle strade interessate, in particolare:
– dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell’impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
– dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell’impianto;
– dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
– dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell’Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all’individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
– tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
– manufatti previsti lungo l’impianto con apposita simbologia;
– particolari “tipo” delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
– sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
– sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
– vie interessate, lunghezza dell’impianto e tecnica di posa;
Dichiara di aver comunicato il progetto in formato elettronico.
Data.
Firma.
Modello D
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
in aree extraurbane
Il sottoscritto ……
nato a ………………. Il ……………………………….
residente a …………………………….. via n. ……….
nella sua qualità di………………………………… della Società ……………………………
con sede in …………………………… via .. n. ………
Chiede il rilascio dell’autorizzazione alla installazione dell’impianto di seguito descritto:
Descrizione dell’impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell’impianto con l’elenco delle strade interessate, in particolare:
– dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell’impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
– dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell’impianto;
– dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
– dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione dell’Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Per impianti extraurbani:
– stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell’impianto e la lunghezza dello stesso;
– planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all’individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
– tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
– manufatti previsti lungo l’impianto;
– sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
– strade interessate, lunghezza dell’impianto e tecnica di posa.
Data
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 80, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
Al Ministero delle comunicazioni
Dichiarazione per l’installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici
Il sottoscritto …
luogo e data di nascita ………………………………..
residenza e domicilio …………………………………
cittadinanza ….
societa/ditta ….
sede ………….
codice fiscale e partita IVA …………………………
nazionalità ……
dati del rappresentante legale cognome e nome …………………………………….
luogo e data di nascita ……………………………….
residenza e domicilio …………………………………
codice fiscale …
ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche dichiara – di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche ( su supporto fisico ( ad onde convogliate ( con sistemi ottici (barrare la casella che interessa)
– di voler espletare l’attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ………………… (massimo 10 anni)
– di possedere i prescritti requisiti
– di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa) e si impegna:
– a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
– a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
– a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
– ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
b) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
c) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale.
(data) ………………………
(firma)
Al Ministero delle comunicazioni Dichiarazione per l’installazione e l’esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo
Il sottoscritto …
luogo e data di nascita ………………………………..
residenza e domicilio …………………………………
cittadinanza ….
dati del rappresentante legale
cognome e nome …………………………………….
luogo e data di nascita ……………………………….
residenza e domicilio …………………………………
codice fiscale …
ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle
comunicazioni elettroniche
dichiara
– di voler installare ed esercire:
( una stazione di radioamatore
( una stazione ripetitrice analogica o numerica
( un impianto automatico di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o
( instradamento di messaggi
– ( un impianto destinato ad uso collettivo
( una stazione radioelettrica
……………………………… (specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
– di voler espletare l’attività di comunicazione elettronica di
cui sopra fino al 31 dicembre ……………………… (massimo 10
anni)
– di possedere i prescritti requisiti
– che la stazione radioelettrica è ubicata …………..
e presenta le seguenti caratteristiche ……………
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione,
compatibilità elettromagnetica, ecc.)
e si impegna:
– a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
– a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
– a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e
controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
– ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla
normativa in vigore …………..
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e
controlli relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione
generale;
b) la copia della patente di operatore;
c) il nominativo acquisito;
d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni.
(data) ………………………
(firma)
Al Ministero delle comunicazioni Dichiarazione per l’impianto e l’esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 107, comma 10
Il sottoscritto …
luogo e data di nascita ………………………………..
residenza e domicilio …………………………………
cittadinanza ….
societa/ditta ….
sede ………….
codice fiscale e partita IVA …………………………
nazionalità ……
dati del rappresentante legale cognome e nome …………………………………….
luogo e data di nascita ……………………………….
residenza e domicilio …………………………………
codice fiscale …
Ai sensi dell’articolo 107, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche dichiara – di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico .
(specificare la tipologia)
– di voler espletare l’attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ………………….. (massimo 10 anni)
– di possedere i prescritti requisiti;
– di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa);
– che il sistema radioelettrico è ubicato ……………..
e presenta le seguenti caratteristiche ………………
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.)
e si impegna:
– a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
– a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
– a versare il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
– ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore ……………
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
b) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale (data) ………………………
(firma)
il sottoscritto ……
nato a …………..
residente in …………………………….. via ..n.
………
nella qualità di …
dichiara:
– in riferimento all’articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
– ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i
propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello
Stato, sono:
cognome e nome grado di parentela (*) nato a il
——————————————————————–
——————————————————————–
——————————————————————–
——————————————————————–
——————————————————————–
– ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel
territorio dello Stato.
(data) ………………………
(firma)
(*) coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto
convivente.
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito
157,9125 – 162,5125 MHz
157,9250 – 162,5250 MHz
157,9375 – 162,5375 MHz
157,9500 – 162,5500 MHz
158,0000 – 162,6000 MHz
158,0125 – 162,6125 MHz
158,0250 – 162,6250 MHz
158,0375 – 162,6375 MHz
158,0500 – 162,6500 MHz
158,0875 – 162,6750 MHz
158,0875 – 162,6875 MHz
158,1000 – 162,7000 MHz
158,1250 – 162,7250 MHz
158,1500 – 162,7500 MHz
158,1625 – 162,7625 MHz
158,1750 – 162,7750 MHz
158,2000 – 162,8000 MHz
158,2125 – 162,8125 MHz
158,2250 – 162,8125 MHz
158,2500 – 162,8500 MHz
158,2750 – 162,8750 MHz
158,2875 – 162,8875 MHz
158,3000 – 162,9000 MHz
158,3125 – 162,9125 MHz
158,3250 – 162,9250 MHz
158,3500 – 162,9500 MHz
158,3750 – 162,9500 MHz
158,4000 – 163,0000 MHz
158,4250 – 163,0250 MHz
158,4500 – 163,0500 MHz
158,4625 – 163,0625 MHz
158,4750 – 163,0750 MHz
158,4875 – 163,0875 MHz
158,5000 – 163,1000 MHz
158,5125 – 163,1125 MHz
158,5250 – 163,1250 MHz
158,5375 – 163,1375 MHz
158,5500 – 163,1500 MHz
158,5625 – 163,1625 MHz
158,5750 – 163,1750 MHz
158,5875 – 163,1875 MHz
158,6000 – 163,2000 MHz
158,6125 – 163,2125 MHz
158,6250 – 163,2250 MHz
158,6375 – 163,2375 MHz
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito
450,7625 – 460,7625 MHz
450,7750 – 460,7750 MHz
450,7875 – 460,7875 MHz
450,8000 – 460,8000 MHz
450,8125 – 460,8125 MHz
450,8250 – 460,8250 MHz
450,8375 – 460,8375 MHz
450,8500 – 460,8500 MHz
450,8625 – 460,8625 MHz
1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito
– fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell’area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
– fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell’area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
– fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell’area fino ad un massimo di 12 coppie;
– fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell’area fino ad un massimo di 16 coppie;
– fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell’area fino ad un massimo di 20 coppie;
– oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio dell’organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze nell’area di servizio.
