Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1993.
(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(2) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Artt. 1 – 6 bis.
(Omissis)
Art. 7.
1. (Omissis) (1) (2).
2. (Omissis) (2) (3).
3. (Omissis) (2) (4).
(1) Sostituisce il terzo comma dell’art. 23, l. 6 agosto 1990, n. 223.
(2) Vedi, anche, il comma 36 dell’art. 2, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(3) Modifica il primo comma dell’art. 11, l. 25 febbraio 1987, n. 67.
(4) Modifica il primo comma dell’art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 250.
Artt. 8 – 12.
(Omissis)
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