2.
L’assegnazione delle coppie di frequenza è effettuata per sistemi con almeno trecento terminali.
3.
Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici è consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al punto comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana.
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale TETRA autogestito (29 canali)
452,0250 – 462,0250
452,0500 – 462,0500
452,0750 – 462,0750
452,1000 – 462,1000
452,1250 – 462,1250
452,1500 – 462,1500
452,1750 – 462,1750
452,2000 – 462,2000
452,2250 – 462,2250
452,2500 – 462,2500
452,2750 – 462,2750
452,3000 – 462,3000
452,3250 – 462,3250
452,3500 – 462,3500
452,3750 – 462,3750
452,4000 – 462,4000
452,4250 – 462,4250
452,4500 – 462,4500
452,4750 – 462,4750
452,5000 – 462,5000
452,5250 – 462,5250
452,5500 – 462,5500
452,5750 – 462,5750
452,6000 – 462,6000
452,6250 – 462,6250
452,6500 – 462,6500
452,6750 – 462,6750
452,7000 – 462,7000
452,7250 – 462,7250
1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi:
a) per l’istruttoria delle pratiche;
b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull’espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d’uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l’utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d’uso.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell’autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato.
5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.
1. Il pagamento dei contributi è comprovato:
a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d’uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all’organo competente del Ministero:
1) per istruttoria, a corredo della domanda;
2) per vigilanza e mantenimento nonché per l’uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d’uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d’uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all’organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell’intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
1. È consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l’applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all’eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.
1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all’espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00.
1. Per l’espletamento dell’istruttoria relativa al conseguimento dell’autorizzazione generale e della concessione del diritto d’uso delle frequenze l’interessato è tenuto a versare una somma pari a:
a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l’impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l’ambito provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VI;
b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l’impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell’ambito interprovinciale, nonché nelle fattispecie di cui all’articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII;
c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l’impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell’ambito regionale nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);
d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l’impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell’ambito interregionale;
e) 3.000,00 euro nei residui casi.
2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1.
3. L’attività di coordinamento per l’uso dello spettro, laddove prevista, è compresa nell’istruttoria di cui ai commi 1 e 2.
1. Per l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a:
a) euro 150,00 nel caso di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera a);
b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e).
2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2.
1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell’Autorità competente;
b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;
c) frequenza di connessione o di “link”, la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
d) area di servizio, l’area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. È di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;
e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;
f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;
g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;
h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;
i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 – 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2
o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell’utilizzatore;
l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 – 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell’utilizzatore.
1. Ai fini della determinazione dei contributi per l’uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri:
a) numero di frequenze in uso;
b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
c) area di servizio per i servizi a copertura d’area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell’area di servizio l’angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;
d) larghezza di banda assegnata;
e) posizionamento della banda nello spettro;
f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.
Sezione II – Servizio fisso
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d’uso delle frequenze utilizzate per l’impianto e l’esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro.
2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d’uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l’impianto e l’esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
=====================================================================
| canale simplex ad una | canale simplex a due
lunghezza di tratta| frequenza euro |frequenze o duplex euro
=====================================================================
fino a 15 km | 500,00 | 1.000,00
———————————————————————
fino a 30 km | 1.250,00 | 2.500,00
———————————————————————
fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00
———————————————————————
oltre 60 km | 6.500,00 | 13.000,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz , fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:
con larghezza di banda
(in kHz) fino a coefficiente
25 37,5
2 3
50 5
Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata.
4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l’applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
numero di tratte coefficiente
fino a 10 1,0
fino a 30 0,8
fino a 60 0,6
oltre 60 0,4
5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell’80 per cento sulla somma risultante dall’applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
Art. 11
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz
1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d’uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l’impianto e l’esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
=====================================================================
lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex
=====================================================================
| euro
fino a 15 km | 900,00
fino a 30 km | 2.000,00
fino a 60 km | 4.600,00
oltre 60km | 7.500,00
Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:
=====================================================================
larghezza di banda(kHz) | coefficiente
=====================================================================
fino a 250 | 3
fino a 500 | 5
fino a 1.750 | 8
fino a 3.500 | 10
fino a 7.000 | 14
fino a 14.000 | 16
fino a 28.000 | 18
fino a 56.000 | 20
oltre 56.000 | 22
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l’applicazione dei seguenti coefficienti di correzione :
=====================================================================
numero di tratte | coefficiente
=====================================================================
fino a 10 | 1
oltre 10 | 0,8
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell’80 per cento sulla somma risultante dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Ai fini dell’applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l’applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l’applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, è compresa, sempre ai fini dell’applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l’applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.
Art. 12
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d’uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l’impianto e l’esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
=====================================================================
lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex
=====================================================================
| euro
fino a 15 km | 700,00
fino a 30 km | 1.700,00
oltre 30 km | 4.000,00
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
=====================================================================
larghezza di banda (MHz) | coefficiente
=====================================================================
fino a 3, 5 | 7
fino a 7 | 10
fino a 14 | 14
fino a 28 | 18
fino a 56 | 22
oltre 56 | 24
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l’applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
=====================================================================
numero di tratte | coefficiente
=====================================================================
fino a 10 | 1
fino a 30 | 0, 8
oltre 30 | 0,6
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell’80 per cento sulla somma risultante dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Art. 13
Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29, 5 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d’uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l’impianto e l’esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
=====================================================================
lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex
=====================================================================
| euro
fino a 15 km | 650,00
fino a 30 km | 1.600,00
oltre 30 km | 3.800,00
Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
=====================================================================
larghezza di banda (MHz) | coefficiente
=====================================================================
fino a 3, 5 | 7
fino a 7 | 10
fino a 14 | 14
fino a 28 | 18
fino a 56 | 22
oltre 56 | 24
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l’applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
=====================================================================
numero di tratte | coefficiente
=====================================================================
fino a 10 | 1
fino a 30 | 0, 8
oltre 30 | 0,6
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell’80 per cento sulla somma risultante dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3.
Art. 14
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d’uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l’impianto e l’esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
=====================================================================
lunghezza di tratta o distanza | collegamenti simplex a due
equivalente | frequenze o duplex
=====================================================================
| euro
———————————————————————
fino a 2,5 km | 150,00
———————————————————————
fino a 7,5 km | 300,00
———————————————————————
fino a 15 km | 600,00
———————————————————————
oltre 15 km | 1.200,00
Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
=====================================================================
larghezza di banda (MHz) | coefficiente
=====================================================================
fino a 3, 5 | 6
fino a 7 | 8
fino a 14 | 12
fino a 28 | 15
fino a 56 | 18
oltre 56 | 22
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l’applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
=====================================================================
numero di tratte | coefficiente
=====================================================================
fino a 10 | 1
fino a 30 | 0,75
fino a 60 | 0,50
oltre 60 | 0,40
4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell’80 per cento sulla somma risultante dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell’80 per cento.
Art. 15
Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto
1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 2 e 3, nonché all’articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.
2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz , per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l’articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l’articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento sulla somma risultante dall’applicazione dell’articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all’articolo 18, sono considerati come stazioni terminali o periferiche.
Sezione III – Servizio mobile terrestre
Art. 16
Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi
1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d’uso delle frequenze utilizzate per l’impianto e l’esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell’area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all’articolo 18.
2. Il contributo annuo per l’uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12, 5 kHz, è fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
=====================================================================
raggio dell’area di |canale simplex ad una | canale simplex a due
servizio | frequenza | frequenze o duplex
=====================================================================
| euro | euro
———————————————————————
fino a 1 km, | |
limitatamente ai casi | |
di fondo proprio o | |
equivalenti | 300,00 | 600,00
———————————————————————
fino a 15 km | 700,00 | 1.400,00
———————————————————————
fino a 30 km | 1.500,00 | 3.000,00
———————————————————————
fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00
———————————————————————
fino a 120 km | 4.500,00 | 9.000,00
———————————————————————
| 4.500,00 + 50,00 per | 9.000,00 + 100,00 per
| ogni km eccedente la | ogni km eccedente la
oltre 120 km | distanza dei 120 km | distanza dei 120 km
3. Per l’uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, è dovuta una quota proporzionale all’area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella:
=====================================================================
angolo di apertura | quota proporzionale
=====================================================================
fino a 90° | 1/3
fino a 180° | 1/2
oltre 180° | 1
4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell’articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresì il comma 3 del presente articolo nonché i commi 1 e 2 dell’articolo 17.
5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un’area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall’insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell’area di servizio.
6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell’applicazione del comma 2 si considera un’area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.
Art. 17
Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili
1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell’applicazione del contributo di cui al comma 2 dell’articolo 16, il raggio equivalente dell’area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati è fissato come segue:
a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W;
d) per l’uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell’articolo 16 è ridotto della metà.
3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell’articolo 16, qualora ne ricorra il caso.
Art. 18
Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.
2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo è pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.
Sezione IV – Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre
Art. 19
Calcolo del contributo
1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero dei canali.
2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.
3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all’articolo 18.
Art. 20
Collegamenti unidirezionali
1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli da 10 a 19 ed all’articolo 21 è ridotto alla metà.
Art. 21
Condivisione di risorse
1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d’uso delle frequenze ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero.
2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita l’interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d’uso delle frequenze.
3. La determinazione dei contributi per l’uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare è effettuata in proporzione all’entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l’obbligo di corrispondere l’intero contributo per la risorsa.
Sezione V – Multiaccesso
Art. 22
Tecnica multiaccesso
1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all’articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione:
=====================================================================
numero di canali | | |
assegnati in tecnica | | numero di canali |
multiaccesso a) | |assegnati in tecnica |
tecnica analogica |coefficiente| multiaccesso |coefficiente
=====================================================================
da 6 a 12 | 0,95 | da 19 a 24 | 0,85
———————————————————————
da 13 a 18 | 0,90 | oltre 24 | 0,80
———————————————————————
b) tecnica | | |
numerica | | |
———————————————————————
da 6 a 12 | 0,90 | da 19 a 24 | 0,80
———————————————————————
da 13 a 18 | 0,85 | oltre 24 | 0,75
2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all’articolo 18, comma 1.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall’articolo 23, comma 1, si applica l’articolo 18, comma 2.
Art. 23
Sistemi multiaccesso numerici
1. Le disposizioni di cui all’allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l’insieme delle possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate è associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali è determinato sulla base dell’esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un’assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l’utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, è dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all’articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.
2. Ai fini specifici dell’applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell’articolo 22 e dell’applicazione dell’allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all’articolo 22.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.
Sezione VI – Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico
Art. 24
Servizio mobile marittimo
1. Per l’uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all’articolo 18.
2. L’uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo.
3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia costituito da più aree portuali fra loro separate, l’autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica è estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.
Art. 25
Servizio mobile aeronautico
1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1.
2. Per l’uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.
3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, è dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, è dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta.
4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
Sezione VII – Altri servizi
Art. 26
Servizi di radiodeterminazione (radar – radiofari), di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
1. Per la concessione del diritto d’uso di frequenze riguardanti l’esercizio di una stazione di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l’atterraggio degli aeromobili.
2. Per l’uso di frequenze riguardanti l’esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, è dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza.
3. Per l’uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza.
4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all’articolo 18.
Art. 27
Servizi di radioastronomia ed equiparati
1. Per la concessione del diritto d’uso di frequenze concernenti l’esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali è richiesta la protezione, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze.
3. I servizi di “remote sensing” sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione.
Sezione VIII – Servizi via satellite
Art. 28
Sistemi di ricerca spaziale
1. Per l’uso di frequenze riguardanti l’esercizio di sistemi di ricerca spaziale è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28
MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 29
Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.
1. Per la concessione del diritto d’uso di frequenze riguardanti l’esercizio di sistemi di esplorazione della Terra è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 30
Sistemi di operazioni spaziali
1. Per la concessione del diritto d’uso di frequenze riguardanti l’esercizio di sistemi di operazioni spaziali è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.
Art. 31
Servizi via satellite
1. Per la concessione del diritto d’uso di frequenze riguardanti l’esercizio dei servizi via satellite è dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo è fissato in euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14 MHz in euro 4.800,00; fino 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00.
2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o “band on demand”, è dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocità di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocità di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocità.
3. Per l’uso di frequenze per applicazioni SNG (Satellite News Gathering) è dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo è fissato in euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00.
4. Per l’esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all’articolo 18.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l’esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Sezione IX – Esenzioni e riduzioni
Art. 32
Esenzioni e riduzioni
1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all’espletamento del servizio di emergenza sanitaria “118”
(Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all’esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all’articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club
alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell’80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L’entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente :
a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
c) ai servizi di polizia degli enti locali;
d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
c) i servizi di sicurezza per le miniere;
d) i collegamenti all’interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
f) i servizi per l’esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
h) i servizi di auto pubbliche di città;
i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
m) i servizi lacuali e fluviali;
n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.
11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l’espletamento dell’attività da esercitare.
Capo III
AUTORIZZAZIONI GENERALI
Art. 33
Contributo per istruttoria
1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all’articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:
a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all’articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all’instradamento di segnali:
1) a euro 250,00 nel caso in cui l’impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;
2) a euro 500,00 nel caso in cui l’impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;
3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l’impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1.) del Codice:
1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;
2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
c) nelle ipotesi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all’articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all’articolo 32, comma 11.
3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell’articolo 17.
Art. 34
Contributo per vigilanza e mantenimento
1. Per l’attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l’autorizzazione generale, il soggetto di cui all’articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre. Tale contributo è pari:
a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all’articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all’instradamento di segnali:
1) a euro 200,00 nel caso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);
2) a euro 400,00 nel caso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);
3) a euro 800,00 nel caso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);
4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
b) nelle ipotesi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:
1) a euro 50,00 nel caso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
2) a euro 100,00 nel caso di cui all’articolo 33, comma1, lettera b), numero 2);
3) a euro 150,00 nel caso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
4) a euro 500,00 nel caso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
c) nelle ipotesi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all’articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all’articolo 32, comma 11.
Art. 35
Radioamatori
1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all’articolo 1, comma 1.
Art. 36
Attività in banda cittadina
1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l’interessato versa un contributo annuo, compreso l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all’articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.
Art. 37
Attività assimilate a quella in banda cittadina
1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Per le attività di cui al comma 1 l’interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all’articolo 1, comma 1.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 38
Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d’uso delle frequenze
1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all’anno, il soggetto è tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l’uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:
a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell’articolo 16.
3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l’interessato è tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 , comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.
4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli.
5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un’autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all’anno, il soggetto interessato è tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l’attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.
Art. 39
Sperimentazione
1. Il richiedente la sperimentazione è tenuto a versare, per l’istruttoria della domanda e dell’eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un unico importo pari a:
a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;
b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d’uso delle frequenze.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia all’interessato dell’avvio dell’istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all’interessato:
a) l’eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all’entrata del bilancio dello Stato;
b) il parere positivo e l’autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l’uso delle frequenze e per l’attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;
c) la necessità di un’ulteriore istruttoria per l’avviso definitivo.
3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d’uso delle frequenze, l’autorizzazione alla sperimentazione con l’invito a corrispondere i contributi per l’uso delle frequenze e per l’attività di vigilanza e di mantenimento.
4. Nel caso che l’istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all’entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.
5. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere un contributo per l’attività di vigilanza e mantenimento pari:
a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);
b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).
6. Il soggetto deve versare, per l’utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:
a) per l’uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30
MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;
b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell’articolo 16;
c) per l’uso di un collegamento fisso o mobile , anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, è dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.
7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.
8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell’interesse del soggetto richiedente.
Art. 40
Modalità particolari di esercizio
1. Nell’ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi.
Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.
2. Le applicazioni di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), ed all’articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d’uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10 e 11.
3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell’articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d’uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l’uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.
4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d’uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.
Art. 41
Contitolarità
1. La contitolarità di una autorizzazione generale di cui all’articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, è ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l’esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune.
Art. 42
Contributi provvisori – conguagli
1. Per l’anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d’uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all’articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
ALLEGATO N.26
Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H
(art. 134)
Adeguamento della normativa tecnica relativa all’esercizio dell’attività radioamatoriale (1).
(1) A norma dell’articolo 1 del D.M. 21 luglio 2005 le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A B vengono unificate nell’unica patente di classe A.
Capo I
ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE
Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione
Art. 1
Validità autorizzazione generale – Rinnovo
1. L’ autorizzazione generale di classe A e di classe B per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore di cui all’articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all’ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub allegati B e C al presente allegato.
Art. 2
Patente
1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione “Harmonized Amateur Examination Certificates – HAREC – level A or B – CEPT TR 61-02 “.
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente “HAREC”, classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.
Art. 3
Esami
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l’attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato.
Art. 4
Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Art. 5
Esoneri prove di esami
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all’articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all’articolo 2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Art. 6
Nominativo
1. Il nominativo, di cui all’articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell’alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del Codice.
Art. 7
Acquisizione nominativo
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero – direzione generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la classe B all’ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.
Art. 8
Tirocinio
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell’apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 – 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione.
Art. 9
Ascolto
1. I soggetti di cui all’articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell’attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: “lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza”.
Art. 10
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
1. L’autorizzazione generale di cui all’articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all’articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l’eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all’occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l’emissione continua della portante radio.
6. L’emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell’ultimo segnale.
7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. È consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.
Sezione II
Norme tecniche
Art. 11
Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 12
Norme d’esercizio
1. L’esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. È vietato l’uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
4. È consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l’impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l’impiego del codice “Q” e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All’inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. È vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. È vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.
Art. 13
Trasferimento di stazione
1. Nell’ambito del territorio nazionale è consentito l’esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L’ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell’autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell’autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell’articolo 139 del Codice.
Art. 14
Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l’autorizzazione per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, di cui all’articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Art. 15
Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione:
a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W
Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all’articolo 12.
Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L’installazione dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
Capo II°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
Validità dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell’articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell’ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all’esercizio dell’attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.
Art. 19
Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell’articolo 125
del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell’articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l’attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.
Art. 20
Autorizzazioni generali speciali
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all’articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
ALLEGATO N.26 bis
Allegato n. 26-bis (1)
Criteri che l’Autorita’ deve utilizzare nell’accertare l’esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3
Si puo’ ritenere che due o piu’ imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 17 allorche’, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un’effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo.
In conformita’ con il diritto dell’Unione europea applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di posizione dominante condivisa, e’ probabile che cio’ si verifichi allorche’ il mercato e’ concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le piu’ importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:
– scarsa elasticita’ della domanda;
– analoghe quote di mercato;
– forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione;
– integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura;
– mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell’acquirente;
– mancanza di potenziale concorrenza.
Questo elenco e’ indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi.
L’elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbero essere adottati per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.”.
(1) Allegato inserito dall’articolo 79, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
ALLEGATO N.27
Sub Allegato A
(articolo 1, comma 2, dell’Allegato n. 26-rif. art. 135 del Codice)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ……
luogo e data di nascita ………………………………….
residenza o domicilio …………………………………..
cittadinanza …….
dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita ………………………………….
residenza o domicilio ………………………………….
codice fiscale …..
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui
all’articolo 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara
– di essere in possesso della patente di operatore di stazione di
radioamatore n. …………. conseguita il ……………..;
– di aver acquisito il nominativo ai sensi dell’articolo 139 del
Codice delle comunicazioni elettroniche ;
– di voler installare ed esercire:
una stazione di radioamatore,
una stazione ripetitrice analogica o numerica,
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi,
– un impianto destinato ad uso collettivo;
– una stazione radioelettrica …………………………….
(specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
– di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra
fino al 31 dicembre …………..
(massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale)
– di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del
Codice delle comunicazioni elettroniche ;
– che la stazione radioelettrica ( tipo e numero di apparato) è
ubicata
si impegna
– a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della
presente dichiarazione;
– a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
– a versare il prescritto contributo annuo;
– in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel
termine di cui all’articolo 107 del Codice delle comunicazioni
elettroniche;
– ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice
delle comunicazioni elettroniche .
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a) attestatazione di versamento del contributo relativo al primo
anno o frazione dal quale decorre l’autorizzazione generale;
b) la copia della patente di operatore;
c) la comunicazione relativa all’acquisizione del nominativo;
d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni
non emancipati.
data …………… (firma) …………
ALLEGATO N.28
Sub Allegato A 1(art. 1, comma 3, dell’Allegato n. 26)
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto …..
luogo e data di nascita …………………………………
residenza o domicilio ………………………………….
cittadinanza ……
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe
……….., nominativo …………..
Dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita …………………………………
residenza o domicilio …………………………………
codice fiscale ….
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe
………., nominativo …………..
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione generale di cui
all’articolo107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara
– di voler esercire:
una stazione di radioamatore
una stazione ripetitrice analogica o numerica
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o
instradamento di messaggi
– un impianto destinato ad uso collettivo
una stazione radioelettrica …………………………..
(specificare la tipologia)
(barrare la casella che interessa)
– di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra
fino al 31 dicembre …………..
(massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale)
– di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del
Codice delle comunicazioni elettroniche;
– che la stazione radioelettrica è ubicata …………
e si impegna:
– a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
– a versare il prescritto contributo annuo;
– ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice
delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione l’ attestato di versamento del
contributo relativo all’anno dal quale decorre il rinnovo
dell’autorizzazione generale;
data …………… (firma) …………
ALLEGATO N.29
Omissis
ALLEGATO N.30
Omissis
ALLEGATO N.31
Sub Allegato D
(art. 3, comma 1 dell’Allegato n. 26)
PROGRAMMA DI ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE
PARTE I
QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA
REGOLAMENTAZIONE
A. – QUESTIONI DI NATURA TECNICA
1.- ELETTRICITÀ, ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA – TEORIA
1.1. – Conduttività
– Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti
– Corrente, tensione e resistenza
– Le unità di misura: ampere, volt e ohm
– La legge di Ohm
– Le leggi di Kirchhoff
– La potenza elettrica
– L’unità di misura: il watt
– L’energia elettrica
– La capacità di una batteria
1.2. – I generatori elettrici
– Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente
di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita
– Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo
1.3. – Campo elettrico
– Intensità di campo elettrico
– L’unità di misura: volt/metro
– Schermatura contro i campi elettrici
1.4. – Campo magnetico
– Campo magnetico attorno ad un conduttore
– Schermatura contro i campi magnetici
1.5. – Campo elettromagnetico
– Le onde radio come onde elettromagnetiche
– Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la
lunghezza d’onda
– Polarizzazione
1.6. – Segnali sinusoidali
– La rappresentazione grafica in funzione del tempo
– Valore istantaneo, valore efficace e valore medio
– Periodo
– Frequenza
– L’unità di misura: hertz
– Differenza di fase
1.7. – Segnali non sinusoidali
– Segnali di bassa frequenza
– Segnali audio
– Segnali rettangolari
– La rappresentazione grafica in funzione del tempo
– Componente di tensione continua, componente della frequenza
fondamentale e armoniche
1.8. – Segnali modulati
– Modulazione di ampiezza
– Modulazione di ampiezza a banda laterale unica
– Modulazione di fase, modulazione di frequenza
– Deviazione di frequenza e indice di modulazione
– Portante, bande laterali e larghezza di banda
– Forme d’onda
1.9. – Potenza ed energia
– Potenza dei segnali sinusoidali
– Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0
dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi)
– Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori
collegati in serie e/o attenuatori
– Adattamento (massimo trasferimento di potenza)
– relazione tra potenza d’ingresso e potenza di uscita e
rendimento
– Potenza di cresta della portante modulata
2.- COMPONENTI
2.1.- Resistore
– Resistenza
– L’unità di misura: l’ohm
– Caratteristiche corrente/tensione
– Potenza dissipata
– Coefficiente di temperatura positivo e negativo
2.2.- Condensatore
– Capacità
– L’unità di misura: il farad
– La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico
(limitatamente agli aspetti qualitativi)
– La reattanza
– Sfasamento tra tensione e corrente
– Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a
mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici
– Coefficiente di temperatura
– Corrente di fuga
2.3.- Induttori
– Bobine d’induzione
– L’unità di misura: l’henry
– L’effetto sull’induttanza del numero di spire, del diametro,
della lunghezza e della composizione del nucleo (limitatamente agli
aspetti qualitativi)
– La reattanza
– Sfasamento tra tensione e corrente
– Fattore di merito
– Effetto pelle
– Perdite nei materiali del nucleo
2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori
– Trasformatore ideali
– La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto
delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli
aspetti qualitativi)
– I trasformatori
2.5.- Diodo
– Utilizzazione ed applicazione dei diodi
– Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a
tensione variabile e a capacità variabile (VARICAP)
– Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura
2.6.- Transistor
– Transistor PNP e NPN
– Fattore di amplificazione
– Transistor a effetto di campo
– I principali parametri del transistor ad effetto di campo
– Il transistor nel circuito:
– a emettitore comune
– a base comune
– a collettore comune
– Le impedenze d’ingresso e di uscita nei suddetti circuiti
– I metodi di polarizzazione
2.7.- Varie
– Dispositivo termoionico semplice (valvola)
– Circuiti numerici semplici
3.- CIRCUITI
3.1.- Combinazione dei componenti
– Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine,
condensatori, trasformatori e diodi
– Corrente e tensione nei circuiti
– Impedenza
3.2.- Filtri
– Filtri serie e parallelo
– Impedenze
– Frequenze caratteristiche
– Frequenza di risonanza
– Fattore di qualità di un circuito accordato
– Larghezza di banda
– Filtro passa banda
– Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda
composti da elementi passivi
– Risposta in frequenza
– Filtri a ? e a T
– Cristallo a quarzo
3.3.- Alimentazione
– Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera,
raddrizzatori a ponte
– Circuiti di filtraggio
– Circuiti di stabilizzazione nell’alimentazione a bassa tensione
3.4.- Amplificatori
– Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza
– Fattore di amplificazione
– Caratteristica ampiezza/freqwuenza e larghezza di banda
– Classi di amplificatori A, A/B, B e C
– Armoniche (distorsioni non desiderate)
3.5.- Rivelatori
– Rivelatori di modulazione di ampiezza
– Rivelatori a diodi
– Rivelatori a prodotto
– Rivelatori di modulatori di frequenza
– Rivelatori a pendenza
– Discriminatore Foster-Seeley
– Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica
3.6.- Oscillatori
– Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di
stabilità necessarie per l’oscillazione
– Oscillatore LC
– Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche
3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL – Phase Lock Loop)
– Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase
4.- RICEVITORI
4.1.- Tipi di ricevitore
– Ricevitore a supereterodina semplice e doppia
4.2.- Schemi a blocchi
– Ricevitore CW (A1A)
– Ricevitore AM (A3E)
– Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
– Ricevitore FM (F3E)
4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi
a blocchi)
– Amplificatori in alta frequenza
– Oscillatore fisso e variabile
– Miscelatore (Mixer)
– Amplificatore a frequenza intermedia
– Limitatore
– Rivelatore
– Oscillatore di battimento
– Calibratore a quarzo
– Amplificatore di bassa frequenza
– Controllo automatico di guadagno
– Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)
– Silenziatore (squelch)
4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)
– Protezione da canale adiacente
– Selettività
– Sensibilità
– Stabilità
– Frequenza immagine
– Intermodulazione; transmodulazione
5.- TRASMETTITORI
5.1.- Tipi di trasmettitori
– Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza
– Moltiplicazione di frequenza
5.2.- Schemi a blocchi
– Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)
– Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa
(J3E)
– Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)
5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi
a blocchi)
– Miscelatore (Mixer)
– Oscillatore
– Eccitatore (buffer, driver)
– Moltiplicatore di frequenza
– Amplificatore di potenza
– Filtro di uscita (filtro a ??
– Modulatore di frequenza
– Modulatore SSB
– Modulatore di fase
– Filtro a quarzo
5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)
– Stabilità di frequenza
– Larghezza di banda in alta frequenza
– Bande laterali
– Banda di frequenze audio
– Non linearità
– Impedenza di uscita
– Potenza di uscita
– Rendimento
– Deviazione di frequenza
– Indice di modulazione
– Clicks di manipolazione CW
– Irradiazioni parassite
– Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)
6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE
6.1.- Tipi di antenne
– Dipolo a mezzonda alimentato al centro
– Dipolo a mezzonda alimentato all’estremità
– Dipolo ripiegato
– Antenna verticale in quarto d’onda
– Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)
– Antenne paraboliche
– Dipolo accordato
6.2.- Caratteristiche delle antenne
– Distribuzione della corrente e della tensione lungo l’antenna
– Impedenza nel punto di alimentazione
– Impedenza capacitiva o induttiva di un’antenna non accordata
– Polarizzazione
– Guadagno d’antenna
– Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
– Rapporto avanti-dietro
– Diagrammi d’irradiazione nei piani orizzontale e verticale
6.3.- Linee di trasmissione
– Linea bifilare
– Cavo coassiale
– Guida d’onda
– Impedenza caratteristica
– Velocità di propagazione
– Rapporto di onda stazionaria
– Perdite
– Bilanciatore (balun)
– Linea in quarto d’onda (impedenza)
– Trasformatore di linea
– Linee aperte e chiuse come circuiti accordati
– Sistemi di accordo d’antenna
7.- PROPAGAZIONE
– Strati ionosferici
– Frequenza critica
– Massima frequenza utilizzabile (MUF)
– Influenza del sole sulla ionosfera
– Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione,
riflessioni
– Affievolimenti (fading)
– Troposfera
– Influenza dell’altezza delle antenne sulla distanza che può
essere coperta (orizzonte radioelettrico)
– Inversione di temperatura
– Riflessione sporadica sullo strato E
– Riflessione aurorale
8.- MISURE
8.1.- Principi sulle misure
Misure di:
– Tensioni e correnti continue ed alternate
– Errori di misura
– Influenza della frequenza
– Influenza della forma d’onda
– Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura
– Resistenza
– Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di
cresta)
– Rapporto di onda stazionaria
– Forma d’onda dell’inviluppo di un segnale in alta frequenza
– Frequenza
– Frequenza di risonanza
8.2.- Strumenti di misura
Pratica delle operazioni di misura:
– Apparecchi di misura a bobina mobile
– Apparecchi di misura multigamma
– Riflettometri a ponte
– Contatori di frequenza
– Frequenzimetro ad assorbimento
– Ondametro ad assorbimento
– Oscilloscopio
9.- DISTURBI E PROTEZIONE
9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
– Bloccaggio
– Disturbi con il segnale desiderato
– Intermodulazione
– Rivelazione nei circuiti audio
9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
– Intensità di campo del trasmettitore
– Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni
parassite, armoniche)
– Effetti non desiderati sull’apparecchiatura
– all’ingresso d’antenna
– su altre linee di connessione
– per irraggiamento diretto
9.3.- Protezione contro i disturbi
Misure per prevenire ed eliminare i disturbi
– Filtraggio
– Disaccoppiamento
– Schermatura
10.- PROTEZIONE ELETTRICA
– Il corpo umano
– Sistemi di alimentazione
– Alte tensioni
– Fulmini
B.- REGOLE E PROCEDURE D’ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
1.- ALFABETO FONETICO
A = Alfa
J = Juliet
S = Sierra
B = Bravo
K = Kilo
T = Tango
C = Charlie
L = Lima
U = Uniform
D = Delta
M = Mike
V = Victor
E = Echo
N= November
W = Whiskey
F = Foxtrot
O = Oscar
X = X-Ray
G = Golf
P = Papa
Y = Yankee
H = Hotel
Q = Quebec
Z = Zulu
I = India
R = Romeo
2.-. CODICE Q
===================================================================== Codice| Domanda | Risposta ===================================================================== | Qual'è l'intelligibilità| L'intelligibilità dei QRK |del mio segnale? |vostri segnali è --------------------------------------------------------------------- QRM | Siete disturbati? | Sono disturbato --------------------------------------------------------------------- | Siete disturbati da rumori| Sono disturbato da rumori QRN |atmosferici? |atmosferici --------------------------------------------------------------------- | Debbo aumentare la potenza| Aumentate la potenza di QRO |di emissione? |emissione --------------------------------------------------------------------- | Debbo diminuire la potenza| Diminuite la potenza di QRP |di trasmissione? |trasmissione --------------------------------------------------------------------- | Debbo trasmettere più | Trasmettete più QRS |lentamente? |lentamente --------------------------------------------------------------------- | Debbo cessare la | QRT |trasmissione? | Cessate la trasmissione --------------------------------------------------------------------- QRZ | Da chi sono chiamato? | Siete chiamato da --------------------------------------------------------------------- QRV | Siete pronto? | Sono pronto --------------------------------------------------------------------- | La forza dei miei segnali | La forza dei vostri QSB |è variabile? |segnali varia --------------------------------------------------------------------- | Potete darmi accusa di | QSL |ricezione? | Do accusa di ricezione --------------------------------------------------------------------- | Potete comunicare | Posso comunicare QSO |direttamente con? |direttamente con --------------------------------------------------------------------- | Debbo cambiare frequenza | Trasmettete su un altra QSY |di trasmissione? |frequenza... kHz (o MHz) --------------------------------------------------------------------- | | Vi richiamerò alle QRX | Quando mi richiamerete? |ore.... --------------------------------------------------------------------- | Quale è la vostra | La mia posizione è .... |posizione in latitudine e |di latitudine e.... di QTH |longitudine? |longitudine 3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE ===================================================================== AR | Fine della trasmissione ===================================================================== | Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in BK |atto (break) --------------------------------------------------------------------- CQ | Chiamata a tutte le stazioni --------------------------------------------------------------------- CW | Onda continua - Telegrafia --------------------------------------------------------------------- K | Invito a trasmettere --------------------------------------------------------------------- MSG| Messaggio --------------------------------------------------------------------- PSE| Per favore --------------------------------------------------------------------- RST| Intelligibilità, forza del segnale, tonalità --------------------------------------------------------------------- R | Ricevuto --------------------------------------------------------------------- RX | Ricevitore --------------------------------------------------------------------- SIG| Segnale --------------------------------------------------------------------- TX | Trasmettitore --------------------------------------------------------------------- UR | Vostro
4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI
URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI
– Segnali di soccorso:
– radiotelegrafia …—… (SOS)
– radiotelefonia “MAYDAY”
– Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
dell’UIT
– Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in
caso di catastrofi naturali
– Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le
catastrofi naturali
5.- INDICATIVI DI CHIAMATA
– Identificazione delle stazioni di radioamatore
– Utilizzazione degli indicativi di chiamata
– Composizione dell’indicativo di chiamata
– Prefissi nazionali
6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU
– Piani di frequenze della IARU
– Obiettivi
C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI
RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE
1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL’UIT
– Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di
radioamatore via satellite
– Definizione della stazione di radioamatore
– Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
– Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi
statuti
– Regioni radio dell’UIT
2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT
– Raccomandazione TR 61 -02
– Raccomandazione TR 61-01
– Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei
Paesi CEPT
– Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei
Paesi non membri della CEPT che partecipano al sistema della
Raccomandazione T/R 61-01
3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI PER
L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA
– Legislazione nazionale
– Regolamentazione e condizioni per l’ottenimento della licenza
– Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un
registro di stazione:
– modo di tenuta del registro
– obiettivi
– dati da registrare
Il candidato deve dimostrare la sua capacità a trasmettere e a
ricevere in codice Morse dei testi in chiaro, dei gruppi di cifre,
punteggiature ed altri segni:
– ad una velocità di almeno 5 parole al minuto
– per una durata di almeno 3 minuti
– con un massimo di quattro errori in ricezione
– con un massimo di un errore non corretto e quattro errori
corretti in trasmissione utilizzando un manipolatore non automatico
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la Il sottoscritto ….
luogo e data di nascita ………………………………….
residenza o domicilio …………………………………
cittadinanza ……
comunica di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulle gamme di frequenze radioamatoriali.
chiede – di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoriali (SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale;
– di ricevere l’attestato di cui al modello riportato in sub allegato G.
data ………………. (firma) ….
Sub Allegato G
(art. 9, comma 1 , dell’Allegato n. 26)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA
SWL n. …………………………….
città…………………………….
ATTESTATO DELL’ATTIVITÀ DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE
RISERVATE AI RADIOAMATORI
Signore/a ………
luogo e data di nascita …………………………………
residenza e/o domicilio ……………………………….
cittadinanza ……
data ……………………. IL DIRETTORE
Al Ministero delle comunicazioni
Ispettorato territoriale per il/la
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ……
luogo e data di nascita ………………………………….
residenza o domicilio ………………………………….
cittadinanza …….
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ……………, nominativo ……….
Dati del rappresentante legale cognome e nome ……………………………………..
luogo e data di nascita ………………………………..
residenza o domicilio …………………………………
codice fiscale …
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe ……………, nominativo ……..
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione generale di cui all’ articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche:
dichiara – di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata descritta nella scheda tecnica;
– di voler espletare l’attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ………….. (massimo 10 anni compreso l’anno o frazione di anno iniziale)
– di possedere i prescritti requisiti di cui all’articolo 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
– che la stazione radioelettrica è ubicata ……………..
si impegna :
– a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
– a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
– ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Allega alla presente dichiarazione:
a) la copia del titolo attestante il conseguimento dell’autorizzazione generale Segue Sub Allegato H
SCHEDA TECNICA PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE NOMINATIVO D’IDENTIFICAZIONE.
1. Ubicazione stazione ripetitrice:
………………
C.A.P……………… COMUNE ……………………..
Via e numero civico o località ………………………..
2. Coordinate geografiche del punto di emissione:
– Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich: ..
– Latitudine ……………………………………..
3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui è installata
l’antenna: ……………………
4. Natura dell’assegnazione:
– ? frequenza unica
– ? Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate)
5. Frequenze proposte: – frequenza di emissione (in MHz) —,—-
– frequenza di ricezione associata (in MHz) ………
6. Ditta costruttrice dell’apparato:
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
7. Sigla dell’apparato:
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
8. Larghezza del canale a r f. (in KHz) -!-!-!-!-!
9. Potenza all’uscita del trasmettitore (in Watt): -!-!-!-!-!
10. Tipo dell’antenna: -!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
11. Guadagno dell’antenna (in dB rispetto al dipolo): -!-!-!-!-!
12. Altezza dal suolo del centro dell’antenna (in metri): -!-!-!-!
13. Attenuazione della linea di alimentazione dell’antenna
comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB):
-!-!-!-!-!
13. Operatore responsabile:
Cognome …… Nome ………………………………..
Nominativo …………………………………… Comune di
residenza ………………………
Indirizzo ……………………………N. ………………
data ………………………. (firma)
Ricordiamo che entro il prossimo 31 gennaio 2025, le imprese editrici di testate che accedono…
Il Garante per la privacy sanziona ChatGpt: per Sam Altman e la sua Open Ai…
La notizia è passata, come spesso accade, quasi in sottofondo. In Italia Google è il…
Usigrai torna ad alzare la voce e lo fa sul piano di incentivazione all’esodo promosso…
Il gruppo Visibilia passa di mano: lo ha annunciato Il Giornale, ieri sera, nell’edizione online…
La voce ricavi di Google “vale” tre volte quella di Rcs-Cairo Communications, cinque volte Gedi.…